Caccia alle nutrie: per il Tar Lombardia il ricorso notificato via PEC è valido anche se non è indicato il numero cronologico del relativo registro.
Tar Lombardia - Brescia, sez. II, sentenza 17 aprile - 21 maggio 2013, n. 476
Presidente/Estensore Calderoni
A. Considerato in rito quanto segue:
A.1. Il presente ricorso è stato notificato al Comune di Isola Dovarese, direttamente dal procuratore della parte ricorrente e a mezzo di posta elettronica certificata.
A.2. In ordine a tale modalità di notifica, si è recentemente espressa la Sez. VI del Tar Campania (sentenza 3 aprile 2013, n. 1756), nei termini che seguono:
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A.3. Il Collegio ritiene di poter utilmente assumere a riferimento per la presente pronuncia siffatta, compiuta disamina della normativa vigente in materia operata dal Tar Campania, il quale ha, in sintesi, ritenuto utilizzabile anche nel processo amministrativo la particolare modalità di notifica del ricorso a mezzo P.E.C., a condizione che:
a) questa sia effettuata da un avvocato, il quale abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine a norma dell'art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi;
b) la notificazione sia stata annotata dal notificante sull'apposito registro cronologico di cui al successivo art. 8 della medesima legge n. 53/1994;
c) l'avvocato notificante produca in giudizio tutta una serie di atti, dati, informazioni, certificazioni, al fine di comprovare che effettivamente la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che l'atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo.
A.4. Sulla scorta di tali puntualizzazioni, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, nel caso di specie:
aa) nella relazione di notificazione, non risultava specificato il numero di registro cronologico;
bb) la stessa notificazione via PEC era stata effettuata dall'amministratore delegato della società ricorrente, non iscritto all'albo degli avvocati;
cc) erano state depositate in giudizio unicamente la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna, senza che si potesse evincere quale fosse il documento consegnato e se esso costituisse la copia informatica del ricorso cartaceo depositato.
A.5. Agli atti di questo giudizio emerge, viceversa, che:
i) nella relazione di notificazione del presente ricorso, l'Avv. Massimo Rizzato, difensore di parte ricorrente, precisa di essere “autorizzato ad eseguire le notifiche in proprio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza”;
ii) in data 28 marzo 2013, l'avvocato Marco Locati di Milano ha presentato, nell'interesse del Comune di Isola Dovarese, formale istanza di accesso ai fascicoli d'ufficio e di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. civ., assumendo “la necessità di verificare la regolare notificazione del ricorso, prima di una eventuale costituzione in giudizio che possa sanarla” e allegando copia della deliberazione giuntale 26 marzo 2013, n. 14 (di conferimento dell'incarico) nonché delega sottoscritta dal Sindaco;
iii) a fronte di ciò, il giorno seguente la Segreteria della II Sezione ha provveduto a trasmettere all'avv. Locati, a mezzo di posta elettronica, “il fascicolo in digitale corrispondente all'originale depositato presso questo T.A.R. dall'avv. Rizzato”;
iv) il Comune non si è successivamente costituito in giudizio, ma ha trasmesso all'Avv. Rizzato comunicazione in data 4 aprile 2013 con cui “si attesta di aver ricevuto tramite posta certificata, il ricorso al tar avverso l'ordinanza n. 49 del 13.12.12, in data 27/02/2013 alle ore 17.14.36 e protocollata in data 28/02/2013 alle ore 08.06.09”.
A.6. Alla stregua delle suddette risultanze, possono, dunque, ritenersi senz'altro soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e c) del precedente capo A.3., in quanto:
- la notifica via PEC è stata effettuata da un Avvocato debitamente autorizzato;
- si è raggiunta in causa la prova (mediante le circostanze di cui alle lettere “iii” e “iv” del precedente punto A.5.) che la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che il destinatario sia venuto in possesso di una copia del ricorso depositato in formato cartaceo.
A.7. Non risulta, viceversa, formalmente eseguita dal notificante l'annotazione nel registro cronologico di cui alla lettera b) del medesimo punto A.3.
Tuttavia, ciò non comporta nullità della notifica, stante che la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
- ritiene che la circostanza per cui la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia eseguita dal procuratore della parte, a ciò autorizzato, concerna un dato soggettivo irrilevante, ossia l'autore della notificazione, restando quest'ultima sottoposta alla L. n. 890 del 1982 (Sez. I civ., 30 luglio 2009, n. 17748 – capo 2);
- esclude (Sez. lav. 4 luglio 2006, n. 15251) che la prescrizione posta dall'art. 3, comma 2 di tale legge (circa l'indicazione del numero del registro cronologico, da parte dell'ufficiale giudiziario che si avvalga, per la notificazione, del servizio postale) attenga alle ipotesi sancite a pena di nullità della notificazione stessa e che renda l'atto inidoneo al raggiungimento dello scopo (quello, cioè, di portare l'atto medesimo a conoscenza del destinatario);
- e ciò in base alla disposizione di carattere generale, di cui all'art. 160 c.p.c., per cui la notificazione è da ritenersi nulla "se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.,salvo, cioè, che l'atto manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 2)" (così, ancora la sentenza n. 15251/2006).
A.8. Tali principi di carattere generale sono evidentemente applicabili alla particolare modalità di notificazione via PEC, per cui occorre concludere, con riguardo al caso di specie, che la mancata indicazione, da parte del difensore della parte ricorrente, del numero cronologico del proprio registro nella relazione di notificazione effettuata via PEC non costituisca omissione di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo di portare l'atto medesimo a conoscenza del destinatario: con la conseguenza che debbono, in definitiva, ritenersi integrati tutti i presupposti sostanziali sopraindicati per considerare valida - nel peculiare contesto fattuale di cui è causa - la suddetta notificazione via PEC nei confronti del Comune di Isola Dovarese.
B. CONSIDERATO NEL MERITO QUANTO SEGUE:
B.1. Secondo il consolidato orientamento in materia di questa Sezione (cfr. da ultimo: 7 febbraio 2013, n. 148 e precedenti ivi menzionati sia della stessa Sezione, sia di altri giudici amministrativi di I grado):
- il Sindaco è ordinariamente privo del potere di pianificare l'attività di abbattimento nutrie, stante la competenza provinciale per tali interventi;
- l'intervento extra ordinem dell'autorità comunale potrebbe giustificarsi solo se risultasse comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica.
B.2. Nel caso di specie, entrambi i suddetti profili sono stati dedotti da parte ricorrente, mentre l'ordinanza sindacale censurata:
- non dà conto di un solo elemento fattuale concreto (zone precise del territorio comunale in cui si sia verificata la presenza di nutrie e in cui questa possa provocare rischi per la sicurezza idraulica; riferimenti temporali in ordine a tali avvistamenti; indicazione, anche solo di massima, dei danni provocati da questi roditori e subiti dagli agricoltori) tale da far ritenere l'insorgenza di una situazione eccezionale e imprevedibile;
- si limita a riferire genericamente di “sopralluoghi effettuati” e di “innumerevoli lamentele” degli agricoltori, senza alcuna indicazione per lo meno delle date in cui tali evenienze si sarebbero verificate.
C. CONCLUSIONI
Ne consegue la fondatezza delle suddette censure dedotte in ricorso, il quale deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale 13 dicembre 2012.
Le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità in rito della presente controversia, in precedenza evidenziate sub A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza sindacale 13 dicembre 2012, n. 49.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
16-06-2013 20:20
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