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Sentenza

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI. CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO. ISTRUZIONE PU...
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI. CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO. ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 7 gennaio 2013, n. 176

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO - ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Il principio della copertura finanziaria degli atti legislativi ed amministrativi che comportano una spesa pubblica deve considerarsi alla stregua di un principio generale ed inderogabile dell'ordinamento, derivante dalle norme di contabilità pubblica e dall'art. 81, quarto comma, della Cost.. Per quanto riguarda in particolare i concorsi universitari, la regola del rispetto della copertura finanziaria è sancita espressamente dal D.P.R. n. 117 del 2000. (Nella fattispecie, si è constatato che la procedura comparativa per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia era stata indetta senza la preventiva, necessaria, copertura economico-finanziaria, risultando del tutto assente il presupposto fideiussorio cui il bando era subordinato). 
È di norma irrilevante, ai fini dell'obbligo di astensione nei pubblici concorsi (nel caso concreto si tratta di una procedura comparativa per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia), la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere. Ed infatti, tale circostanza deve ormai ritenersi, nella comunità scientifica, consueta, in quanto risponderebbe alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, con la conseguenza che, in alcuni settori disciplinari, risulterebbe estremamente difficile la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti. L'inesistenza di un obbligo di astensione non è, tuttavia, assoluto ed incondizionato, dovendo invece essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi di imparzialità e di trasparenza dell'agere amministrativo, ogni qualvolta siffatti rapporti di collaborazione abbiano rilievo ed intensità speciali o sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica.
Avv. Antonino Sugamele

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