CGA: Caso particolarissimo di rimessione in termini per errore scusabile.
N. 00890/2013REG.PROV.COLL.
N. 00891/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2012, proposto da:
Antonov Roman, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso Santi Migliorino in Palermo, via Catania 42/B;
contro
Direzione Ospedale Psichiatrico Giudiziario Barcellona P.G., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, via De Gasperi 81;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 01914/2012, resa tra le parti, concernente accesso atti - rigetto istanza accesso al fascicolo personale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 il Pres. f.f. Ermanno de Francisco e uditi per le parti gli avvocati N. Starvaggi su delega dell'avv. B. Calpona e l'avv. dello Stato Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che, per omessa notifica all'Amministrazione intimata, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in prime cure dall'odierno appellante per l'annullamento del silenzio, con valore di diniego di accesso, serbato dalla Direzione dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, sull'istanza di accesso al fascicolo personale dello stesso ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
L'appello è stato proposto, al pari del ricorso di primo grado definito con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, personalmente dalla parte (ovviamente non abilitata ad alcun patrocinio, men che mai a quello davanti alle giurisdizioni superiori) e senza preventiva notifica a controparte.
Nelle more del presente giudizio, tuttavia, l'appellante – avendo ottenuto in corso di causa l'autorizzazione al gratuito patrocinio – si è munito dell'imprescindibile difesa tecnica, ovviamente abilitata al patrocinio in questa sede, in persona del difensore indicato in epigrafe (in difetto della quale la causa non avrebbe potuto essere esaminata da questo Consiglio, neppure ai fini della concessione dell'errore scusabile).
Ciò premesso, a onta dell'incontroversa gravità del vizio in rito che inficia il gravame in trattazione, ritiene il Collegio che la peculiare situazione soggettiva in cui versa il ricorrente – detenuto straniero in un Ospedale psichiatrico giudiziario che chiede di accedere al proprio fascicolo personale – giustifichi, unicamente in questo particolarissimo caso, la concessione dell'errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a. (concessione espressamente richiesta dal difensore costituito, ma che comunque sarebbe stata possibile, ai sensi di detta norma, anche d'ufficio).
Tale conclusione, a cui invece non ha ritenuto di pervenire il giudice di prime cure, si giustifica nella specie in ragione del grave, e anzi praticamente assoluto, impedimento di fatto – sia a effettuare le notifiche degli atti processuali; sia, ancor prima, a munirsi di un difensore che, giova ricordarlo, in questa sede giurisdizionale, diversamente che in quella penale, non è fornito d'ufficio dal giudice; sia, infine, a conoscere il codice del processo amministrativo, che all'epoca era appena entrato in vigore, oltre ad essere ovviamente redatto in una lingua per lui straniera – in cui la parte privata si è trovata al momento dell'introduzione dei giudizio di primo grado.
Invero, le esigenze equitative atipiche che sottostanno al recepimento anche nel nuovo codice del processo amministrativo dell'antico istituto di creazione giurisprudenziale dell'errore scusabile si estrinsecano in questo caso in modo netto.
Merita in proposito rimarcarsi che la stessa Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 5048/2011, ha riconosciuto, proprio con riferimento all'odierno ricorrente, la sostanziale impossibilità, in quanto detenuto, di richiedere la notifica di un atto processuale (in quel caso, penale), potendo egli unicamente rapportarsi fisicamente con l'ufficio matricola della casa di custodia in cui è detenuto.
In conclusione, l'appello va accolto, ma – essendo del tutto mancato il contraddittorio in prime cure per fatto dell'odierno appellante – ai soli fini della concessione dell'errore scusabile e della conseguente rimessione in termini del ricorrente per riproporre la domanda in prime cure, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione al difensore costituito della presente sentenza.
L'assoluta eccezionalità della presente vicenda induce, nondimeno, a compensare le spese del doppio grado fin qui svolto
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, concede al ricorrente l'errore scusabile rimettendolo in termini per riproporre in prime cure la stessa domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente FF, Estensore
Gabriele Carlotti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Pietro Ciani, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
10-11-2013 09:54
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