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Sentenza

Consorzio Comuni del Monferrato: Acquedotto Monferrato Spa. Utilizzazione e gest...
Consorzio Comuni del Monferrato: Acquedotto Monferrato Spa. Utilizzazione e gestione impianto.
Consiglio di Stato  sez. VI   Data:     15/07/2013 ( ud. 26/02/2013 , dep.15/07/2013 ) Numero:     3782

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)                              
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 520 del 2007, proposto da:   
    Consorzio  dei comuni per l'acquedotto del Monferrato, in persona del
    legale  rappresentante  pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
    Alberto  Romano  e Paolo Monti, con domicilio eletto presso lo studio
    del primo in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;                            
                                    contro                               
    Acquedotto  Monferrato  s.p.a.,  in persona del legale rappresentante
    pro  tempore,  rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Merani e Piero
    D'Amelio,  con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,
    via della Vite, 7;                                                   
    sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2007, proposto da:  
    Acquedotto  Monferrato  s.p.a.,  in persona del legale rappresentante
    pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero D'Amelio e Carlo
    Merani,  con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via
    della Vite, 7;                                                       
                                    contro                               
    Consorzio  dei comuni per l'acquedotto del Monferrato, in persona del
    legale  rappresentante  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
    Alberto  Romano,  con  domicilio eletto presso lo studio del primo in
    Roma, Lungotevere Sanzio, 1;                                         
    per la riforma                                                       
    quanto a entrambi i ricorsi n. 520 e n. 1816 dell'anno 2007:         
    della   sentenza   del   Tribunale  amministrativo  regionale  per il
    Piemonte,  Sezione  II  n.  1101/2006, resa tra le parti, concernente
    accertamento  oneri  dovuti  per  utilizzazione  e  gestione impianto
    acquedotto.                                                          
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;                    
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Acquedotto Monferrato
    s.p.a. e del Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato;   
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  del  giorno  26  febbraio 2013 il consigliere
    Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Romano e D'Amelio;  
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    Il Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato ha proposto un primo ricorso innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (n. 1183 dell'anno 2002) per ottenere l'accertamento in sede giurisdizionale:

    a) di quanto dovuto al Consorzio per l'acquedotto del Monferrato da parte della Acquedotto Monferrato s.p.a per l'utilizzazione e la gestione dell'impianto dell'acquedotto senza un titolo a partire dal 21 novembre 2004, data di scadenza della concessione, sino alla riconsegna e quindi per la condanna della società al pagamento della relativa somma;

    b) di quanto dovuto al Consorzio per l'acquedotto del Monferrato a titolo di risarcimento del danno per la prolungata detenzione dell'impianto acquedottistico senza titolo, dopo la data della scadenza della concessione, facendo venire meno col decorso del tempo le opportunità esistenti alla data di scadenza del 21 novembre 1994 e impedendo al Consorzio di conseguire da tale data gli utili della gestione dell'acquedotto;

    c) per l'accertamento e la pronuncia di inadeguatezza delle tubazioni in eternit e in cemento amianto, posate in sede di costruzione a titolo sperimentale, in luogo di quelle di metallo e attualmente ancora in esercizio, in contrasto col voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la condanna della società alla loro sostituzione ovvero al pagamento della somma equivalente necessaria per la loro sostituzione e comunque della somma necessaria per risarcire al Consorzio il danno cagionato;

    d) con la condanna della Acquedotto Monferrato s.p.a. a pagare al Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato quanto accertato sopra ai punti a), b) e c) con gli interessi semplici e composti, la rivalutazione monetaria.

    Il Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato ha proposto un secondo ricorso innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (n. 919 dell'anno 2003) per ottenere l'accertamento in sede giurisdizionale:

    a) della violazione da parte della Acquedotto Monferrato s.p.a. dell'obbligazione di cui all'articolo 8 del r.d.l. 28 agosto 1930, n. 1345, per cui al termine di anni sessanta dalla data del collaudo finale delle opere di cui all'articolo 4, la Società non ha consegnato, come invece avrebbe dovuto, al Consorzio l'acquedotto con tutte le opere previste, comprese nei progetti, approvati a norma del predetto articolo, in piena funzionalità e in perfette condizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'accertamento e la quantificazione dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di cui sopra;

    b) dell'inattendibilità e inopponibilità al Consorzio dell'operato della Commissione di cui all'articolo 11 del regolamento, disponendo il rinnovo integrale degli accertamenti a mezzo consulenza tecnica d'ufficio;

    c) con la condanna della Acquedotto Monferrato s.p.a. al risarcimento a favore del Consorzio dei danni provocati dalla violazione dell'obbligazione di consegnare l'acquedotto e le opere tutte comprese nei progetti approvati a norma del predetto articolo, in piena funzionalità e in condizioni di perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, danni da accertarsi e quantificarsi in corso di causa oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria a decorrere dall'illecito o da altra data meglio vista.

    Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo, previa loro riunione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione.

    Ha proposto ricorso in appello il Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato (RG 520/2007) per l'annullamento della detta sentenza nei limiti in cui a un capo della sua motivazione venisse attribuita valenza decisoria, al di là della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello civile contenuta nel dispositivo della stessa.

    Ha proposto ricorso incidentale autonomo in appello (RG 1816/2007) l'Acquedotto Monferrato s.p.a. con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con accertamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimessione della controversia al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

    Nel corso del giudizio è intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione 9 agosto 2011, n. 17111, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia in trattazione. La questione era stata sottoposta d'ufficio alla Corte dal Tribunale di Casale Monferrato, adito dal Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

    Rileva qui il Collegio che, in seguito all'ordinanza della Corte di cassazione, questo adito giudice amministrativo è da considerare privo di giurisdizione e dunque di potere decisorio, il che gli preclude qualsiasi pronuncia di merito, anche sul detto ricorso incidentale.

    In questo quadro, non è fuor d'opera rilevare che, per quanto concerne l'appello del Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato (ricorso n. RG 520/2007), la declinatoria di giurisdizione compiuta con la qui gravata sentenza dal Tribunale amministrativo in nulla può innovare il rapporto amministrativo dedotto in giudizio, proprio perché si tratta di sentenza di accertamento dell'inesistenza del potere decisorio. Quella sentenza, pertanto, nulla aggiunge o modifica del rapporto controverso, il quale rimane delineato nei suoi confini giuridici e fattuali, da questo punto di vista, come se quel giudizio mai fosse stato intrapreso.

    Spese compensate.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e previa loro riunione, li rigetta.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Giuseppe Severini, Presidente

    Maurizio Meschino, Consigliere

    Gabriella De Michele, Consigliere

    Roberta Vigotti, Consigliere

    Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 LUG. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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