Due minori eritrei e uno iracheno presentano domanda di asilo alle autorità britanniche, le quali contestano che i minori avevano già fatto richiesta all'Italia e Paesi Bassi.
Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 6 giugno 2013, causa C-648/11 (*)
«Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente – Minore non accompagnato – Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente – Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro – Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 – Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest'ultimo ha presentato la sua prima domanda – Compatibilità – Interesse superiore del minore – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta»
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra MA, BT e DA, tre minori cittadini di paesi terzi, e il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «Secretary of State») in merito alla decisione di quest'ultimo di non esaminare le loro domande d'asilo presentate nel Regno Unito e di proporre il loro trasferimento verso lo Stato membro in cui essi avevano già presentato una domanda di asilo.
Contesto normativo
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
3 L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quale, come emerge dalle spiegazioni relative a tale disposizione, si fonda sulla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, dispone, al suo paragrafo 2:
«In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».
Il regolamento n. 343/2003
4 I considerando 3 e 4 del regolamento n. 343/2003 sono del seguente tenore:
«(3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nell'ambito della sua riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999], il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.
(4) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo».
5 Come emerge dal considerando 15 del citato regolamento, letto alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, TUE, tale medesimo regolamento rispetta i diritti, le libertà e i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta. In particolare, esso intende assicurare, sulla base degli articoli 1 e 18 della stessa, il pieno rispetto della dignità umana e del diritto d'asilo dei richiedenti asilo.
6 Emerge dal considerando 17 del regolamento n. 343/2003 che, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord ha notificato, con lettera del 30 ottobre 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione di tale regolamento.
7 Ai sensi dell'articolo 2, lettere c), d) e h), di detto regolamento, si intende per:
«c) “domanda d'asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951]. (...);
d) “richiedente” o “richiedente asilo”: il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
(...)
h) “minori non accompagnati”: le persone non coniugate di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per esse in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esse responsabile (...)».
8 L'articolo 3 del regolamento n. 343/2003, che fa parte del capo II di quest'ultimo, rubricato «Principi generali», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (...)».
9 Al fine di determinare lo «Stato membro competente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003, gli articoli da 6 a 14 di quest'ultimo, contenuti nel capo III, enunciano una serie di criteri oggettivi e in ordine gerarchico.
10 L'articolo 5 del regolamento n. 343/2003 prevede quanto segue:
«1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.
2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro».
11 L'articolo 6 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.
In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo».
12 L'articolo 13 del regolamento n. 343/2003 è formulato nei seguenti termini:
«Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata».
La direttiva 2005/85/CE
13 L'articolo 25 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13), intitolato «Domande irricevibili», dispone quanto segue:
«1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [n. 343/2003], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE [del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)], qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo se:
a) un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;
(...)
f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;
(...)».
Procedimento principale
Il caso di MA
14 MA è una cittadina eritrea, nata il 24 maggio 1993, che è arrivata nel Regno Unito il 25 luglio 2008, dove ha presentato una domanda d'asilo fin dal suo ingresso.
15 Dopo aver constatato che MA aveva già presentato una domanda di asilo in Italia, le autorità britanniche hanno chiesto alle autorità italiane di prenderla in carico conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 343/2003, e queste ultime hanno accettato tale richiesta il 13 ottobre 2008.
16 Il trasferimento verso l'Italia, che avrebbe dovuto aver luogo il 26 febbraio 2009, non è stato eseguito. MA ha presentato ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) al fine di contestare la legittimità del trasferimento disposto.
17 Il 25 marzo 2010, il Secretary of State ha deciso, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare la sua domanda di asilo. Le è stato poi concesso lo status di rifugiato.
18 Il Secretary of State ha invitato MA a desistere dal suo ricorso ed essa si è rifiutata di farlo.
Il caso di BT
19 BT, nata il 20 gennaio 1993, è parimenti cittadina eritrea. Essa è arrivata nel Regno Unito il 12 agosto 2009, dove, il giorno dopo, ha presentato una domanda di asilo.
20 Dopo aver constatato che BT aveva già presentato una domanda di asilo in Italia, le autorità britanniche hanno chiesto alle autorità italiane di prenderla in carico, e queste ultime hanno accettato tale richiesta il 28 settembre 2009.
21 Il 4 dicembre 2009, BT è stata trasferita in Italia.
22 Essa ha presentato ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) per contestare la legittimità del suo trasferimento verso l'Italia. A seguito della decisione adottata da detto giudice il 18 febbraio 2010, BT è potuta ritornare nel Regno Unito il 26 febbraio 2010.
23 Il 25 marzo 2010, il Secretary of State ha deciso di esaminare, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, la domanda di asilo presentata da BT. Essa ha ottenuto lo status di rifugiato ma non ha accettato di desistere dal suo ricorso.
Il caso di DA
24 DA, cittadino iracheno, è arrivato nel Regno Unito il 20 novembre 2009, dove ha chiesto asilo l'8 dicembre 2009. Poiché DA aveva riconosciuto di aver già presentato una domanda di asilo nei Paesi Bassi, alle autorità olandesi è stato chiesto di prenderlo in carico, e queste ultime hanno accettato tale richiesta il 2 febbraio 2010.
25 Il 14 luglio 2010, il Secretary of State ha disposto il trasferimento di DA verso i Paesi Bassi. Tuttavia, a seguito di un ricorso presentato da DA il 26 luglio 2010 dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), è stato deciso di non dare esecuzione al trasferimento. Il Secretary of State ha poi accettato di esaminare la sua domanda di asilo in base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.
Causa principale e questione pregiudiziale
26 Le tre cause sono state riunite per la decisione nel merito.
27 Con decisione del 21 dicembre 2010, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) ha respinto i ricorsi dei ricorrenti in via principale e ha statuito che, in forza dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, un minore non accompagnato che chiede asilo e che non ha alcun familiare che si trovi legalmente nel territorio di uno degli Stati membri va rinviato verso lo Stato membro in cui ha presentato per la prima volta una domanda in tal senso.
28 Contro tale decisione MA, BT e DA hanno proposto appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
29 Nella sua decisione di rinvio, tale giudice osserva che nessuno dei ricorrenti in via principale ha un familiare, ai sensi del regolamento n. 343/2003, che si trovi legalmente nel territorio di uno degli Stati membri.
30 I loro ricorsi sono stati esaminati congiuntamente poiché avevano tutti e tre chiesto asilo nel Regno Unito in qualità di «minori non accompagnati» e che, in ciascun caso, il Secretary of State ha archiviato, in un primo momento, il ricorso per motivi attinenti al fatto che erano sicuri i due Stati membri verso i quali intendeva rinviarli.
31 Il giudice del rinvio considera significativo che l'utilizzo della locuzione «ha presentato domanda (...) per la prima volta» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, non sia ripetuto nell'articolo 6, secondo comma, di tale regolamento, che recita semplicemente «ha presentato la domanda». Inoltre, esso evidenzia che, nella gerarchia dei criteri enunciati nel capo III del citato regolamento, i minori non accompagnati occupano la prima posizione.
32 Per quanto riguarda la ricevibilità della sua questione, esso rileva, in particolare, che è ancora pendente una controversia tra le parti, consistente in un'azione per risarcimento danni presentata da BT.
33 Pertanto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nel contesto del regolamento [n. 343/2003], quale sia lo Stato membro al quale il secondo comma dell'articolo 6 attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla domanda d'asilo quando un richiedente asilo, che sia un minore non accompagnato e sprovvisto di familiari che si trovino legalmente in uno Stato membro, ha presentato domande di asilo in più di uno Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
34 In via principale, il governo belga deduce l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
35 Esso sostiene, in particolare, che, atteso che il Secretary of State ha accettato di esaminare le domande di asilo presentate dai ricorrenti in via principale, concretamente non vi è più alcuna controversia principale. La questione se il criterio stabilito nell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 individui come «Stato membro competente» il Regno Unito o il primo Stato membro nel quale i ricorrenti in via principale hanno presentato una domanda d'asilo avrebbe ormai per i citati ricorrenti un carattere meramente accademico e una risposta sarebbe utile unicamente per altre cause di cui sono o potrebbero essere investiti i giudici nazionali.
36 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze del 12 marzo 1998, Djabali, C‑314/96, Racc. pag. I‑1149, punto 17; del 20 gennaio 2005, García Blanco, C‑225/02, Racc. pag. I‑523, punto 26, e del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C‑197/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16).
37 Le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2010, Rosenbladt, C‑45/09, Racc. pag. I‑9391, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
38 Nella specie, occorre rilevare che, nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio ha precisato che deve pronunciarsi sull'azione per risarcimento danni di cui è investito da BT.
39 Orbene, la risposta alla questione sottoposta inciderebbe sull'eventuale risarcimento da accordare a BT.
40 In considerazione dell'esistenza di una siffatta azione per risarcimento danni, la quale costituisce parte integrante della causa principale, la questione pregiudiziale resta pertinente per la soluzione della controversia di cui è investito il giudice del rinvio.
41 La questione sottoposta, pertanto, non presenta un carattere ipotetico e la domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile.
Nel merito
42 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che, qualora un minore non accompagnato sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro abbia presentato domande di asilo in più di uno Stato membro, esso individua come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale tale minore ha presentato la sua prima domanda ovvero quello in cui egli si trova dopo avervi presentato la sua ultima domanda in tal senso.
43 A tale proposito, occorre anzitutto rammentare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003, la domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
44 L'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento dispone che i criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti da detto capo III.
45 Emerge dall'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento che la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri stabiliti negli articoli da 6 a 14 dello stesso avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda per la prima volta in uno Stato membro. Tale disposizione non può avere ad oggetto la modifica del senso dei citati criteri. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, essa mira unicamente a stabilire il quadro entro il quale devono essere applicati i citati criteri per determinare lo Stato membro competente.
46 Il primo dei criteri stabiliti nel capo III del regolamento n. 343/2003 è quello previsto dall'articolo 6 di quest'ultimo, che consente di individuare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 2, lettera h), di tale regolamento.
47 Ai sensi del primo comma del citato articolo 6, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato è quello nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nell'interesse del minore.
48 Nella specie, emerge dalla decisione di rinvio che nessun familiare dei ricorrenti principali si trova legalmente in uno Stato membro e lo Stato membro competente deve pertanto essere individuato in base all'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, il quale prevede che la competenza spetta allo Stato membro «in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo».
49 Tale formulazione non consente di per sé di determinare se la domanda d'asilo di cui trattasi sia la prima domanda in tal senso presentata dal minore interessato in uno Stato membro oppure quella che egli ha presentato da ultimo in un altro Stato membro.
50 Occorre tuttavia rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, Racc. pag. I‑495, punto 34, e del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, Racc. pag. I‑12193, punto 33).
51 Per quanto riguarda il contesto dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, da un lato, occorre rilevare che la locuzione «ha presentato domanda (...) per la prima volta» impiegata nell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento non è stata ripetuta nell'articolo 6, secondo comma, del citato regolamento. Dall'altro, quest'ultima disposizione fa riferimento allo Stato membro «in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo», mentre l'articolo 13 del medesimo regolamento indica espressamente che «è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata».
52 Orbene, anche supponendo che il legislatore dell'Unione abbia inteso designare, nell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, «il primo Stato membro» come competente, ciò sarebbe stato espresso negli stessi termini precisi impiegati nell'articolo 13 di tale regolamento.
53 Pertanto, l'espressione «Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo» non può essere intesa nel senso che indica «il primo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo».
54 Inoltre, l'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 deve parimenti essere interpretato alla luce del suo obiettivo, il quale consiste nell'accordare particolare attenzione al caso dei minori non accompagnati, nonché dell'obiettivo principale di tale regolamento il quale, come previsto nei suoi considerando 3 e 4, è volto a garantire l'effettivo accesso all'esame dello status di rifugiato del richiedente.
55 Orbene, poiché i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario, il che implica che, in linea di principio, essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro.
56 Le considerazioni che precedono sono confortate dalle esigenze che derivano dal considerando 15 del regolamento n. 343/2003, ai sensi del quale quest'ultimo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta.
57 Infatti, tra tali diritti fondamentali compare, in particolare, quello sancito nell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, consistente nella garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore sia considerato preminente.
58 Quindi, l'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 non può essere interpretato in modo da violare il citato diritto fondamentale (v., per analogia, sentenze Detiček, cit., punti 54 e 55, nonché del 5 ottobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, Racc. pag. I‑8965, punto 60).
59 Pertanto, benché l'interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma dell'articolo 6 del regolamento n. 343/2003, l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, letto in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, di quest'ultima, produce l'effetto che, in tutte le decisioni che adottano gli Stati membri sul fondamento del secondo comma del citato articolo 6, l'interesse superiore del minore deve parimenti essere considerato preminente.
60 Tale presa in considerazione dell'interesse superiore del minore impone, in linea di principio, che, in circostanze come quelle che caratterizzano la situazione dei ricorrenti in via principale, l'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 sia interpretato nel senso che designa come competente lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda.
61 Infatti, nell'interesse dei minori non accompagnati è necessario, come emerge dal punto 55 della presente sentenza, non prolungare inutilmente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, bensì assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato.
62 Tale metodo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un minore non accompagnato sprovvisto di familiari nel territorio di uno Stato membro si basa su un criterio oggettivo, come previsto dal considerando 4 del regolamento n. 343/2003.
63 Inoltre, una siffatta interpretazione dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, che designa come competente lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda, non implica, contrariamente a quanto fatto valere dal governo olandese nelle sue osservazioni scritte, che il minore non accompagnato la cui domanda di asilo sia stata respinta nel merito in un primo Stato membro possa poi imporre a un altro Stato membro di esaminare una domanda d'asilo.
64 Infatti, emerge dall'articolo 25 della direttiva 2005/85 che, oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile in quanto, in particolare, il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva.
65 Peraltro, occorre aggiungere che, poiché la domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, lo Stato membro che, in circostanze come quelle della causa principale, è individuato come competente in forza dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, ne informa lo Stato membro nel quale è stata presentata la prima domanda di asilo.
66 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.
Sulle spese
67 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.
(* Fonte http://curia.europa.eu/)
09-06-2013 23:58
Richiedi una Consulenza