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Sentenza

Diniego del rimborso delle spese sostenute per il ricovero della figlia all'este...
Diniego del rimborso delle spese sostenute per il ricovero della figlia all'estero. Prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero
Estremi

Autorità
    Consiglio di Stato  sez. III   
Data:
    20/02/2013 ( ud. 16/12/2012 , dep.20/02/2013 ) 
Numero:
    1049
                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Terza)                              
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 7393 del 2011, proposto da:  
    Sa.  Sa.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv. Raffaele Izzo, Diego
    Vaiano,  con  domicilio  eletto presso Vaiano - Izzo Studio Legale in
    Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;                                      
                                    contro                               
    Azienda  Usl  Roma  C,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv. Barbara
    Bentivoglio,  Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio
    eletto  presso  Azienda Sanitaria Roma C in Roma, via Primo Carnera 1;
    Regione  Lazio,  rappresentata  e  difesa  da  Rosa  Maria Privitera,
    domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;                  
    per la riforma                                                       
    della  sentenza  del  T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 01168/2011,
    resa  tra  le parti, concernente diniego rimborso spese sostenute per
    il ricovero della figlia all'estero;                                 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl Roma C e di
    Regione Lazio;                                                       
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons.
    Alessandro  Palanza  e  uditi  per  le  parti gli avvocati Pafundi su
    delega di Izzo, Bentivoglio e Privitera;                             
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1. - Il signor Sa. Sa. ha impugnato la sentenza del TAR del Lazio n. 01168/2011 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del diniego del rimborso delle spese sostenute per il ricovero della figlia all'estero.

    2. - La sentenza è motivata sulla base del richiamo della disciplina prevista dal D.M. 3111989 che fissa i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero. In base all'articolo 2 possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dell'art 7, in caso di gravità ed urgenza, nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di "comprovata eccezionale gravità ed urgenza", ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. Nel caso di specie, il centro di riferimento dell'ASL RM C, Unità disturbi del comportamento alimentare presso l'ospedale S. Eugenio, ha espresso parere negativo, in quanto le terapie per le quali si chiedeva il rimborso delle spese sostenute all'estero erano praticate anche presso varie strutture italiane del Servizio sanitario nazionale o presso cliniche accreditate, espressamente indicate in numero di sei nel provvedimento impugnato, tutti presidi specializzati nei disturbi del comportamento alimentare.

    Nel caso di specie, è stata data una congrua motivazione e il ricovero all'estero è stato effettuato prima della autorizzazione della ASL. Non risulta in atti alcuna certificazione medica che provi la eccezionale gravità ed urgenza, se non il certificato del 2932001 in cui si richiede solo il ricovero, senza alcun riferimento ad una situazione d'urgenza.

    3. - L'appellante ribadisce la sua certa e inconfutabile legittimazione attiva ad agire in giudizio in ragione dei doveri dei genitori verso i figli e del diritto proprio ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il figlio maggiorenne non in grado di procurarsi autonomo sostentamento. Nel merito contesta la sentenza in quanto non ha valutato l'assoluta mancanza di tempestività del provvedimento adottato dall'Amministrazione. Infatti il tempo trascorso dalla domanda ha determinato l'urgenza di dover provvedere in conformità alla richiesta del medico curante e, dato che le indicazioni dei centri alternativi presenti in Italia sono giunte tardivamente a oltre tre mesi dalla originaria richiesta, quando il ricovero presso la struttura svizzera era ormai terminato.

    La normativa in materia prevede, infatti, che in situazione di gravità ed urgenza si possa derogare alle procedure ordinarie. In questo caso l'Amministrazione ha mancato di intervenire con la necessaria tempestività, determinando essa stessa con il suo ritardo le condizioni di necessità ed urgenza di ricorrere ad un centro estero di altissima specializzazione. Sul punto la sentenza è gravemente illogica in quanto finisce per giustificare il ritardo dell'Amministrazione affermando che esso "non produce di per sé un rischio del procedimento, tranne la possibilità di attivazione di eventuali ulteriori rimedi quali il procedimento per il silenzio- rifiuto", senza minimamente considerare l'incidenza del ritardo sulla situazione concreta. La sentenza è erronea anche per le incongrue valutazioni sulla qualità del centro svizzero per fatti avvenuti molti anni dopo il ricovero in oggetto, nonché nell'interpretare la giurisprudenza costituzionale in materia di diritto alla salute, che richiede il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti ed in particolare di quelli delle "persone a favore delle quali la garanzia costituzionale è posta dall'art. 32 con il massimo di cogenza" (Corte Cost. n. 209/1999). Pertanto, tale da non compromettere l'esercizio di quel fondamentale diritto (cfr. sentenza n. 432/2005).

    4. - L'amministrazione ASL appellata si è costituita con propria memoria deducendo il difetto di legittimazione dell'appellante che si sostituisce impropriamente alla figlia maggiorenne, l'incompletezza e la incongruità della prima richiesta di rimborso priva di qualsiasi documentazione, la mancanza di specializzazione e di qualificazione della struttura prescelta all'estero in presenza di almeno sette idonei centri nazionali.

    5. - La Regione Lazio si costituisce in appello solo per dichiararsi del tutto estranea alla controversia.

    6. - La causa è andata in decisione alla udienza pubblica del 16 novembre 2012.

    7. - Il Collegio giudica ammissibile il ricorso - in quanto sussiste l'interesse legittimo e tutelabile del genitore che provvede al mantenimento del figlio maggiorenne che con evidenza non è in grado di farlo, ad ottenere il rimborso per le spese sostenute ove ve sia il diritto - e infondato nel merito l'appello.

    7.1. - Alla stregua della normativa prevista dal D.M. 3 novembre 1989, ben ricostruita dalla sentenza del TAR, il comportamento dell'Amministrazione è immune da vizi rilevabili dal giudice amministrativo, come è dimostrato dalla stessa sentenza, da cui il Collegio non vede ragioni per discostarsi nei motivi di appello e nella successiva memoria della parte appellante.

    7.2. - Per quanto riguarda il lamentato ritardo dell'Amministrazione nel rispondere, l'ASL giustifica la mancata presa in considerazione della prima richiesta di rimborso con l'incompletezza della documentazione e la inidoneità della certificazione medica per i contenuti e per la provenienza da un medico non appartenente a strutture pubbliche. Inoltre l'Amministrazione sostiene che il certificato non attestava uno stato di urgenza. In effetti dal certificato si evinceva che la malattia era preesistente e il certificato si limitava a dichiararne l'aggravamento. Le prime due circostanze sono ammesse anche dalla controparte che lamenta però la mancanza di una risposta anche negativa, che la indirizzasse. Quanto alla circostanza relativa alla dichiarazione di uno stato di urgenza, si può dubitare se, come sostiene l'appellante, l'aggravamento "tanto da richiedere un ricovero in un centro specializzato, se necessario anche estero.." equivalga ad urgenza, ovvero, come sostiene l'Amministrazione, il fatto che dopo un miglioramento vi sia un aggravamento di una malattia preesistente non implichi necessariamente uno stato di eccezionale urgenza che, ove richiesto come requisito, per autorizzare una determinata procedura, deve essere espressamente dichiarato. In ogni caso è decisivo il fatto che il ritardo dell'Amministrazione nel dare una risposta anche negativa o nel chiedere delucidazioni o chiarimenti - pur censurabile - risulta essere del tutto ininfluente sulle scelte dell'appellante, dal momento che la prima richiesta di rimborso interviene dopo oltre venti giorni dal ricovero della figlia presso la casa di cura svizzera e che il ritardo, comunque, non rende di per sé illegittimo il successivo provvedimento regolarmente adottato, come rilevato dal TAR.

    7.3. - Per quanto riguarda la congruità della motivazione, il Collegio conviene integralmente con il giudice di primo grado, dal momento che la procedura seguita e la motivazioni del provvedimento, una volta che la istanza è stata correttamente incardinata e la valutazione medica compiutamente effettuata dal Centro di riferimento territorialmente competente, sono conformi a quanto richiesto dalla normativa prevista dal D.M. 3 novembre 1989, il quale non prevede il ricovero all'estero come diretta manifestazione del diritto alla salute del singolo in relazione alle scelte che ciascuno ritenga di compiere, ma come strumento sussidiario azionabile in determinate eccezionali circostanze ("comprovata eccezionale gravità e urgenza" secondo l'art. 7 del decreto), salvo che il cittadino non sia già all'estero per altre ragioni. Nel caso in esame, l'organismo competente ha ritenuto che le circostanze non sussistessero e non vi sono agli atti elementi che inducano a dubitare di questo giudizio, mentre vi sono elementi che inducono a confermarlo, dal momento che non è stata data la prova della gravità della situazione né del fatto che, al di là della dichiarazione del medico curante, si siano richieste le informazioni utili a verificare la esistenza di centri idonei in Italia presso le competenti strutture pubbliche.

    7.4. - Sotto un ulteriore profilo rilevante nel caso in esame, relativo ai parametri di valutazione da adottare per la indennizzabilità successiva nel caso di scelte autonome degli interessati, si condivide il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza della Cassazione n. 11462/2007, ove si afferma che, pur in un caso di comprovata gravità, la normativa vigente non legittima, ai fini della ristorabilità dell'intervento, la libera scelta del paziente, ma esige che la scelta stessa sia dettata dalla non adeguatezza dell'intervento eseguibile o dalla esigenza obiettiva di procedure o tecniche non praticate in Italia.

    8. - In conclusione l'appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi, in relazione al comportamento della Amministrazione nella vicenda, che inducono a compensare le spese.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

    Alessandro Botto, Presidente FF

    Vittorio Stelo, Consigliere

    Dante D'Alessio, Consigliere

    Silvestro Maria Russo, Consigliere

    Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 FEB. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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