Criteri di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti per la propria difesa in giudizi avviati per fatti connessi all’esercizio delle proprie mansioni
N. 03466/2013
N. 00259/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
PARERE
Ministero dell'interno
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Adriano Coletta, nato a Rocca Priora il 21maggio 1950, per l'annullamento della deliberazione dell'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) del Comune di Rocca Priora 26 ottobre 2011 n. 53, notificata il 4 novembre 2011.
Vista la relazione trasmessa con nota 21 dicembre 2012 n. 120533, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario che reca la data del 28 febbraio 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame, il signor Adriano Coletta, già sindaco del Comune di Rocca Priora, ha impugnato la deliberazione 26 ottobre 2011 n. 53, con la quale l'organo straordinario di liquidazione di quel Comune ha respinto la domanda del ricorrente volta a ottenere l'ammissione nel piano di rilevazione della massa passiva e il conseguente rimborso delle spese legali, per un ammontare di €5.000, sostenute per la propria difesa in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri nel 2005, allorché era in carica, in ordine ai reati di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). Il procedimento si era concluso con l'archiviazione disposta dal giudice delle indagini preliminari con decreto depositato il 19 febbraio 2007, conformemente alla richiesta del pubblico ministero.
Con l'impugnato provvedimento l'O.S.L. aveva escluso il credito vantato dal ricorrente dall'ammissione alla massa passiva, in quanto “la liquidazione delle spese legali ai convenuti prosciolti in un procedimento penale può essere disposta quando i medesimi sono stati assolti con la formula più ampia e liberatoria e cioè con una sentenza che abbia riconosciuto la non sussistenza del fatto criminoso o la non attribuibilità ai ai medesimi”, mentre “formule decisorie intermedie … non conferiscono certezza sull'insussistenza del contrasto di interessi ... e lasciano spazio per l'accertamento di ulteriori, eventuali, altre forme di corresponsabilità”.
L'istante, dopo aver manifestato perplessità sulla circostanza che l'organo liquidatore nell'imminenza del rigetto, gli avesse richiesto ulteriore documentazione, deduce di sentirsi leso per la motivazione dell'esclusione, posto che nel decreto di archiviazione si legge che il pubblico ministero aveva reputato insufficienti gli elementi assunti per ritenete fondata l'ipotesi di falso e , per conseguenza, anche quella di abuso d'ufficio e che il G.I.P. aveva condiviso detta valutazione.
L'Amministrazione riferente ritiene legittimo il provvedimento dell‘organo straordinario di liquidazione, considerato che l'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) replicato nei successivi contratti collettivi nazionali di categoria, stabilisce che, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
Considerato.
Si premette in fatto che il credito vantato dal signor Coletta, in qualità di ex amministratore del Comune di Rocca Priora, risulta certificato dal responsabile del competente servizio dell'ente locale, secondo quanto prescritto dall'art. 254 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che reca la disciplina per la rilevazione della massa passiva.
Ciò considerato, osserva la Sezione che la disposizione di cui all'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, come posto in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa, se da un lato è intesa a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse, dell'Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali; è, comunque, dettata al fine di consentire all'Amministrazione la tutela della sua posizione, non potendo essa procedere ad esborso di denaro pubblico se non per la cura di un pubblico interesse.
Quest'ultimo profilo, del resto, è oggetto di particolare attenzione del legislatore, che si preoccupa di evidenziarlo nella disposizione suddetta attraverso i due incisi "anche a tutela dei propri diritti ed interessi" e "a condizione che non sussista conflitto di interessi" (ex multis, Cons. St., 9 ottobre 2006, n. 5986).
Orbene, nel caso di specie, è da condividere la censura del ricorrente circa il difetto di motivazione del decreto impugnato, posto che il provvedimento non è fondato su argomentazioni che comprovino la mancanza dei presupposti essenziali per accedere al beneficio, quale appunto l'aver agito al di fuori dei compiti istituzionali propri della carica elettiva e l'esistenza in concreto di conflitto d'interesse tra l'interessato e l'Amministrazione. Né tali elementi possono ragionevolmente dedursi dalla sintetica motivazione del decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, che si è limitato ad accogliere la richiesta del pubblico ministero senza esprimere, analogamente al p.m. richiedente, alcun apprezzamento sulla condotta del ricorrente e sulla vicenda che aveva originato il procedimento penale oggetto dell'archiviazione.
Pertanto, richiamate le considerazioni espresse, il ricorso in parola deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2013
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Francesco D'Ottavi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Francesco Bellomo, Consigliere
Elio Toscano, Consigliere, Estensore
Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
02-08-2013 14:15
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