Azienda Sanitaria Agrigento. Ricorso collettivo inammissibile per conflitti di interessi tra i ricorrenti e non identità di situazioni sostanziali e processuali rapportata a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive.
N. 01836/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2013, proposto da:
Antonina Casà, Calogera Rita Zicari, Marta Sciarrotta, Claudia Nardella, Ignazia Maria Letizia Angileri, Calogero Caramanno, Anna Iacono, Filippa Valguarnera, Antonina Puletto, Maria Rosa Casalicchio, Vincenza Nocera, Enza Iacono, Antonina Frenda, Vincenza Terrazino, Angelo Terrasi, Rosa Maria Deni, Lisetta Lombardo, Crocetta Gucciardo, Rosaria Stagno, Maria Crocetta Nobile, Angelo Nobile, Maria Pecora Cucchiara, Rosina Vermi, Liliana Capraro, Girolamo Puccio, Rita Capostagno, Rita Caratozzolo, Gerlando Zarbo, Concetta Vetro, Caterina Mallia, Rosy Colombo, Antonella Niesi, Rosalia Patti, Francesca Vetro, Vincenza Quinci, Francesca Scutellà, Filippo Inzerillo, Vincenzo Lucchese, Angelo Inglima, Liliana Tornabene, Maria Concetta Cirasa, Assunta Piraneo, Giovanna Carduccio, Vita Di Grigoli, Maria Rita Marsiglia, Anna Maria La Gaipa, Antonietta Rita Morreale, Antonio Giuseppe Iacono, Giuseppe Spatola, Anna Spatola, Francesco Palillo, Salvatore Cacciatore, Antonina Pandolfo, Giuseppina Boscarino, Alfonsa Mutatempo, Caterina Venezia, Rosetta D'Anna, Maria Polizzi, Pietra Bongiovì, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Rampello e Liliana Vella, con domicilio eletto presso Giovanna Carla Milano in Palermo, via Goethe, n. 44;
contro
Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, 5;
nei confronti di
Rosario Gallo Afflitto e Laura Calandrino, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario straordinario n. 1947 del 30.04.2013 pubblicata dall'ASP di Agrigento in data 07.05.2013 sul proprio sito Web, mediante cui è stata approvata la graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi e/o supplenze a tempo determinato di ausiliario specializzato di cui all'avviso di selezione indetto con delibera n. 718 del 23.07.2010 integrata con successiva delibera n. 738 del 29.07.2010 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 5 settembre 2013 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio, sentite in proposito le parti, espressamente avvertite della possibilità di una sentenza semplificata, ritiene di potere definire il giudizio con la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esito all'udienza cautelare, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
Invero, come noto, Ll'ammissibilità del ricorso collettivo, come è noto, è subordinata a due requisiti costituiti dalla assenza di conflitti di interessi e dall'identità di situazioni sostanziali e processuali rapportata a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 29 dicembre 2011, n. 6990).
Nella fattispecie in esame le posizioni dei ben cinquantanove ricorrenti non sono omogenee tra di loro e tale eterogeneità comporta conflitti tra gli interessi agli stessi facenti capo. Il conflitto come emerge in maniera evidente dal secondo motivo, il quale, in quanto incentrato sulla erronea valutazione del servizio militare, ha avrebbe, se accolto, effetti pregiudizievoli quanto meno per le ricorrenti di sesso femminile.
Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso e compensate le spese considerato l'oggetto della controversia e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
03-11-2013 15:08
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