Appalti. Opere pubbliche. Modificazioni soggettive dell'esecutore del contratto.
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 1 marzo 2013, n. 458
In base a quanto previsto e disciplinato dall'art. 116 Codice degli appalti, in materia di modificazioni soggettive dell'esecutore del contratto, non si prevede la rinnovazione delle procedure di gara da parte della stazione appaltante, né alcuna attività valutativa (discrezionale), ma la mera verifica oggettiva del possesso in capo al cessionario dei requisiti di qualificazione previsti dal citato codice. Ne deriva che, a fronte del potere di verifica attribuito alla stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto, dal predetto art. 116, la posizione giuridica soggettiva del cessionario ha natura e consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario, secondo l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura giuridica della posizione soggettiva azionata. In definitiva, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia riguardante la legittimità del comportamento della P.A., successivo alla conclusione del contratto intercorso con la società aggiudicatrice che ha ceduto il ramo di azienda, al fine di stabilire se il subentro nell'appalto di altra società sia opponibile all'ente pubblico appaltante.
08-03-2013 09:27
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