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Sentenza

Chiede di essere riammesso all'Arma dei Carabinieri. L'amministrazione respinge ...
Chiede di essere riammesso all'Arma dei Carabinieri. L'amministrazione respinge l'istanza, il Tar accoglie.
N. 01893/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01718/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2013, proposto da:
Agostino Parisi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Oberdan N.5;

contro

Ministero Della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della nota prot. n. M_D GMIL 0753725, datata 04/07/2013, del Ministero Della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare - I° Reparto 1^ Divisione 5^ Sezione, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dal sig. Parisi Agostino in data 04/06/2013, volta ad ottenere la riammissione in servizio dello stesso, ai sensi dell'articolo 961 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010;

- della nota prot. n. M_D GMIL 0763023 datata 02/08/2013, del Ministero Della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare- I° Reparto 1^ Divisione 5^ Sezione, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dall'odierno ricorrente e volta al ritiro in autotutela della summenzionata nota n. M_D GMIL 0753725 datata 04/07/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa e di Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 12 settembre 2013, e depositato il successivo 19 settembre, il sig. Agostino Parisi ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'amministrazione statale intimata, producendo documentazione ma senza svolgere difese scritte.

All'udienza camerale del 10 ottobre 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla domanda cautelare.

Il Collegio ritiene di potere adottare la tipologia di provvedimento decisorio di cui all'art. 60 d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio e della completezza dello stesso, nonché della superfluità di ulteriore istruzione della causa (considerato che la controversia verte su unica questione di diritto, i cui presupposti fattuali sono documentati in atti) e comunque dell'assenza delle cause ostative previste dal citato art. 60.

2. La pretesa dedotta in giudizio concerne l'istanza di riammissione del ricorrente, già appartenente (con le qualifiche che verranno meglio di seguito specificate) all'Arma dei Carabinieri, e posto in congedo, a richiesta, a far data dal 26 gennaio 2009.

L'amministrazione ha respinto l'istanza di riammissione in servizio dell'odierno ricorrente per difetto dell'anzianità necessaria, prima del congedo, per il conseguimento della promozione a Carabiniere: requisito che a dire dell'amministrazione condizionerebbe l'assentibilità dell'istanza medesima.

Per una migliore intelligenza della questione va chiarito in fatto che l'odierno ricorrente:

dal 23 giugno 2003 al 13 gennaio 2006 ha prestato servizio quale Ufficiale (sottotenente, quindi tenente) dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di ausiliario del ruolo speciale;

dal 2 ottobre 2008 al 12 febbraio 2009 ha partecipato, in qualità di vincitore del relativo concorso, al tredicesimo corso biennale per Allievi Marescialli nel ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (cessandone a seguito dell'accoglimento dell'istanza di proscioglimento dalla ferma volontaria, presentata per gravi motivi familiari).

Successivamente, in data 4 giugno 2013, venute meno le ragioni che avevano determinato il proscioglimento, il Parisi presentava l'istanza di riammissione respinta con i provvedimenti impugnati (il secondo, reso in esito ad istanza di autotutela, meramente confermativo del primo); i quali, come accennato, sono motivati nel senso che “l'articolo 961 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 nel caso di specie non può trovare applicazione, in quanto al momento del proscioglimento la S.V. rivestiva il grado di Allievo Carabiniere Allievo Maresciallo, non avendo ancora maturato l'anzianità prevista per il conseguimento della promozione a Carabiniere, cui è subordinato il riconoscimento del beneficio previsto dalla disposizione di cui sopra”.

3. Sempre in via preliminare va chiarito che, sulla base delle risultanze in atti, appare incontestato fra le parti:

- che la riammissione del ricorrente non comporterebbe alcun aggravio economico per l'amministrazione, in ragione della previsione di spesa che lo riguarda fin dal 2008, a seguito dell'accesso al corso formativo;

- che il ricorrente, successivamente al proscioglimento dalla ferma, non è stato sostituito da altro candidato (onde non è interessata la vicenda della graduatoria scaturita dalla procedura concorsuale);

che il ricorso in esame non investe il profilo generale della individuazione dei requisiti per la riammissione, rispetto all'interpretazione di tali requisiti data dall'amministrazione: ma – in ragione del carattere dirimente della relativa censura - la ricognizione in fatto degli specifici requisiti in capo all'odierno ricorrente, all'esito del peculiare percorso di servizio del medesimo, e la qualificazione degli stessi agli specifici fini relativi alla valutazione dell'istanza di riammissione.

4. Con il secondo motivo di ricorso, la cui rilevanza appare al Collegio assorbente (in quanto direttamente inerente la pretesa sostanziale), il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 961 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 768 d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso biennale (2008-2010) di 350 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta”.

La censura è fondata.

In disparte la legittimità o meno della tesi esegetica rappresentata nella richiamata motivazione del provvedimento impugnato (che non appare neppure oggetto di contestazione), in punto di individuazione dei requisiti per la riammissione ciò che appare dirimente è che tale motivazione appare viziata dai profili di illegittimità denunciati nel motivo in esame, relativi alla mancata considerazione dei peculiari profili fattuali della fattispecie.

Volendo, infatti, convenire sulla necessità del possesso del grado di Carabiniere ai fini della riammissione, l'amministrazione non ha tuttavia considerato che l'odierno ricorrente, ancor prima di partecipare alla procedura selettiva per allievi marescialli, e di accedere al relativo corso formativo, aveva ottenuto il grado di tenente.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 768 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi dell'art. 20 del bando di concorso della richiamata procedura selettiva (decreto n. 180, versato in atti in stralcio), il Parisi, già ufficiale in ferma prefissata, accedeva ex lege al corso di allievo maresciallo con il grado di Carabiniere.

Poiché tale inquadramento discende direttamente da una previsione normativa, in presenza del richiamato – ed incontestato – presupposto fattuale (l'essere stato ufficiale in ferma prefissata), ne consegue che il positivo riscontro di tale circostanza non richiede l'esistenza – almeno in sede di valutazione del percorso di servizio ai fini della riammissione – di un previo provvedimento attributivo del grado da parte dell'amministrazione.

La ratio della disposizione in esame ha infatti riguardo alla perimetrazione dei requisiti per la riammissione da un punto di vista sostanziale, in termini di individuazione di una pregressa permanenza minima nell'Arma (tale da raggiungere almeno il periodo necessario per l'attribuzione del grado di Carabiniere).

L'incompleta considerazione fattuale della fattispecie dedotta, i cui elementi erano stati peraltro rappresentati sia in sede di istanza di riammissione che in sede di istanza di autotutela, ha del resto condotto l'amministrazione ad una applicazione dell'invocata disposizione non solo contraria al paradigma normativo regolante la fattispecie medesima, ma anche del tutto paradossale, e contraria alla lettera e allo spirito della disposizione in parola: in esito alla quale l'odierno ricorrente, che ha complessivamente prestato oltre trentacinque mesi di servizio nell'Arma dei Carabinieri (di cui oltre ventisette da ufficiale), e che ha dunque nell'Arma un percorso di servizio di gran lunga superiore a quello minimo richiesto per l'attribuzione del grado di Carabiniere, non si vede riconosciuto un grado inferiore a quello a lungo posseduto (e mai perduto, se non per congedo e proscioglimento a domanda).

E' appena il caso di precisare che l'eventuale (ed erronea) mancata attribuzione formale al Parisi del grado di Carabiniere all'atto dell'inizio del corso di allievo maresciallo, come previsto dalla norma sopra indicata per gli ex ufficiali, non può ridondare ex post in danno del medesimo: non foss'altro perché, come si è accennato, tale attribuzione discende, in presenza dell'inequivoco presupposto fattuale qui riscontrato, direttamente dal dettato legislativo, e dunque la relativa produzione degli effetti non necessita – almeno ai fini che qui vengono in rilievo: trattandosi della mera ricognizione di uno status professionale, e non dell'attribuzione di un inquadramento - di un provvedimento dell'amministrazione avente natura costitutiva.

Diversamente opinando, a paradosso si aggiungerebbe paradosso: facendosi seguire ad una incompleta valutazione del percorso di servizio del ricorrente, l'attribuzione al medesimo del peso delle conseguenze di un errore della stessa amministrazione in sede di inquadramento all'atto del corso formativo.

Ne consegue che l'odierno ricorrente, avendo pacificamente diritto ab initio (fin dall'ammissione al corso per l'accesso al ruolo degli Ispettori dei Carabinieri) all'attribuzione del grado di Carabiniere, possiede il requisito sostanziale alla cui verifica la stessa amministrazione subordina la riammissione in servizio.

5. Il riscontro della fondatezza della censura sopra esaminata, nei sensi precisati, determina l'accoglimento della stessa e, assorbito quant'altro, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono le condizioni di legge, alla luce della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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