E' legittima la revoca dell'aggiudicazione disposta per indisponibilità delle risorse finanziarie.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 25/1/2013 n. 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 486/2012, proposto da COOPERATIVA SOCIALE "L. STURZO" a r.l. (ONLUS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capofila del costituendo R.T.I. con MULTISERVICE 90 soc. coop., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Sammartino ed elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Serpotta n. 66 presso l'avv. Rosaria Zammataro;
contro
il COMUNE DI MISTERBIANCO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giuffrida, per legge domiciliato in Palermo, via F. Cordova n. 76, presso la Segreteria giurisdizionale del C.G.A.R.S.;
il DIRIGENTE pro tempore DEL IX SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MISTERBIANCO, non costituito in giudizio;
e nei confronti
della GENESI Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 436/2012 del 16 febbraio 2012.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Misterbianco;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Vincenzo Neri;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza dell'8 novembre 2012 l'avv. R. Zammataro, su delega dell'avv. D. Sammartino, per la società appellante e l'avv. G. Giuffrida per il Comune appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Come emerge dalla sentenza appellata, la "L. Sturzo" Soc. Coop. a r. l. (ONLUS), sia in proprio e sia nella qualità di capofila del costituendo R.T.I con "MULTISERVICE 90", Soc. Coop, impugnava la determinazione del Capo IX Settore Servizi Sociali del Comune di Misterbianco n. 3227 del 29.12.2010, di revoca dell'aggiudicazione provvisoria del servizio di "Assistenza Domiciliare Anziani - periodo gennaio 2011 - dicembre 2012" in favore del R.T.I "L. Sturzo - Multiservice 90", nonché gli atti presupposti e consequenziali.
Esponeva al riguardo che, con bando del 21/7/2010, il Comune di Misterbianco aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di "Assistenza Domiciliare agli Anziani" per una durata di ventiquattro mesi (dal 1 Gennaio 2011 al 31 dicembre 2012), e per un importo complessivo pari a Euro 786.099,53; che in data 4/11/2010, la Commissione preposta alle operazioni di gara, dopo l'espletamento della seduta privata di valutazione dell'offerta tecnica delle ditte partecipanti, si era riunita in seduta pubblica in seno alla quale aveva proceduto alla valutazione dell'offerta economica aggiudicando la gara in favore della Cooperativa "L. Sturzo"; che con determinazione del 28/12/2010 n. 3227 il responsabile del settore aveva revocato in autotutela l'aggiudicazione; che con successiva nota del 29/12/2010, il Comune di Misterbianco aveva comunicato la revoca della aggiudicazione, resasi "... necessaria poiché la spesa conseguente all'affidamento del servizio di cui trattasi non risulterebbe più compatibile con gli stanziamenti del bilancio 2011 e del pluriennale 2011/2012...".
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente obiettava che la Determinazione n. 3227 del 28/12/2010, con cui l'amministrazione resistente aveva disposto la revoca dell'aggiudicazione alla "L. Sturzo" dell'appalto, era priva di una motivazione adeguata, cosi come richiesto a tutti gli atti amministrativi dall'art. 3 della L. 241/90, dovendosi, invero, escludere che alla data del provvedimento di revoca fossero sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non fossero già noti al tempo della pubblicazione del bando di gara, tali da giustificare la revoca della procedura. Il riferimento al Patto di Stabilità per il 2011 non costituirebbe una valida motivazione, essendosi svolta interamente la procedura di gara nel vigore del patto di stabilità stesso.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sosteneva la violazione dei criteri indicati nelle deliberazioni di G.C. n. 312 del 30/9/2010 e n. 327 del 28/12/2010, le quali avevano fatte salve le spese indifferibili ed urgenti, nonché gli impegni relativi alle obbligazioni giuridiche già assunte ed i vincoli derivanti da leggi e convenzioni in essere, non potendosi dubitare che il servizio in questione integrasse gli estremi di una spesa indifferibile ed urgente, necessari anche al fine di evitare danni al territorio.
Con il terzo motivo la ricorrente lamentava la violazione del principio dell'affidamento con conseguente responsabilità precontrattuale del Comune. Sempre col ricorso introduttivo veniva chiesta la condanna del Comune di Misterbianco al risarcimento del danno e alla liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990.
Con atto notificato il 13 giugno 2011 e depositato il 24 giugno 2011, la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, lamentandone ulteriori illegittimità, e precisamente:
1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 bis della Legge 109/1994, come aggiunto dall'art. 18 della L.R. 7/2002, ed integrato recentemente dall'art. 4, comma della LR n. 16/2010 - Sviamento ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost", avendo il Comune illegittimamente degradato l'aggiudicazione definitiva (ex art. 21 bis della Legge n. 109/1994) in aggiudicazione provvisoria;
2) "Violazione e/o falsa applicazione degli art 3 della Legge 241/1990 - Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità manifeste. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del D.lgs n. 163/2006 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost.": pur non essendo precluso all'Amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio o alla revoca dell'aggiudicazione, tuttavia il Comune avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione, anche nel caso di ritiro di un'aggiudicazione provvisoria;
3) "Violazione e/o falsa applicazione della Delibera di G. C. n. 312 del 30/09/2010 e n. 327 del 28/12/2010. Carenza di potere e/o sviamento di potere e/o eccesso di delega", non potendo mettersi in dubbio la legittimità della determinazione del capo del Settore IX del 21/7/2010, con la quale era stata bandita la gara per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, stante l'indifferibile ed urgente esigenza di assicurare la continuità del servizio socio - assistenziale;
4) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 - Violazione art. 97 Cost", non potendosi affermare che la revoca dell'aggiudicazione sia avvenuta per "mutamento della situazione di fatto"; in particolare, la revoca non sarebbe legittimata né da una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, né da circostanze fattuali non prese in considerazione al momento dell'adozione dello stesso; il riferimento al patto di stabilita per il 2011 sarebbe "sibillino" e comunque erroneo e ingiustificato.
5) "Violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 112 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000) - Violazione dell'art. 3, comma 1 della Legge Finanziaria Regione Siciliana 2011 - Violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 113 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000) come recentemente modificato dall'articolo 23 bis d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in l. 133 6 agosto 2008 e dall'art. 15 del D. L. n. 135/2009) nonché dell'art. 117 lett. e) e m) della Costituzione", contestandosi, nel merito, la valutazione della portata degli "interessi pubblici" sottesi all'aggiudicazione del servizio di assistenza agli anziani;
6) "Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'affidamento legittimo", con riferimento alla responsabilità precontrattuale e contrattuale della p.a.
Il Comune di Misterbianco si costituiva in giudizio, opponendo alle censure di cui al ricorso introduttivo la considerazione secondo la quale l'entrata in vigore della legge 122 del 30 luglio 2010 aveva imposto all'Ente un generale ripensamento circa le spese; il Comune di Misterbianco, dovendosi adeguare alle nuove disposizioni aveva richiesto agli uffici di ragioneria di procedere al monitoraggio semestrale delle risultanze del patto di stabilità per l'anno 2010 che avevano evidenziato un saldo negativo con la conseguente necessità di un consistente ridimensionamento delle spese.
Da qui si era resa necessaria la revoca in questione, determinata da una nuova valutazione dell'interesse pubblico scaturente dalla situazione finanziaria dell'ente, che non avrebbe potuto assicurare la copertura finanziaria della spesa occorrente per l'espletamento del servizio.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Comune ne eccepiva la tardività, inammissibilità e comunque l'infondatezza.
Con la decisione impugnata il TAR dichiarava irricevibile il ricorso per motivi aggiunti e rigettava nel merito il ricorso principale sia in relazione alle dedotte censure sia con riferimento alle domande risarcitorie e indennitarie.
Proponeva appello la cooperativa e nell'odierno giudizio resisteva ancora l'amministrazione locale.
Quindi, all'udienza pubblica dell'8 novembre 2012, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Per la compiuta decisione dell'appello occorre preliminarmente verificare la correttezza della statuizione del giudice di primo grado in ordine alla tardività del ricorso per motivi aggiunti.
Per il TAR "... i motivi aggiunti sono (ad eccezione della domanda risarcitoria, che verrà infra esaminata) tardivi, in quanto introdotti da parte ricorrente a distanza di mesi dalla piena conoscenza degli atti impugnati e dalla stessa proposizione del ricorso principale.
A tale riguardo, si deve osservare che la ricorrente trae spunto dalla pubblicazione, avvenuta in data 13 maggio 2011, della Legge Finanziaria 2011 della Regione Siciliana e del collegato Patto di Stabilità, adducendo di avere appreso che nessun taglio specifico sui servizi socio assistenziali è stato operato dall'Amministrazione Regionale; secondo l'argomentazione della ricorrente, non essendo, di fatto, mutate le norme che consentono i trasferimenti dovuti agli Enti locali onde garantire i servizi pubblici locali essenziali, come l'assistenza domiciliare per gli anziani, apparirebbe, a maggior ragione, illegittimo il provvedimento di revoca del 29/12/2010.
Ma la prospettazione della ricorrente non può essere condivisa: tutti i motivi svolti con il ricorso per motivi aggiunti costituiscono nuove censure avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, censure che ben avrebbero potuto e dovuto essere sollevate tempestivamente, non essendo sopravvenuta la conoscenza di alcun nuovo atto che possa giustificare la proposizione di motivi aggiunti, e non certamente la pubblicazione della Legge Finanziaria 2011 e del Patto di Stabilità, sopravvenuti rispetto all'adozione degli atti impugnati.
In altri termini, la ricorrente avrebbe potuto dedurre già in sede di ricorso principale le censure prodotte con i motivi aggiunti di gravame...".
La cooperativa appellante ritiene invece che "con la pubblicazione, avvenuta in data 13 maggio 2011, della Legge Finanziaria della Regione Siciliana e del collegato Patto di Stabilità, si è determinato un essenziale elemento nuovo: ossia la Regione stessa non aveva operato nessuna riduzione degli specifici stanziamenti per i servizi socio assistenziali".
La censura sulla dichiarata irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti non può essere accolta meritando conferma la decisione del TAR. Con riferimento alle prime tre censure avanzate con il ricorso per motivi aggiunti (incentrate su una violazione dell'articolo 21 bis della legge 109/1994 come vigente in Sicilia, sulla violazione dell'articolo tre della legge 241/1990 nonché sulla violazione delle delibere di giunta comunale 312 e 327 del settembre e dicembre 2010).
Tali doglianze sono, a giudizio del Collegio, irricevibili perché, in ragione del tenore dei motivi proposti, si riferiscono ad elementi già conosciuti al momento in cui la cooperativa, dopo aver ricevuto l'atto di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, ha proposto ricorso principale.
Alla luce delle predette considerazioni i motivi di appello che ripropongono le censure già dichiarate irricevibili nel primo grado sono inammissibili nel giudizio di impugnazione. Ed invero poiché per le regole del processo amministrativo quelle doglianze non sono ritualmente "entrate" nel processo di primo grado contribuendo a delinearne l'oggetto, in grado d'appello devono essere dichiarate inammissibili perché diversamente opinando si realizzerebbe l'elusione dei termini decadenziali di impugnazione degli atti oltreché l'ampliamento in appello dell'oggetto del giudizio amministrativo.
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche per le censure proposte con il quarto ed il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti perché queste ultime, pur facendo riferimento alla legge finanziaria del 2011, sono irricevibili poichè il riferimento alla predetta legge è di tipo occasionale; per altro verso le censure sostanzialmente attengono all'errata valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento del servizio in questione. Inoltre va rilevato che, pur esaminando nel merito tali ultime due censure, esse si appalesano manifestamente infondate: dalla lettura del procedimento di revoca impugnato emerge infatti una valutazione non legata alle scelte effettuate dal legislatore regionale bensì ancorata, come appare giusto, al rispetto e alla necessità "di non gravare la spesa di impegni non più sostenibili nel bilancio 2011 e del pluriennale 2011/2012".
In conclusione, accertata la correttezza della statuizione del TAR in ordine alla irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto di ragione, invece, deve essere esaminato nel merito il secondo motivo di appello incentrato sulla violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto di revoca perché doglianza questa già dedotta con il ricorso principale. A tale ultimo riguardo, tuttavia, va precisato che la doglianza è ammissibile e deve essere esaminata nel merito esclusivamente con riferimento alle circostanze dedotte con il ricorso principale. Nel giudizio di fronte al Consiglio di Stato, infatti, non possono trovare ingresso censure non prospettate in primo grado dal ricorrente innanzi al TAR in base al noto divieto di ius novorum in appello come principio in base al quale non è consentito accedere, in secondo grado di giudizio, ad alcun ampliamento della domanda (cfr. Cons. St., sez. VI, 21.6.2011, n. 3715; idem 2.3.2011, n. 1303). Il divieto appena menzionato che ha carattere assoluto e di ordine pubblico processuale e la relativa ratio promana dalla fondamentale esigenza di assicurare il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione impone l'immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. L'effetto devolutivo dell'appello, oggi consacrato dall'art. 104 c.p.a., dal quale discende il divieto - con le eccezioni ora previste dal c.p.a. - di porre nuove difese rispetto a quelle formulate innanzi al primo giudice, assicura che l'oggetto del giudizio del gravame non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il giudice della sentenza appellata (cfr. Cons. St., III, 18 giugno 2012 n. 3542; Cons. St., sez. V, 24.4.2009, n. 2588).
Venendo al merito il giudice di primo grado, in sostanza, ha ritenuto idonee le motivazioni addotte dall'amministrazione per revocare l'atto di aggiudicazione provvisoria evidenziando che per la revoca è sufficiente l'indisponibilità delle somme in bilancio a nulla rilevando che tale circostanza fosse già conosciuta dall'amministrazione.
Per l'appellante, invece, tra l'altro, l'operato dell'amministrazione sarebbe illegittimo perché mancherebbero i presupposti per l'atto di revoca e comunque non sarebbe avvenuta, come richiesto dalla legge, una corretta comparazione tra i diversi interessi configgenti.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato sia le previsioni di legge che disponevano una modifica agli impegni di spesa a valere sul bilancio sia la nota a firma del sindaco con la quale si invitava a dare corso agli adempimenti più opportuni in ordine al servizio di assistenza domiciliare agli anziani (al fine di non gravare la spesa di impegni non più sostenibili nel bilancio 2011 e in quello pluriennale 2011/2012 anche per ragioni attinenti al rispetto del patto di stabilità), ha provveduto a revocare l'aggiudicazione provvisoria.
Sul punto il Collegio reputa di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che - pur ritenendo necessaria una congrua motivazione in ordine al modo in cui l'amministrazione contempera i contrastanti interessi nel momento della emanazione dell'atto di revoca - reputa elementi sufficienti per considerare adeguatamente motivato il provvedimento (specie ove si consideri che il procedimento era giunto alla fase dell'aggiudicazione provvisoria e non ancora a quella dell'aggiudicazione definitiva) il riferimento all'indisponibilità delle relative somme in bilancio e alla necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e del patto di stabilità. Sulla questione, come noto, la giurisprudenza ha espresso posizioni analoghe ritenendo che, però, la legittimità della revoca disposta per indisponibilità delle risorse finanziarie non preclude al privato la possibilità di richiedere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
A giudizio del Collegio, inoltre, nell'operato della pubblica amministrazione non si ravvisa, sotto un profilo della legittimità della serie pubblicistica degli atti amministrativi, contraddittorietà nel comportamento dell'amministrazione perché non vi è dubbio che i provvedimenti amministrativi in questione sono intervenuti in un momento in cui l'amministrazione doveva rivedere le sue scelte in ragione della necessità di contenere le spese.
Né, sotto altro aspetto, l'indifferibilità e l'urgenza della spesa (richiamate a pagina 20 dell'atto l'appello e a pagina 6 del ricorso di primo grado) valgono a porre le somme relative alla stipulazione del contratto in questione al di fuori di possibili decisioni di revisione delle spesa. Se, per un verso, è vero che una delle finalità dell'amministrazione è quella di garantire degli adeguati servizi sociali, per altro verso, non c'è dubbio che anche tali decisioni sono sottoposte alla necessità di rispettare le previsioni di bilancio (per un ragionamento analogo, con riferimento al rapporto tra tutela del diritto alla salute e previsione di spesa della pubblica amministrazione si veda Cons. St., III, 18 giugno 2012 n. 3542: "Deve tenersi presente che la tutela della salute, così come salvaguardata dalle norme appena enunciate, deve trovare il giusto contemperamento con i vincoli di bilancio che gli enti locali sono obbligati a rispettare. Se è sicuramente compito del Comune quello di assicurare ai cittadini il godimento del diritto alla salute, soprattutto quando si tratta di classi di soggetti svantaggiati, quale quella dei disabili, è pur vero che tale prioritaria esigenza deve fare i conti con i tetti di spesa prefissati, trovando nelle ordinarie risorse di bilancio un limite invalicabile. Può, pertanto, ritenersi giustificata la graduabilità nell'attuazione di taluni diritti sociali - nella specie la misura del contributo economico - in ragione del coordinamento tra i servizi considerati socialmente necessari ed il concomitante utilizzo della finanza pubblica. La necessità di contemperare le prestazioni rese a tutela della salute con i necessari vincoli di bilancio è stata, peraltro, recentemente ribadita dall'Adunanza Plenaria 12 aprile 2012 n. 3 che, nella diversa ipotesi della legittimità della determinazione regionale che definisce i tetti di spesa per i servizi sanitari in corso d'anno, ritiene tali vincoli di bilancio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Anzi, soggiunge l'Adunanza Plenaria, tale pianificazione finanziaria assume una valenza imprescindibile in quanto la determinazione dei limiti di spesa costituisce l'adempimento di un ineludibile obbligo che influisce sulla stessa possibilità di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate").
Anche la censura proposta a pagina 2425 dell'atto d'appello (che risulta ammissibile solo nei limiti in cui era già stata proposta nel ricorso principale in primo grado e precisamente a pagina 8) deve essere respinta in ragione del fatto che l'esistenza di alcuni atti a monte della gara in questione - tra l'altro le delibere di giunta municipale - che avevano ritenuto esistente la copertura finanziaria con riferimento alla stipulazione del contratto di appalto oggetto dell'odierna controversia non sono sintomo di una contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione e della conseguente illegittimità dell'atto di revoca impugnato perché a tacer d'altro rimane integro il potere/dovere dell'amministrazione di rivedere i suoi impegni di spesa in ragione delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili.
In altri termini, sul versante degli appalti pubblici, deve essere ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale nei contratti pubblici, anche dopo l'intervento dell'aggiudicazione definitiva (nel caso di specie solo provvisoria), non è precluso all'amministrazione appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela. Per le stesse ragioni può richiamarsi quella giurisprudenza che individua nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera, quell'interesse pubblico che giustifica il provvedimento di revoca (Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 6). A ciò aggiungasi che la giurisprudenza ha reputato legittimo "il diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato con riferimento alla mancanza dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera, atteso che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un principio generale di contabilità pubblica risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria" (Cons. St., III, 11 luglio 2012 n. 4116).
Le ulteriori doglianze in qualche modo relative alla contraddittorietà con il patto di stabilità e la legge finanziaria debbono, per le ragioni prima specificate, dichiararsi inammissibili.
Occorre ora esaminare i motivi di appello incentrati sulla richiesta di risarcimento del danno e di condanna dell'amministrazione alla liquidazione dell'indennità da revoca legittima perché trattasi di domanda che era stata proposta già con il ricorso principale di primo grado (pagine nove e seguenti del ricorso principale).
Il TAR ha respinto la domanda di risarcimento del danno ritenendo che, seppure questa fosse astrattamente ammissibile a titolo di responsabilità precontrattuale (nonostante la legittimità degli atti impugnati), con riferimento alla controversia specifica non era stato fornito "alcun principio di prova" sia con riferimento al danno emergente sia con riferimento al lucro cessante. Analogo ordine di considerazione il giudice di primo grado ha svolto in relazione alla domanda relativa all'indennità di revoca.
La sentenza sul punto merita conferma anche se con diversa motivazione.
Il Consiglio condivide la parte della sentenza di prime cure con riferimento all'assenza di qualsivoglia prova del danno effettivamente patito a titolo di responsabilità precontrattuale. Nel ricorso principale di primo grado, infatti, vi è una compiuta ricostruzione in punto di diritto dei presupposti e delle condizioni per configurarsi la responsabilità precontrattuale (soffermandosi anche sulla lesione dell'affidamento ingenerato) in capo alla pubblica amministrazione ma non v'è adeguata prova - il cui onere incombeva certamente sul soggetto danneggiato ai sensi dell'articolo 2697 c.c. - del danno effettivamente subito.
Ritiene il Consiglio di confermare anche il rigetto della domanda di indennizzo ma non per difetto di prova (come si desume dalla sentenza di primo grado), bensì in considerazione del fatto che, nella controversia in questione, la procedura di evidenza pubblica si è fermata allo stadio della aggiudicazione provvisoria; conseguentemente non essendo mai stata disposta l'aggiudicazione definitiva è mancato il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole che è presupposto per riconoscere l'indennizzo da revoca legittima (Cons. St., III, 11 luglio 2012 n. 4116).
In conclusione per le ragioni sino a qui esposte l'appello deve essere respinto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
In ragione della peculiarità della questione, il Collegio reputa equo compensare per metà le spese processuali condannando l'appellante al pagamento dell'altra metà in favore della parte costituita per la cifra di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 centesimi) oltre IVA e CPA se dovute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento di metà delle spese processuali in favore della parte costituita per la cifra di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 centesimi) oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo l'8 novembre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, Vincenzo Neri, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Vincenzo Neri, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 25 GENNAIO 2013
13-02-2013 00:28
Richiedi una Consulenza