Comune siciliano non risponde alla richiesta di attribuzione della destinazione urbanistica di un’area già gravata da vincoli espropriativi ormai decaduti e priva di disciplina urbanistica. Ingiustificato il silenzio rifiuto: il Tar nomina commissario.
N. 02062/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2013, proposto da Rosalba Ficarrotta, Antonina Ficarrottara, Francesca Fucarrotta e Maria Ficarrotta, rappresentate e difese dall'avv. Sandro Castro, con domicilio eletto presso Aldo Di Stefano in Palermo, via De Spuches N.10;
contro
il Comune di Partinico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di attribuzione della destinazione urbanistica relativa all'area di loro proprietà già gravata da vincoli espropriativi ormai decaduti e priva di disciplina urbanistica, identificata al catasto al foglio 19, part. 3210.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Filippo Giamportone e udito il difensori di parte ricorrente;
- rilevato che il ricorso appare fondato, anche alla luce della giurisprudenza espressa dalla Sezione (cfr., tra le tante, sent. nn. 938/2023, 564/2013, 2293/11, 690/11 e 1167\2009);
- atteso infatti che, in linea generale, è noto come l'istanza dell'interessato affinché l'amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica - alla quale essa è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, alla destinazione urbanistica dell'area, resa « zona bianca » (art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo - comporta, decorso il termine di legge, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, come avvenuto nella specie con il gravame in esame;
- rilevato che nel caso di specie l'amministrazione non ha fornito alcuna risposta;
- considerato comunque che, in proposito, costituisce jus receputm quello per cui non ha alcun valore provvedimentale la redazione del mero schema di massima o delle direttive di un p.r.g. e permane integro l'obbligo amministrativo di adottare l'atto di pianificazione urbanistica che dia destinazione alla zona ove insiste il terreno di chi ricorre, divenuta « bianca » per effetto della decadenza dei vincoli, trattandosi di atti meramente interlocutori inidonei a far venir meno l'obbligo di provvedere, configurando piuttosto un comportamento elusivo dell'interesse pretensivo a che l'amministrazione comunale integri il piano regolatore (cfr. ad es. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 29 maggio 2008 , n. 478);
- atteso che all'accoglimento del gravame consegue l'obbligo per l'amministrazione di provvedere sull'istanza al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio -, appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;
- ritenuto, per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, come da richiesta espressamente formulata in impugnativa, di nominare fin d'ora Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, con l'incarico di eventualmente provvedere, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.
- Ritenuto che le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'amministrazione intimata di provvedere entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, nomina fin d'ora Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, con l'incarico di eventualmente provvedere in via sostitutiva, nei successivi centoventi giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.
Condanna il Comune di Partinico al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 750,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
10-11-2013 09:25
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