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Sentenza

Agenti e funzionari di Polizia di Stato. Corpo guardie di Polizia di Stato. Rias...
Agenti e funzionari di Polizia di Stato. Corpo guardie di Polizia di Stato. Riassunzione in servizio. Sottoposizione a nuovo giudizio idoneativo. Legittimità.
REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)                              
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sui ricorsi riuniti                                                  
A) - n. 9468/2008 RG, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona
del  sig.  Ministro  pro  tempore,  rappresentato  e difeso per legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12,                                                    
                                contro                               
il  sig. Ma. Ta., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Boero, con
domicilio eletto in Roma, via Lucullo n. 3, presso lo studio dell'avv.
Adragna;                                                             
B)   -  n.  293/2009  RG,  proposto  dal  sig.  Ma.  Ta.,  come sopra
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,                  
                                contro                               
il  Ministero dell'Interno, in persona del sig. Ministro pro tempore,
come sopra rappresentato, difeso per legge e domiciliato,            
per la riforma                                                       
della  sentenza  del  TAR Liguria, sez. II, n. 1815/2008, resa tra le
parti   e  concernente  l'inidoneità  attitudinale  del  sig.  Ta. al
servizio di polizia;                                                 
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;       
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore all'udienza pubblica del 16 novembre 2012 il Cons. Silvestro
Maria  Russo e uditi, altresì, per le parti l'avv. Adragna (su delega
dell'avv. Boero) e l'Avvocato dello Stato Santoro;                   
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:             


Fatto

1. - Con sentenza di questo Consiglio (sez. VI) n. 6461 del 13 novembre 2007, il sig. Ma. Ta., già assistente capo di PS in servizio presso il Commissariato di Sestri Ponente (GE), ottenne il definitivo annullamento della sua destituzione dal servizio, irrogatagli nel 2001 per ragioni disciplinari.

Sicché, in sede d'ottemperanza, la P.A. datrice di lavoro ha riammesso il sig. Ta. in servizio e ha disposto la rinnovazione del procedimento disciplinare. La P.A. ha inoltre sottoposto il sig. Ta. ad una valutazione circa la permanenza, in capo a lui, dei requisiti attitudinali e psicofisici, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DM 30 giugno 2003 n. 198. In esito a tali accertamenti, il sig. Ta. è stato dichiarato non idoneo in attitudine, onde detta P.A., con nota prot. n. 333D/0168903 dell'11 febbraio 2008, ha disposto che egli non possa esser più impiegato in servizio. In ogni caso, la riammissione del sig. Ta. nei ruoli dell'Amministrazione sarebbe rimasta subordinata alla rinnovazione del procedimento disciplinare.

2. - Il sig. Ta. ha allora impugnato la nota citata innanzi al TAR Liguria, deducendo anzitutto tre mezzi di gravame e, con i motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2008, ha impugnato pure l'atto del Capo della polizia che lo ha sottoposto agli accertamenti attitudinali.

L'adito TAR, con la sentenza n. 1815 del 17 ottobre 2008, ha accolto sì il ricorso del sig. Ta., ma solo sotto il profilo di tale sottoposizione, per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica in relazione all'art. 2 del DM 198/2003.

3. - Appella allora (ricorso n. 9468/2008 RG) il Ministero dell'interno, con cui deduce in punto di diritto l'erroneità della sentenza impugnata in parte qua, restando ferma la potestà della P.A. datrice di lavoro di sottoporre il proprio dipendente agli accertamenti in questione. E ciò soprattutto se, come nella specie, il rapporto di lavoro si sia ricostituito dopo un lungo periodo d'interruzione, aldilà delle ragioni che ne abbiano causato la risoluzione. Nel costituirsi in giudizio, il sig. Ta. ha fatto riemergere i motivi assorbiti in primo grado e si riserva di proporre impugnazione incidentale autonoma, tranne che per la posticipazione della restitutio in integrum alla definizione del procedimento disciplinare rinnovato.

Con il ricorso n. 293/2009 RG, il sig. Ta. ha presentato un appello incidentale avverso la stessa sentenza n. 1815/2008, contestandone la statuizione di rigetto con tre articolati motivi di gravame. Resiste in questo giudizio il Ministero appellante principale, concludendo per la conferma in parte qua della sentenza impugnata.

4. - Alla pubblica udienza del 16 novembre 2012, su conforme richiesta delle parti, i due ricorsi in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.
Diritto

1. - Come già accennato in fatto, con i due ricorsi in epigrafe le parti, in posizioni contrapposte si dolgono dell'impugnata sentenza del TAR Liguria che, a seguito della riammissione in servizio del sig. Ta. nei ranghi della PS, ne ha accolto l'impugnazione avverso la di lui sottoposizione s nuovi giudizi attitudinali, per difetto di motivazione e sviamento di potere.

I due ricorsi in epigrafe, essendo rivolti entrambi e sia pur a parti contrapposte nei confronti della medesima sentenza del TAR Liguria, devono esser riuniti ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.a. e decisi contestualmente.

2.1. - Va anzitutto esaminato il gravame incidentale autonomo che il sig. Ta. propone (ricorso n. 293/2009 RG) avverso la sentenza n. 1815/2008, laddove ha respinto il primo e parte del secondo motivo dell'impugnazione di primo grado, ché l'eventuale accoglimento di questi ultimi implica la inammissibilità dell'appello principale.

2.2. - A tal riguardo, il sig. Ta. si duole che l'impugnata sua sottoposizione ad un nuovo giudizio sulle sue attitudini al servizio violi il giudicato scaturente dalla sentenza di questo Consiglio n. 6461/2007, che annullò la di lui destituzione disciplinare.

In primo luogo, il Collegio deve condividere quanto sul punto detto dal Giudice di prime cure, laddove ha affermato la legittimità della rinnovazione del procedimento disciplinare a carico del sig. Ta.. Invero, la sentenza n. 6461/2007 non escluse quest'ultima, né tampoco la rilevanza dei fatti disciplinari addebitatigli, donde la piena facoltà della P.A. datrice di lavoro di riassumere il relativo procedimento. Poiché, nella specie, questo Consiglio ravvisò soltanto il difetto di proporzione tra tali fatti e la sanzione irrogata, corretta s'appalesa siffatta rinnovazione, peraltro a partire dal momento in cui le pervenne la citata sentenza n. 6461/2007.

Non nega il Collegio la legittimità della posposizione del pagamento degli emolumenti arretrati, spettanti al sig. Ta. a seguito di tale restitutio in integrum, solo all'esito del nuovo procedimento disciplinare.

Non può, però, il Collegio esimersi dall'osservare che quest'aspetto, senza dubbio rilevante per gli interessi patrimoniali del sig. Ta., si muove su un piano logicogiuridico diverso dall'effettivo oggetto del presente contendere, ossia la duplice statuizione della predetta rinnovazione e dell'accertamento del possesso attuale dei requisiti attitudinali al servizio di PS, inesatta ed insussistente essendo allora la censurata elusione. Né d'altro canto ingiusta, erronea o irrazionale appare prima facie siffatta scelta della P.A. procedente, evidenti essendo le ragioni cautelari che la presidiano, di differire ad altro tempo i pagamenti del maturato economico pregresso a favore del sig. Ta.. Tale differimento è stato individuato alla conclusione del procedimento disciplinare, ossia proprio alla data in cui sarà possibile definire inter partes le reciproche partite di dare ed avere, così evitando ogni eventuale restituzione di spettanze non dovute, fonte, a sua volta, di non improbabili ulteriori liti.

2.3. - Parimenti da disattendere è l'assunto dell'appellante incidentale, quando contesta al TAR di voler "resuscitare" l'annullata destituzione giustificandone la sottoposizione ad un nuovo giudizio idoneativo.

Se è materialmente vero l'allontanamento del sig. Ta. dal servizio a causa d'una vicenda poi accertata illegittima, ciò è inopponibile alla necessità d'esaminarne le attitudini ed i requisiti psicofisici una volta ripreso il rapporto d'impiego.

L'annullamento della destituzione elide la causa della legittima risoluzione di quest'ultimo, non anche i fatti materiali irreversibili, né tampoco le evoluzioni, anche in senso negativo, delle attuali capacità ed attitudine del soggetto a svolgere hic et nunc il servizio stesso. Non si discute certo qui dell'effetto non novativo del rapporto che implica tale annullamento (arg. ex Cons. St., VI, 17 febbraio 2010 n. 909), bensì se e come il tempo trascorso abbia potuto incidere su dette qualità del poliziotto, stante la peculiare natura, la delicatezza e la rilevanza sociale dei suoi compiti d'istituto. Né, d'atro canto, sussistono preclusioni normative, soprattutto nei riguardi di lavoratori pubblici addetti a mansioni ad alto impatto sulla sicurezza collettiva, all'accertamento delle capacità attitudinali pur in costanza di rapporto, come per vero si deve definire quello ripreso a seguito di tal annullamento.

Soccorre allora l'art. 2, c. 3 del DM 30 giugno 2003 n. 198, laddove questo consente alla P.A. di chiedere "... il giudizio di idoneità al servizio..., con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente (ne) emerga la necessità...". La P.A., al riguardo, con l'occasione della ripresa del rapporto di servizio ed a prescindere dalle cause che lo interruppero e di quelle che ne hanno consentito la ricostituzione, ha precisato la necessità di un nuovo giudizio idoneativo, derivante "... dalla peculiarità dei compiti istituzionali demandati all'operatore di polizia, nonché dalle caratteristiche offensive dell'armamento individuale e di reparto, in dotazione per l'espletamento di tali compiti...". Sicché si deve reputare non arbitrario in sé e non elusivamente sostitutivo della destituzione, ormai annullata e perciò improponibile ex novo, l'aver sottoposto il sig. Ta. ad un nuovo accertamento pure delle di lui capacità attitudinali, a causa del, per vero, lungo tempo dell'allontanamento dal servizio. Tanto quand'anche questo fatto fosse accaduto per responsabilità diretta della P.A., poiché nella specie sono coinvolte evidenti e ben razionali esigenze di sicurezza del medesimo soggetto, dei suoi colleghi e dei cittadini.

Sono, questi, interessi per loro natura non tanto pubblici (ossia, commessi alla cura del pubblico potere), quanto generali (ossia, dello Stato - comunità), e, quindi, non sono nella libera disponibilità delle parti del rapporto stesso. Invero, il citato art. 2, c. 3 sull'argomento non attribuisce alla P.A una discrezionalità nell'an, limitandone il potere ad un accertamento tecnico dei presupposti per la richiesta del giudizio d'idoneità che, una volta accertatane la necessità, non può non esser svolto. Il dipendente, dal canto suo, non ha diritto ad esercitare la prestazione di lavoro in qualunque condizione psicofisica egli versi, il predetto giudizio servendo, la P.A. ben lo chiarisce, appunto a verificarne l'attitudine ad effettuare un servizio da lungo tempo dismesso. Nell'un caso, come nell'altro, il giudizio idoneativo, ove reputato necessario, risponde a tali esigenze e ad esso è inopponibile ogni eccezione d'inadempimento della P.A. datrice di lavoro o qualsivoglia vicenda che si muova sul diverso piano giuridico del rapporto d'impiego come tale.

3. - Così respinto il ricorso n. 293/2009 RG, per quanto attiene all'appello spiegato dal Ministero dell'interno con il ricorso n. 9648/2008 RG, è prioritario l'esame dei motivi proposti dal sig. Ta. ed assorbiti in primo grado.

Nondimeno, anch'essi sono infondati e, come tali, da respingere.

Fermo quanto detto nel paragrafo precedente, rettamente il TAR sottolinea la necessità del nuovo giudizio idoneativo, come ben evincesi dal ripetuto art. 2, c. 3, onde sul punto nulla quaestio, pure per quanto attiene, in relazione alla precedente c. 1, alla valutazione dell'idoneità e della non idoneità al servizio nel ruolo di appartenenza. S'è già visto come ragionevole e motivata sia stata pure la sottoposizione del sig. Ta. al predetto giudizio idoneativo, sia per l'evidenza dei relativi presupposti, sia per le ragioni d'interesse generale che lo presidiano, onde speciosa è l'insistenza dell'appellante incidentale sul punto.

Neppure convince il censurato difetto di motivazione di detto giudizio, ferme restando le inidoneità psicofisiche ex art. 5 del DM 198/2003 per il personale adibito ai servizi di polizia, le quali vanno valutate secondo l'elenco delle infermità di cui alla tabb. A) e B) del DPR 23 dicembre 1978 n. 915, come novellate dal DPR 30 dicembre 1981 n. 834. Il giudizio attitudinale, la cui struttura è regolata dall'art. 5, c. 5 del DM 28 aprile 2005 n. 198, s'incentra sì su prove che si articolano in test (tanto personali, quanto collettivi) e colloquio, ma il relativo contenuto è puntualmente elencato nella tab. 2) allegata al medesimo DM 198/2003. Sicché, in esito a tali prove, non v'è preclusione al fatto che il giudizio attitudinale ben possa esser manifestato anche in forma sintetica o con voti numerici, nei cui riguardi, appunto per la sua natura di accertamento tecnico, occorre evidenziarne l'arbitrarietà o l'erroneità, non bastando predicarne il mero difetto di motivazione. È solo da precisare, infine ed al di là della speciosità della relativa censura, che l'inidoneità attitudinale non può concernere se non lo specifico ruolo del personale di PS cui appartiene il sig. Ta., stante quanto precisa l'art. 2, c. 1 del DM 198/2003.

4. - Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto.

A differenza di quanto sul punto affermato dal TAR, la serena lettura del ripetuto art. 2, laddove indica i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della PS e gli appartenenti a questi ultimi, si ricava che detti requisiti non vanno necessariamente accertati una volta per tutte all'atto di assunzione in servizio. La P.A. ha sempre la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti de quibus, compresi quelli attitudinali, dei propri dipendenti, pure in sede di ripresa del rapporto di servizio conseguente ad un giudicato, come nella specie, che ha statuito l'annullamento della destituzione (arg. ex Cons. St., VI, 28 dicembre 2011 n. 6882). L'unica condizione, come s'è visto assolta dal Ministero appellante, è quella per cui, in presenza di un siffatto giudicato, la P.A. è tenuta a motivare congruamente sulle ragioni che inducono a rinnovare il controllo sul possesso dei requisiti di servizio, nonché sulla valutazione in concreto dell'eventuale inidoneità.

5. - In definitiva, la sentenza di primo grado va in parte riformata nei sensi fin qui esaminati, ma giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sugli appelli qui riuniti, accoglie il ricorso n. 9468/2008 RG in epigrafe e respinge il ricorso n. 293/2009 RG in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado del sig. Ta..

Spese compensate del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2012, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Alessandro Botto, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 FEB. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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