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Sentenza

Discrezionalità della P.A. in merito al mutamento di destinazione di un'area in ...
Discrezionalità della P.A. in merito al mutamento di destinazione di un'area in occasione dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico.
Cons. St., Sez. IV, 4 ottobre 2013, n. 4917

N. 04917/2013

N. 10091/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 10091 del 2005, proposto da:
Co.Wa.Si. di Marocchi Ettore & C. S.a.s., con sede in Montichiari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Maccaferri e Armando Montarsolo e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n. 157, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Comune di Pinzolo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Maria Bonazza e Francesco Guido Romanelli e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, per mandato a margine della memoria di costituzione;
- Comune di Pinzolo, in persona del Commissario ad acta per l'adozione provvisoria e definitiva del piano regolatore generale, non costituito come tale nel giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. di Trento, n. 338 del 21 ottobre 2004, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 109/2003, proposto per l'annullamento del P.R.G. del Comune di Pinzolo e delle presupposte deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del 31 luglio 2000, di adozione provvisoria, n. 1 del 30 maggio 2001, di adozione definitiva e della Giunta Provinciale di Trento n. 3345 del 23 dicembre 2002, di approvazione, nella parte in cui ha previsto nuova e diversa destinazione urbanistica (zona a pascolo) rispetto a quella del previgente P.R.G. (zona B residenziale di completamento estensiva) dei suoli di cui alle particelle fondiarie n. 3117/4 e n. 3135/1 appartenenti alla società Co.Wa.Si. di Marocchi Ettore & C. S.a.s., con compensazione delle spese del giudizio di primo grado


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Armando Montarsolo per la società appellante Co.Wa.Si. di Marocchi Ettore & C. S.a.s. e l'avv. Stefania Ionata, in sostituzione dell'avv. Francesco Guido Romanelli, per il Comune di Pinzolo appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) La società Co.Wa.Si. di Marocchi Ettore & C. S.a.s., con sede in Montichiari, proprietaria di suoli di cui alle particelle fondiarie n. 3117/4 e n. 3135/1 in S. Antonio di Mavignola del Comune di Pinzolo, ricadenti in zona B di completamento estensivo secondo le previsioni del previgente P.R.G., ha impugnato le deliberazioni di adozione, provvisoria e definitiva, e di approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, nella parte d'interesse, relativa alla diversa destinazione urbanistica di "zona a pascolo" impressa ai suoli.

Con il ricorso in primo grado n.r. 109/2003 la società ha dedotto l'illegittimità della nuova destinazione urbanistica con unico motivo complesso (Illegittimità delle scelte del pianificatore sotto il profilo dell'eccesso di potere nella figura sintomatica della violazione dei principi di logica, ragionevolezza, illegittimità per contrasto con la vocazione naturale dell'area, per contraddittorietà ed incongruità con i criteri di piano e carenza di istruttoria, eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto alla precedente destinazione di zona. Violazione dei principi di logica e imparzialità. Errore del pianificatore).

Con sentenza n. 338 del 21 ottobre 2004 il T.R.G.A., Sede di Trento, ha rigettato il ricorso, prescindendo dall'eccezione pregiudiziale spiegata dal costituito Comune di Pinzolo.

Con appello notificato il 2-5 dicembre 2005 e depositato il 14 dicembre 2005, la società ha impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1) Error in iudicando per motivazione perplessa, carente e contraddittoria, perché il giudice amministrativo trentino, disattendendo l'invocata vocazione naturale dell'area, non ha considerato che i suoli erano inseriti in contesto già "completamente" edificato e comunque in "...una vasta area in massima parte già edificata e per la residua parte destinata alla nuova edificazione", laddove la sua destinazione a pascolo non considera che i fondi viciniori con la stessa destinazione sono separati da una strada, di tal ché occorreva puntuale e congrua motivazione, all'opposto carente.

2) Ancora error in iudicando per motivazione erronea, incongruente, contraddittoria e perplessa, perché la concentrazione della volumetria già espressa dai suoli di cui è stata variata la destinazione urbanistica in altra particella limitrofa n. 3135/2, pure richiamata dal giudice trentino, conforta l'illogicità della scelta pianificatoria, finendo per incrementare l'espansione edilizia, a prescindere dal rilievo che la detta particella è stata ceduta a terzi.

Il Comune di Pinzolo, costituitosi nel giudizio d'appello, con memoria difensiva depositata il 28 settembre 2012, ha dedotto, a sua volta, l'infondatezza del gravame, evidenziando come le due particelle erano solo in parte già tipizzate in senso edilizio, e in parte e preponderante a verde privato e zona di rispetto stradale, non erano interclusi, esprimevano una contenuta volumetria di circa 300 mc., di fatto inutilizzabile per assenza del . lotto minimo di 4000 mq., e che la nuova destinazione risponde all'ispirazione di fondo del nuovo strumento urbanistico di contenere l'espansione edilizia estensiva a favore della conservazione dei valori e assetti naturali (aree prative con sia pur lento ma costante rimboschimento), peraltro contemperata dal riconoscimento dei diritti edificatori da localizzare su particella limitrofa, a incremento della volumetria pure modesta espressa da quest'ultima, a nulla potendo rilevare la circostanza che la società abbia ritenuto di alienare a terzi la medesima.

A sua volta la società appellante, con memoria difensiva depositata il 28 settembre 2012, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

All'udienza pubblica del 30 ottobre 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Come già anticipato nella narrativa in fatto, il P.R.G. di Pinzolo, adottato con deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del 31 luglio 2000 (in via provvisoria) e n. 1 del 30 maggio 2001 (in via definitiva) e approvato con modifiche con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3345 del 23 dicembre 2002, ha impresso, inter alios, destinazione agricola di "zona a pascolo" alle particelle fondiarie n. 3117/4 e n. 3135/1, appartenenti alla società Co.Wa.Si. di Marocchi Ettore & C. S.a.s., ubicate in S. Antonio di Mavignola, già tipizzate, almeno in parte, a zona B di completamento estensivo.

Orbene, come già osservato in modo esatto e condivisibile dal giudice amministrativo trentino la nuova destinazione urbanistica rispecchia le linee generali ispiratrici del nuovo P.R.G., intese a salvaguardare il territorio libero da edificazione in relazione a un previo sostanziale sovradimensionamento delle zone di completamento estensive, anche con finalità di tutela e recupero ambientale e paesaggistico.

Tale orientamento pianificatorio si ricollega, peraltro, alle peculiarità della località, poiché, come noto, il Comune di Pinzolo, sito nell'ambito di comprensorio montano di particolare pregio, è costituito dai centri abitati di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola, e quindi a pregnanti profili di natura ambientale, naturalistica e paesistica.

Ciò posto deve rammentarsi che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, le scelte in ordine alla destinazione urbanistica, in specie se espresse in sede di emanazione di nuovo strumento urbanistico, o sua variante generale, costituiscono valutazioni ampiamente discrezionali che non richiedono una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano, salva l'esigenza di motivazione puntuale in relazioni a situazioni soggettive di affidamento qualificato del privato in ordine a una precipua destinazione, come rivenienti da precedenti convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati, di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire, oppure qualora sia impressa destinazione agricola a area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5665, 16 novembre 2011, n. 6049, 9 dicembre 2010, n. 8682, 22 giugno 2006, n. 3880, 14 ottobre 2005, n. 5716; vedi anche Sez. III, 6 ottobre 2009, n. 1610).

Nel caso di specie non risulta, né è stato dimostrato, che i suoli di cui alle ricordate particelle costituiscano lotto intercluso, né che fossero ricorrenti altre situazioni idonee a fondare il riconoscimento di un'aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione edilizia.

Peraltro, le modeste volumetrie espresse da tali particelle sono state conservate, prevedendosi la riallocazione delle medesime su altra particella limitrofa n. 3135/2, adiacente a lotti edificati, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la società appellante abbia alienato a terzi la medesima, potendo comunque trasferire in via separata i diritti edificatori espressi dalle due particelle di cui è rimasta titolare.

3.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

4.) Il regolamento delle spese processuali del giudizio d'appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 10091 del 2005:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.R.G.A. di Trento, n. 338 del 21 ottobre 2004;

2) condanna l'appellante società Co.Wa.Si. di Marocchi Ettore & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'appellato Comune di Pinzolo, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio d'appello, liquidati in complessivi e 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/10/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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