Concessioni demaniali marittime.Spese di istruttoria poste a carico del concessionario di area demaniale marittima.
N. 04069/2013
N. 11703/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
PARERE
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Gabriele Iovero, nato a Sorrento il 13 aprile 1953, e Aniello Iovero, nato a Sorrento il 9 febbraio 1950, contro il Comune di Sorrento per l'annullamento della comunicazione 7 marzo 2011 n. 8503, notificata il 14 marzo 2011, con la quale l'ufficio demanio marittimo del Comune ha richiesto il pagamento di oneri di istruttoria in aggiunta al canone annuale per concessione sul demanio marittimo.
Vista la relazione trasmessa con nota 14 novembre 2012 n. 14782, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario recante la data del 26 giugno 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che reca la data del 26 giugno 2010, i signori Gabriele Iovero e Aniello Iovero, che dichiarano di essere concessionari dal 1990 di uno spazio demaniale di mq. 9,13 sulla spiaggia di Marina Piccola in Sorrento, hanno chiesto l'annullamento: a) della comunicazione 7 marzo 2011 n. 8503, notificata il 14 marzo 2011, con la quale il dirigente del V dipartimento del Comune di Sorrento ha richiesto ai ricorrenti, in aggiunta al canone annuale di euro 340 per la concessione demaniale quinquennale rinnovata il 26 agosto 2008, il pagamento di ulteriori euro 250 per oneri istruttori; b) degli atti pregressi con cui si intimava ai ricorrenti il pagamento delle spese di istruttoria per la vidimazione annuale del titolo istruttorio ai sensi dell'art. 31 del regolamento comunale per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo; c) per quanto occorra, dell'art. 31 del suddetto regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale 6 febbraio 2008 n. 6; d) della deliberazione della giunta municipale 9 marzo 2006 n. 18 di determinazione delle spese istruttorie, come interpretata dagli uffici comunali.
In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 11 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, che dispone che siano a carico del richiedente le spese relative alla stipulazione, alla copiatura e alla registrazione e alla registrazione degli atti di concessione. Lamentano, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 31 del regolamento comunale del regolamento comunale per la disciplina delle funzioni in materia del demanio marittimo, il quale stabilisce che il versamento al Comune delle spese relative all'istruttoria e alla gestione delle concessioni è dovuto in occasione della presentazione della domanda per il rilascio o il rinnovo della concessione. Sostengono, infine, che l'avversata determinazione dirigenziale non trova neppure legittimazione nella deliberazione 9 marzo 2006, n. 18, con la quale la giunta comunale ha quantificato le spese istruttorie nelle ipotesi di rilascio e rinnovo delle concessioni, di volture, subentri e rilascio di documentazioni varie.
Il Comune ha controdedotto, sostenendo che comunque l'attività propedeutica necessaria per la convalida annuale comporta degli adempimenti istruttori per l'aggiornamento del canone e della garanzia fideiussoria.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso debba essere accolto, considerato che la richiesta di “spese di istruttoria” per la convalida annuale della concessione non trova riscontro nelle disposizioni normative richiamate, né è supportata da una puntuale rendicontazione.
Considerato.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo, si considera che l'art. 11 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, pur demandando all'ente preposto al rilascio della concessione sul demanio marittimo (originariamente “l'ufficio del compartimento”, oggi il “comune”) la determinazione della misura delle “spese di istruttoria” da porre a carico del concessionario, ne elenca la tipologia e dispone che le stesse siano quantificate e riscosse contestualmente alla presentazione della domanda. Orbene sia l'art. 31 del regolamento comunale per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo, sia la deliberazione applicativa n. 18/2006 della giunta municipale risultano conformi al regolamento di esecuzione del codice della navigazione, in quanto prevedono che le spese di istruttoria e di gestione della concessione siano riscosse all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo della concessione. Va da sé che la loro quantificazione non può che riferirsi alla durata dell'atto concessorio e che mediotempore (vale a dire tra il rilascio della concessione e il suo rinnovo e tra rinnovi successivi) non può essere richiesto ai concessionari, in aggiunta al canone annuale, il versamento di ulteriori somme per spese di istruttoria, a meno che non siano adeguatamente documentate e conseguano a istanze presentate dagli interessati.
Da quanto considerato discende che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per richiedere ai ricorrenti il contestato versamento integrativo del canone, sicché il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della determinazione impugnata, facendo salva l'ulteriore attività dell'Amministrazione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Adunanza di Sezione del 24 aprile 2013
Francesco D'Ottavi, Presidente FF
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Francesco Bellomo, Consigliere
Elio Toscano, Consigliere, Estensore
Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
02-10-2013 22:34
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