Bando di concorso arruolamento in polizia. I candidati non potevano partecipare ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, pena l'esclusione. Notifica ai controinteressati.
Consiglio di Stato sez. III
Data:
10/07/2013 ( ud. 07/06/2013 , dep.10/07/2013 )
Numero:
3712
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2013, proposto da:
Ni. Ru., Fe. Ta., An. Gr., Al. Ca., Lu. Re., Fr. Fr., An. Ru., tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Parisi e dall'Avv. Raffaele
Falce, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma,
Piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Ministero dell'Interno
- Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n.
02292/2013, resa tra le parti, concernente l'approvazione della
graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di n. 2800
allievi agenti della Polizia di Stato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Fatto
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Saporito su delega dell'Avv. Falce e dell'Avv. Parisi e l'Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
1. Gli odierni appellanti, in epigrafe indicati, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2800 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto ministeriale in data 24.11.2011.
2. Il bando di concorso ha previsto espressamente, all'art. 2, che "i candidati che, nello stesso anno, abbiano già presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno esclusi dal concorso".
3. Gli interessati non sono risultati vincitori, ma si sono collocati in graduatoria in posizioni non lontane da quelle coperte dal bando.
4. Essi hanno dedotto di essersi avveduti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, che alcuni dei candidati, utilmente collocatisi nella graduatoria, si erano tuttavia presentati a sostenere le prove presso la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri, sicché essi avrebbero dovuto essere esclusi dal concorso, ai sensi dell'art. 2 del bando, con conseguente scorrimento della graduatoria sino alle posizioni degli interessati.
4.1. Uno di essi, il sig. Fe. Ta., chiedeva perciò al Ministero dell'Interno la rettifica della graduatoria, in via di autotutela, mediante l'esclusione dei concorrenti che avevano presentato nell'anno 2011 più domande di ammissione a diversi concorsi nelle forze di polizia.
4.2. Il Ministero, con nota prot. 333B/12 E.5.11/7407 del 6.12.2012, comunicava che al concorso erano stati effettivamente ammessi 70 candidati, già presentatisi a sostenere le prove relative ai concorsi presso la Guardia di Finanza e i Carabinieri, svoltisi nel 2011, ma riteneva di non dover escludere tali candidati e di dover, conseguentemente, modificare la graduatoria perché le prove del concorso per 2800 allievi agenti della Polizia di Stato, benché le domande fossero state presentate nel 2011, si erano svolte nel 2012 e, cioè, in un'annualità diversa da quella nella quale erano stati espletati gli altri concorsi.
5. Avverso tale decisione proponevano ricorso avanti al T.A.R. Lazio gli interessati, chiedendo l'annullamento della graduatoria del concorso, previa sospensione dell'efficacia in via cautelare.
5.1. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, eccependo l'inammissibilità, in rito, e l'infondatezza, nel merito, dell'avversario ricorso.
5.2. Nella camera di consiglio del 28.2.2013, fissata per l'esame della sospensiva, il T.A.R., ritenuto di poter decidere la controversia in forma semplificata, tratteneva la causa in decisione.
6. Con sentenza n. 2292 del 4.3.2013 il T.A.R. Lazio, Sez. Iter, dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che esso non era stato notificato ad alcuno dei soggetti controinteressati che, avendo fatto domanda anche per altro concorso oltre a quello per allievo agente di Polizia, si erano poi utilmente classificati nella graduatoria di questo.
7. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in prime cure, censurando come erronea la decisione del T.A.R. di non ritenere scusabile l'errore incolpevole nel quale erano incorsi, non avendo potuto essi notificare il ricorso ad alcuno dei controinteressati, e comunque di non ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi.
7.1. Essi hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della stessa, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure.
7.2. Si è costituito il Ministero resistente, senza tuttavia svolgere attività difensiva.
7.3. Alla camera di consiglio del 7.6.2013, fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione, il Collegio, ritenuta la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L'appello va respinto.
9. Correttamente il T.A.R. ha rilevato, nell'impugnata sentenza, che il ricorso introduttivo del primo giudizio non fosse stato notificato ad alcuno dei controinteressati, dichiarandolo conseguentemente inammissibile.
10. Deducono gli appellanti che, effettivamente, il ricorso è stato notificato alle sole amministrazioni resistenti (Ministero dell'Interno e Capo della Polizia), ma lamentano che la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati non sarebbe dipesa da loro omissione o negligenza, bensì dal fatto che gli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, cui era stata fatta richiesta di procedere alla notifica del ricorso a due concorrenti partecipanti ed utilmente collocati in graduatoria, non hanno accettato di procedere, con l'argomento che si chiedeva loro di procedere nelle forme dell'art. 143 c.p.c. (notifica a persone di residenza, domicilio e dimora sconosciuti) senza che ne fossero stati provati i presupposti.
11. In effetti, risulta dalla relata (incompiuta) di notificazione del ricorso allegata agli atti, che i ricorrenti in prime cure chiesero di effettuare la notifica, oltre alle amministrazioni resistenti, anche ai sigg. En. Me. e Te. Tr. ai sensi dell'art. 143 c.p.c., affermando che fossero ignoti il luogo di residenza e nascita dei predetti.
12. Gli appellanti sottolineano che le graduatorie del concorso erano formate dai soli nominativi dei concorrenti, senza alcuna indicazione anagrafica, e ne deducono che si sarebbero trovati nell'assoluta impossibilità di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.a., deducendo, altresì, che non sarebbe stato possibile effettuare un altro tentativo di notifica perché il giorno 7.1.2013, allorché il loro difensore - in particolare l'Avv. Volino, loro domiciliataria - si recò agli sportelli dell'U.N.E.P. di Roma per richiedere la notifica, scadevano i termini per la presentazione del ricorso.
13. Si tratta di circostanza, occorre subito osservare, che viene riferita solo nella denuncia presentata dall'Avv. Raffaele Falce alla Stazione dei Carabinieri di Castelcivita il 4.4.2013, a distanza di tre mesi dal riferito verificarsi dei fatti in essa esposti e, peraltro, solo dopo il deposito della sentenza impugnata.
14. Appare invero singolare che, di fronte ad una circostanza tanto grave e foriera di tanto gravi conseguenze sul piano processuale come il lamentato rifiuto, da parte dell'ufficiale giudiziario, di procedere alla notifica, il difensore degli interessati non abbia nell'immediatezza denunziato l'accaduto, anche al fine di far constatare sine mora il rifiuto (asseritamente illegittimo) e di far dare prontamente corso alla notifica, ma abbia presentato invece denuncia orale quasi tre mesi dopo in una Stazione dell'Arma dei Carabinieri nel salernitano.
15. Nondimeno, pur volendo assumere come veritiera la versione dei fatti esposta dagli appellanti (anche perché non è questa la sede per ulteriori indagini di fatto) e volendo dunque ammettere che se non vi fosse stato il rifiuto degli ufficiali giudiziari la notifica sarebbe stata effettuata nelle forme dell'art. 143 c.p.c., incomberebbe comunque agli appellanti dimostrare che che questo era l'unico modo nel quale potessero procedere. Ed invero, il giudice di primo grado, dovendo verificare in limine litis la regolare instaurazione del contraddittorio (a garanzia del diritto di difesa delle controparti) non avrebbe potuto fare a meno di controllare se la situazione concreta fosse tale da giustificare il ricorso a quella forma eccezionale di notificazione la quale è un adempimento solo simbolico e si giustifica solo in casi estremi.
16. I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo infatti il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione. Invece si richiede anche che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass., sez. I, 8.2.2013, n. 3071).
17. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare, in tema di notificazione agli irreperibili, che si può procedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede sia incolpevole e, sul piano oggettivo, siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle (infruttuose) risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato (v., ex plurimis, Cass., sez. III, 21.9.2010, n. 19986).
18. Ebbene, tutto ciò considerando, gli appellanti nemmeno nell'odierno giudizio di secondo grado hanno provato né chiesto almeno di provare di avere eseguito le diligenti indagini finalizzate a rinvenire la residenza, la dimora o il domicilio dei controinteressati o, comunque, di avere tentato di eseguire, seppur vanamente, la notifica nelle forme ordinarie prima di ricorrere alla procedura notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c., che costituisce indubbiamente l'extrema ratio per il soggetto notificante.
19. Sono essi stessi a riferire che il 7.1.2013, allorché il loro difensore domiciliatario si recò dall'ufficiale giudiziario per richiedere la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., scadeva il termine per proporre ricorso, con ciò dimostrando di non avere effettuato alcuno utile e minimo sforzo, prima di tale data, per reperire dimora, residenza o domicilio dei controinteressati.
20. Né basta eccepire, d'altronde, che essi non avrebbero potuto risalire in alcun modo al luogo di effettiva dimora dei controinteressati, poiché tale circostanza, al di là della sua infondata assertività, può al più giustificare la loro ignoranza incolpevole, sul piano soggettivo, ma non certo esimerli dall'obbligo, sul piano oggettivo, di effettuare prima adeguate e diligenti ricerche.
21. Nel caso in esame, del resto, acquisire le notizie indispensabili non era né impossibile né soverchiamente difficile. Innanzi tutto, i controinteressati erano identificati nominativamente, trattandosi di vincitori di un concorso pubblico bandito da un'amministrazione dello Stato; e verosimilmente gli attuali appellanti avevano altre informazioni sul loro conto, visto che hanno potuto dedurre che costoro dovevano essere esclusi perché (a loro dire) avevano partecipato contemporaneamente ad analoghi concorsi banditi da altre amministrazioni. Quanto meno, erano in condizione di chiedere ulteriori informazioni, circa le generalità e i domicili dei controinteressati, chiedendoli all'amministrazione; qualora quest'ultima si fosse rifiutata, avrebbero potuto insistere con una formale domanda di accesso. Se lo avessero fatto, e non avessero ottenuto risposta, avrebbero potuto quanto meno dimostrare, a quel punto, di avere adottato la doverosa diligenza.
22. Anche ammettendo dunque che quanto rappresentato dagli odierni appellanti circa il rifiuto degli ufficiali giudiziari sia rispondente al vero, non sussisterebbero i presupposti per la concessione dell'errore scusabile e per la rimessione in termini, poiché essi non hanno in alcun modo comprovato, né in primo grado né nel presente giudizio, di aver svolto diligenti ricerche e ciononostante di non essere in grado di procedere alla notifica nelle forme previste dagli artt. 138140 c.p.c.
23. Da ciò discende che l'appello, infondato, deve essere respinto, avendo il giudice di prime cure correttamente riscontrato che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio non fosse stata effettuata nei confronti di alcuno dei controinteressati.
24. La manifesta infondatezza dell'appello comporta la condanna degli appellanti alle spese del grado, anche se nella liquidazione si dovrà tener conto che la difesa dell'amministrazione si è limitata ad una costituzione meramente formale.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell'amministrazione costituita, liquidandole nella ssomma di euro 1000, oltre agli accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Al. Palanza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUG. 2013
26-07-2013 22:59
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