Attenzione all'uso delle banconote da 500 e da 200 Euro. Provvedimento di Bankitalia.
La Banca d'Italia, al fine di agevolare i destinatari nell'applicazione dell'art. 20 del decreto antiriciclaggio, ha fornito i criteri di valutazione da considerare per ciascuno dei fattori stessi, fermo restando che si deve ricorrere anche ad altri elementi di valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Clienti persone fisiche ... Per quanto riguarda i criteri di valutazione concernenti il cliente, bisogna considerarne anzitutto la natura giuridica e le caratteristiche: se il cliente è una persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio.
... e non persone fisiche. Nel caso di cliente-non persona fisica, invece, bisogna considerare le finalità della sua costituzione, gli scopi che persegue, le modalità attraverso cui opera per raggiungerli e la forma giuridica adottata. Vanno inoltre valutate eventuali situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.
Attenzione alle attività svolte e alla localizzazione geografica. Il secondo punto da valutare è relativo alle attività svolte e agli interessi economici, con particolare attenzione alla riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano speciali rischi di riciclaggio. Infine, bisogna prendere in considerazione il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo e l'area geografica di interesse del cliente o della controparte: rilevano in particolare il luogo di localizzazione dell'attività svolta, specie se ingiustificatamente distante dalla sede/filiale del destinatario e la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Rapporti continuativi e operazioni occasionali. Una seconda area concerne i criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni occasionali: in questo caso bisogna valutare la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione; le modalità di instaurazione e svolgimento degli stessi; l'ammontare; la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente; l'area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione e infine l'effettuazione dell'operazione in contanti, quando non appaia giustificata alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente, anche in relazione all'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro).
La profilatura della clientela e le classi di rischio. Applicando gli elementi di valutazione indicati, istituti di credito e intermediari finanziari definiscono il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ogni cliente, che viene così incluso in una delle classi di rischio predefinite: a ciascuna di esse è associato un livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Attività di verifica della clientela. Tali attività consistono nell'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo; verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale; esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Quando vanno svolte le verifiche. Si deve procedere a queste verifiche quando si instaura un rapporto continuativo; quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (con un'operazione unica o con più operazioni frazionate); quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; quando sorgono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.
Attenzione alle operazioni in contante! Il documento prevede poi dei casi in cui sono indispensabili misure rafforzate di adeguata verifica: tra questi, va segnalato l'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) che, da un lato, agevola il trasferimento di importi elevati di contante, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili, e dall'altro espone il possessore a rischi di furto o smarrimento.
Per questi motivi, in presenza di operazioni con utilizzo di banconote da 500 o 200 euro per importi unitari superiori a 2.500 euro, si prevede che i destinatari effettuino specifici approfondimenti al fine di verificare le ragioni alla base di tale scelta del cliente.
15-04-2013 21:42
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