Collocamento a riposo dei medici dirigenti della ASL. Incostituzionalità.
Corte cost., 6 marzo 2013, n. 33
LAVORO (RAPPORTO) - SANITA'
In materia di collocamento a riposo dei medici dirigenti della ASL va dichiarata l'illeggittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 16, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 - nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183/2010 - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
08-03-2013 09:07
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