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Sentenza

Contratti pubblici: divieto di rinnovo e/o proroga....
Contratti pubblici: divieto di rinnovo e/o proroga.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 3 settembre 2013, n. 1807

N. 01807/2013 REG.SEN.

N. 02106/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 2106 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Pellegrino Vending s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro

- la Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della medesima Amministrazione Provinciale;
- i seguenti Istituti Scolastici: di istruzione secondaria di Tricase, di istruzione secondaria di Alessano, di istruzione secondaria ‘Stampacchia' di Tricase, magistrale ‘Comi' di Tricase, tecnico commerciale ‘Olivetti' di Lecce, tecnico ‘Deledda' di Lecce, professionale ‘Scarambone' di Lecce, di istruzione secondaria ‘Vanoni' di Nardò, di istruzione secondaria ‘De Pace' di Lecce, ISISS ‘Scarambone' di Lecce, magistrale ‘Siciliani' di Lecce, statale d'arte ‘Pellegrino' di Lecce, tecnico commerciale ‘Calasso' di Lecce, tecnico commerciale di Campi Salentina, scientifico ‘Redi' di Squinzano, di istruzione secondaria ‘Meucci' di Casarano, di istruzione secondaria di Galatina, di istruzione secondaria ‘La Noce' di Maglie, tecnico commerciale ‘De Castro' di Maglie, tecnico industriale ‘Mattei' di Maglie, liceo ‘Capece' di Maglie, professionale servizi alberghieri, ristorazione e turismo di Otranto, istituto d'arte ‘Giannelli' di Parabita, tecnico commerciale ‘Bachelet' di Copertino, professionale servizi commerciali e turistici di Copertino, professionale servizi commerciali e turistici di Carmiano;

nei confronti di

- Ditta Spinel Caffè s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Imperatore Adriano 9;
- Ditta Ma.Ris. s.r.l. e Ditta Easy Drink s.a.s.;

per l'annullamento

- del rinnovo tacito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di Lecce con le ditte Spinel Caffè s.r.l., Ma.Ris. s.r.l. ed Easy Drink s.a.s. in data 4 marzo 2008, formalizzato con la nota prot. 98560 del 5 ottobre 2012, conosciuta nella data del 27 novembre 2012 a seguito di formale accesso agli atti;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i motivi aggiunti.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della Ditta Spinel Caffè s.r.l..

Visti gli atti della causa.

Relatore all'udienza pubblica del 13 giugno 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani -in sostituzione dell'Avv. Saverio Sticchi Damiani-, Baldassarre e Capoccia.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- in data 22 novembre 2007 la Provincia di Lecce inviava una lettera d'invito a cinque imprese operanti nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, rivolta all'affidamento del relativo servizio all'interno di una serie di istituti scolastici.

- in data 4 marzo 2008 venivano quindi stipulate le convenzioni tra la Provincia medesima, le società Spinel caffè s.r.l., Easy Drink s.a.s. e Ma.Ris. s.r.l. e gli istituti scolastici (rispettivamente conv. rep. nn. 25792, 25781 e 25791).

- le stesse, formalmente approvate dalla Provincia con delibera di Giunta n. 63 del 7 marzo 2008, avevano una durata di 60 mesi dalla sottoscrizione, con automatico rinnovo salvo tempestiva disdetta (art. 2: “La Convenzione avrà la durata di 60 mesi dalla sua sottoscrizione da parte di tutti gli interessati e si rinnoverà per un periodo di pari durata, salvo disdetta. La disdetta dovrà essere comunicata […] con un preavviso di 6 mesi dalla scadenza naturale […]”).

- in data 30 luglio 2012 l'odierna ricorrente diffidava dunque la Provincia affinchè, nel termine appena indicato, si attivasse per impedire il rinnovo tacito delle convenzioni.

- con nota in data 1/5 ottobre 2012, prot. n. 98560, tuttavia, la Provincia rendeva noto che, salvo dissenso scritto dei Dirigenti scolastici, le convenzioni si consideravano prorogate.

2.- La Pellegrino Vending s.r.l. propone dunque il ricorso in esame, deducendo la radicale nullità dell'avvenuto rinnovo tacito delle convenzioni del 4 marzo 2008 per i seguenti motivi:

a) Violazione dell'art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell'art. 23 l. n. 62 del 2005. Nullità per contrarietà a norma imperativa.

b) Violazione dell'art. 30, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell'art. 23 l. n. 62 del 2005. Nullità per contrarietà a norma imperativa (motivi aggiunti del 7/19 febbraio 2013).

3.. Ciò premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si esporranno.

4.- Con riguardo, anzitutto, alle formulate eccezioni di ordine processuale, va osservato che:

- è ormai superata la questione concernente la necessità della notifica del ricorso agli Istituti scolastici, cui la Pellegrino ha da ultimo provveduto;

- infondata risulta anche l'eccezione di tardività del gravame, il quale per un verso non ha a oggetto le originarie clausole di rinnovo automatico delle Convenzioni (art. 2) o la nota della Provincia dell'1/5 ottobre 2012, quanto, invece, il loro tacito rinnovo (e ciò sin dalla sua originaria impostazione), e, per altro verso, è configurato quale azione volta all'accertamento della nullità di tale rinnovo, soggetta a un termine di 180 giorni ex art. 31, comma 4, c.p.a. (
Avv. Antonino Sugamele

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