Con la riforma il dottore agronomo e il dottore forestale abilitato può effettuare interventi di studio, progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo di diverse opere anche relative a costruzioni rurali.
Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 272
LIBERE PROFESSIONI
L'art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, recante il nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, relativo alla individuazione delle attività professionali consentite agli iscritti all'albo, a seguito di superamento dell'esame di Stato di abilitazione, abilita tale professionista ad effettuare interventi di studio, progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo di diverse opere anche relative a costruzioni rurali.
26-01-2013 09:10
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