E' creditore di somme nei confronti della pubblica amministrazione e notifica il titoto esecutivo all'Avvocatura dello Stato. Inammissibile, quindi, il ricorso in ottemperanza.
N. 02745/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma terzo, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2013, proposto da:
La Marionettistica dei Fratelli Napoli di Napoli Fiorenzo, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Savoca, domiciliatario in Catania, c.so delle Province 15;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del decreto della Corte d'appello di Messina emesso nel procedimento iscritto al n.841/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso, ex art. 73, comma terzo, cod. proc. amm., di una causa di probabile inammissibilità del gravame per inesatta notifica del titolo esecutivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente chiede l'esecuzione del decreto ex legge n. 89/2001 della Corte d'appello di Messina, di estremi specificati in epigrafe.
Il Collegio rileva però l'inammissibilità del gravame.
Il comma primo dell'art.14 del d.l. n. 669/1996 prescrive che le pubbliche amministrazioni devono eseguire le sentenze e ogni altro atto giurisdizionale aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il secondo comma della citata disposizione prevede che il creditore di un'obbligazione pecuniaria cui è tenuta una pubblica amministrazione non può procedere a esecuzione forzata, né notificare l'atto di precetto, prima del decorso di detto termine dilatorio.
Stabilisce l'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ. che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notifica del decreto presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (e non presso la sede dell'amministrazione), effettuata dal ricorrente, risulta quindi inidonea ai fini contemplati dal citato art. 14 decreto legge n. 669/1996.
In proposito, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto condivisibilmente modo di affermare che l'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché il correlativo termine dilatorio di centoventi giorni, stabiliti dal citato art. 14, sussistono in relazione a ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni, e che il ricorso in ottemperanza proposto senza la previa notifica del titolo in forma esecutiva è inammissibile (CGARS, 27 luglio 2012, n. 725).
Attesa la recente puntualizzazione giurisprudenziale delle superiori tematiche, le spese possono in via eccezionale essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
17-11-2013 19:03
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