Applicabilità del contributo di costruzione con riferimento alle strutture di un campo da golf.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Bis, 23 ottobre 2013, n. 9118
N. 09118/2013 REG.SEN.
N. 06937/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Astrea Tre Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via Crescenzio, 63;
contro
Comune di Monterosi, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via Emilio Faa' di Bruno, 4;
per l'accertamento
dell'insussistenza del diritto del Comune di Monterosi a pretendere il pagamento del contributo di costruzione in relazione anche alle opere di sistemazione del campo da golf “Terra dei Consoli” non comportanti edificazione
e per l'annullamento
- della nota prot. 4812 del 7 giugno 2012, con cui il Comune di Monterosi ha negato la restituzione del contributo per la parte relativa alle predette opere,
nonché, quanto ai motivi aggiunti,
- della nota prot. n. 6515 del 1° agosto 2012 del Comune di Monterosi, con cui per il rinnovo del titolo abilitativo dei soli lavori di completamento del campo di gioco mediante sistemazione del verde il nuovo importo degli oneri concessori per costo di costruzione è stato quantificato in Euro 9.867, 61,
nonché degli atti connessi, presupposti e/o consequenziali,
con la conseguente condanna
della medesima Amministrazione alla restituzione dell'indebito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. La società ricorrente espone:
- di essere titolare di un'area agricola situata nel Comune di Monterosi e sottoposta a riqualificazione ambientale a fini sportivi ed ecologici sulla base di una convenzione urbanistica del 1994;
- che una considerevole parte dell'area (141 ettari su 170) è destinata a campo da golf;
- che per la realizzazione delle relative opere (impianto golfistico con annesse strutture di servizio: club house, foresteria, SPA, spogliatoio e ristorante), è stato corrisposto al Comune, in occasione del rilascio dei relativi titoli abilitativi, circa un milione di euro a titolo di contributo per costo di costruzione, in dichiarata applicazione della delibera consiliare n. 29/2002 e della normativa vigente in materia;
- che in data 9 maggio 2012 la ricorrente ha chiesto il ricalcolo del contributo dovuto, chiedendo - per quanto qui interessa - la restituzione della quota eccedente la parte edificata, ossia della quota pari a € 420.794,00, relativa ai lavori di sistemazione del green, assentiti - da ultimo - col permesso di costruire in variante n. 10/2008;
- che il Comune di Monterosi con la nota del 7 giugno 2012 ha ritenuto che detti lavori non concretassero una mera sistemazione del verde, ma una trasformazione del territorio richiedente il necessario titolo abilitativo e come tale assoggettata al contributo di costruzione;
- che a seguito del rinnovo del permesso di costruire relativo ai lavori di completamento del campo di gioco mediante sistemazione del verde, l'Amministrazione comunale ha quantificato in Euro 9.867, 61 il nuovo importo del contributo di costruzione a seguito di aggiornamento ISTAT.
Con il presente ricorso, e con i successivi motivi aggiunti, la medesima impugna entrambe le predette note, chiedendo altresì l'accertamento dell'insussistenza del diritto del Comune di Monterosi di pretendere il pagamento del contributo per costo di costruzione in relazione anche alle opere di sistemazione del campo da golf “Terra dei Consoli” non comportanti edificazione, e la conseguente condanna della medesima Amministrazione alla restituzione dell'indebito.
La ricorrente fa valere sotto diversi profili sia la violazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e della normativa di settore, sia l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Monterosi, resistendo al ricorso.
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 20 giugno 2013, e quindi trattenuto in decisione.
4. In sintesi, parte ricorrente sostiene:
- che la vigente normativa primaria e di attuazione in materia di costo di costruzione è applicabile solo alle costruzioni e agli edifici intesi in senso stretto;
- che nella specie la presenza sulle aree verdi del campo da golf di opere accessorie non comporti un'attività edificatoria strettamente intesa;
- che l'Amministrazione comunale ha violato i principi relativi all'istruttoria e alla motivazione, con particolare riguardo all'interpretazione di alcuni di pareri richiesti.
5. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera consiliare n. 29/2002, che ha assoggettato al contributo del 7% la costruzione di campi da golf, va disattesa: a prescindere da ogni altra possibile considerazione, nella specie si contesta l'esatta quantificazione del contributo, da limitarsi alle strutture di servizio, propriamente intese, del campo da golf (club house, foresteria, SPA, spogliatoio e ristorante) con esclusione della cd. “sistemazione del verde”: questione che - con ogni evidenza - attiene a un diritto soggettivo, la cui portata concreta va definita esclusivamente sulla base dei presupposti ricavabili dalla normativa vigente.
6. Venendo al merito della controversia, in Collegio ritiene che in linea di principio non ogni trasformazione del territorio, pur se rilevante sotto il profilo dell'assoggettamento alla normativa urbanistica ed edilizia, comporti per ciò solo la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, che il D.P.R. n. 380/2001 prevede per i nuovi “edifici” o per gli interventi su “edifici” esistenti (art. 16, commi 9 e 10), o per costruzioni o impianti a destinazione non residenziale (art. 19).
In particolare, il Consiglio di Stato, proprio con riferimento a un caso relativo a un campo da golf, ha affermato:
- che le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, attinenti alla materia ora disciplinata dal testo unico dell'edilizia, si riferiscono ad edifici (art. 6, commi da 1 a 4; artt. 7 e 8), o a costruzioni o ad opere edilizie (art. 10, comma 2);
- che, coerentemente, il d.m. 10 maggio 1977 e quelli successivi, stabiliscono il costo di costruzione dei nuovi edifici, senza aver riguardo a superfici sulle quali nessuna edificazione sia fatta;
- che quando, perciò, con diversa terminologia, si contemplano degli “impianti”, il riferimento deve sempre essere fatto alle opere edilizie nelle quali si identificano: se queste non vi siano, invero, non vi è costo di costruzione al quale commisurare il contributo (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714).
Questo criterio ben si applica al caso di specie, nel quale, ferma restando la pacifica applicabilità - non contestata in questa sede - del contributo in questione per le strutture di servizio (club house, foresteria, SPA, spogliatoio e ristorante), per il resto:
- in parte si hanno delle mere opere accessorie rilevanti sotto il profilo della sottoposizione alla normativa edilizia e tuttavia non comportanti costruzione o edificazione in senso stretto, quali tees, bunkers, fairways, rough, movimenti di terra;
- per altra parte (come p. es. i laghi artificiali impermeabilizzati, la centrale di pompaggio con struttura prefabbricata in latero-cemento prefabbricato, le “stradine” o “viali” e i “ponti in legno”), si tratta di strutture di cui - allo stato della documentazione in atti - non è possibile escludere il carattere di costruzione.
7. Il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, va quindi accolto nella parte impugnatoria, con il conseguente annullamento delle note impugnate, in quanto presuppongono l'erronea assimilazione di profili che andrebbero tenuti distinti, sulla base di analitica motivazione in ordine a ciascuna delle voci di costo.
Per quanto riguarda le domande di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo, e di condanna alla restituzione dell'indebito, esse non possono essere accolte se non nei limiti dell'affermazione del dovere dell'Amministrazione di provvedere al ricalcolo del contributo sulla base del suesposto criterio, volto ad applicare lo stesso alle sole opere comportanti manufatti aventi carattere di costruzione, con i conseguenti adempimenti.
8. La peculiarità della controversia e il carattere non pieno dell'accoglimento delle domande della ricorrente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
26-10-2013 13:21
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