Effetti della mancata censura di ciascuno dei motivi che sorreggono il provvedimento impugnato.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10 ottobre 2013, n. 4555
N. 04555/2013 REG.SEN.
N. 03728/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3728 del 2013, proposto da:
Lucia Fontanella e Giovanni De Martino quali genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, Catello Guida e Maria Rosaria Calandro quali genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, Rosario Bove e Raffaella Russo quali genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Irene Cascone, con domicilio eletto presso Irene Cascone in Napoli, Segreteria Tar Campania;
contro
Istituto Scuola Secondaria Di I Grado "R. Fucini";
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall'Istituto di Scuola Secondaria di I grado " R. Fucini"in data 7.6.2013 con cui si comunicava il diniego di ammissione all' esame di stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO l'art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
DATO avviso alle parti costituite come da verbale di udienza;
PREMESSO
che con il presente gravame i ricorrenti, quali studenti frequentanti la classe III H dell'Istituto Scuola Secondaria di I Grado “R Fucini”, impugnano, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 7.06.2013 con cui il Consiglio di Classe deliberava la loro rispettiva non ammissione all'esame di stato;
che il giudizio di non ammissione impugnato risulta motivato, come da verbale C.d.C. in atti del 7.06.2013, poiché i ricorrenti, come da note sul registro di classe e sui registri personali, riportate nel verbale del C.d.C. straordinario del 27 maggio, sono stati oggetto di frequenti comunicazioni alle famiglie per scarso profitto, nonché per comportamenti scorretti, non rispettosi del regolamento di Istituto. Il verbale proseguiva con la descrizione dell'episodio di bullismo culminato nella sanzione della sospensione delle lezioni per giorni dieci, evidenziando che l'assegnazione del voto di 5/10 in condotta era la risultante della valutazione di 6/10 già da essi riportata nel primo quadrimestre per comportamenti critici, e concludendo in ogni caso che la non ammissione derivava oltre che dalla insufficienza riportata in condotta anche per lo scarso profitto e impegno in diverse discipline valutate con insufficienze;
che pertanto, come dai prospetti degli scrutini in atti, il giudizio finale di non ammissione agli esami di stato è stato determinato dall'insufficienza in condotta nonché dalle valutazioni insufficienti riportate dai ricorrenti nella gran parte delle materie sia nel primo che nel secondo quadrimestre;
CONSIDERATO
che per giurisprudenza pacifica, qualora la motivazione dell'atto amministrativo impugnato sia basata su più ragioni, la mancata formulazione di una specifica censura contro ciascun motivo, rende inammissibile il gravame, atteso che l'accoglimento dei motivi di ricorso volti a censurare alcuni dei motivi su cui si fonda l'atto impedisce ugualmente il suo annullamento, in quanto la determinazione si rivela validamente sorretta dalla residua motivazione;
che nella specie con il ricorso si censura esclusivamente il giudizio attribuito sulla condotta senza contestare la valutazione di demerito da sola idonea a sorreggere l'impugnato diniego stante la pluralità di insufficienze riportate;
che il ricorso peraltro si appalesa altresì inammissibile poiché notificato direttamente all'Istituto scolastico intimato e non per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato come sancito dall'art. 1 della legge n. 260/1958 da applicarsi in combinato disposto con l'art. 41 comma 2 c.p.a. secondo cui: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”;
che nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-10-2013 17:42
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