Agente della Polizia di Stato impiegato nel servizio di scorta e sicurezza. Come si paga e come deve essere autorizzato lo straordinario.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 31 luglio 2012, n. 3707
N. 03707/2012 REG.SEN.
N. 03122/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3122 del 2011, proposto da:
Arnaldo Palumbo, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo De Tata, con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Scala in Napoli, via Luigia Sanfelice N. 79;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, 11;
per la condanna dell'amministrazione intimata
al pagamento, della somma complessiva di euro 3.700,20 calcolata al netto delle ritenute irpef, fondo credito ed inpdap, quale dovuta, al ricorrente agente di pubblica sicurezza, a titolo di complessivo corrispettivo per il lavoro straordinario effettuato in eccedenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Il Ministero dell'interno ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo concesso dal giudice delegato del Tar Campania–Napoli in data 08.06.2011 a favore del ricorrente e con il quale si ordinava all'amministrazione di pagare la somma complessiva di Euro 3.700,20, calcolata al netto delle ritenute Irpef, Fondo credito ed Inpdap, oltre interessi legali, dovuta all'istante, agente di pubblica sicurezza, a titolo di corrispettivo per il lavoro straordinario effettuato in eccedenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008.
1.2. Il Ministero ha sostenuto l'infondatezza della pretesa del PALUMBO.
1.3. Si è costituito il ricorrente opposto ribadendo la spettanza delle somme, così come determinate dal giudice delegato.
1.4. Alla pubblica udienza del 04.07.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2.1. L'opposizione a decreto ingiuntivo, come più volte rilevato da questo T.A.R. in fattispecie similari è infondata (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 4343/2009, 317/2010, 2121/2010).
2.2. Per quanto riguarda la questione relativa alla infondatezza della richiesta azionata con l'accolto decreto ingiuntivo, il Tribunale osserva che tale pretesa è, per contro, innanzitutto certa ed incontroversa, come già puntualmente indicato nel contestato decreto, non risultando, nel corrente giudizio, contraddetta da adeguati elementi di prova in senso contrario, come meglio si dirà al successivo par. 4 (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 1145: «a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale al creditore compete la veste sostanziale di attore»).
2.3. Circa la carenza della autorizzazione al lavoro –secondo quanto già affermato in numerosi precedenti di questa stessa Sezione – il Tribunale giudica che non solo la stessa deve intendersi, comunque, ex post acquisita (cfr., le note allegate al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 1, 2 e 3 prod. ricorrente), ma, in termini dirimenti, va ritenuta connaturata al particolare tipo di attività richiesta all'opposto, di “scorta e sicurezza”. Il servizio di scorta (da parte, nel caso di specie, dalla Polizia di Stato), infatti, è attribuito sulla base di un procedimento di rigorosa indagine sulla necessità della stessa e, una volta concesso, sfugge ‘ex se' a qualsivoglia disciplina oraria, dovendo la scorta seguire la persona protetta in tutti i suoi spostamenti di carattere funzionale o privato. Il Tribunale quindi non intende porsi in distonia con la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo, più volte affermante la necessità della autorizzazione al lavoro straordinario, ma ritiene solo che il servizio scorta esuli dai parametri usuali del lavoro straordinario in quanto tale e, pertanto, ove concessa, rende implicito il pagamento del monte ore effettivamente prestato (v. Sent. nn. 2044, 2046 e 2048 del 2011 di questa Sezione nonché, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 novembre 2010 , n. 14062).
2.4. In tal senso, la peculiarità del servizio scorte impone l'applicazione dell'art. 63 L. n. 121/1981 secondo cui «quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422…». Chiaro è, quindi, il riferimento nella legge alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: «pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale» (T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 25 maggio 2011,n. 445; cfr., anche, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010 , n. 313».
3.1. Per ciò che attiene, poi, al riposo compensativo, questione centrale della presente opposizione, l'Amministrazione ha invocato l'applicazione dell'art. 15 co. 4 dell'A.N.Q. (Accordo Nazionale Quadro) secondo cui: «le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d'ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo». Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione ha prospettato al ricorrente la possibilità di avvalersi del riposo compensativo (v. nota del 02.05.2008, prod. P.A.), ottenendo, in risposta, un rifiuto da parte del ricorrente (nota a firma dell'avv. IASIELLO del 19.01.2009, prod. P.A.).
3.2. La circostanza descritta, nella prospettazione dell'opponente, avrebbe rilievo dirimente nel senso di escludere la debenza delle somme richieste.
3.3. Le argomentazioni svolte dall'Amministrazione sul punto non hanno pregio. In coerenza con quanto affermato poc'anzi (par. 2.3. e 2.4.), infatti, va ribadito che lo straordinario effettuato nell'ambito del servizio scorte, obbligatorio per superiori esigenze di servizio, è eccentrico rispetto a quello riconducibile ad altre esigenze di servizio e sfugge a qualsivoglia programmazione.
3.4. La richiamata norma dell'Accordo Quadro Nazionale, riferita al solo straordinario programmato e non retribuito, non è, quindi, applicabile allo straordinario svolto nell'ambito del servizio scorte che, per la sua stessa natura, sfugge a qualsivoglia programmazione determinandosi in ragione di esigenze mutevoli e contingenti direttamente legate alle necessità di protezione sottese al servizio in questione.
4.1. L'ultima contestazione svolta dall'Amministrazione opponente riguarda la quantificazione delle somme.
4.2. In merito, va detto che la differenza nei conteggi è minima e che, comunque, il numero di ore conteggiato dall'Amministrazione è, come rilevato dallo stesso originario ricorrente, maggiore rispetto a quello di cui alla originaria richiesta.
4.3. I conteggi effettuati dal PALUMBO, inoltre, si lasciano preferire per accuratezza in quanto esplicati in un'articolata perizia di parte a fronte di quanto asserito dall'Amministrazione in una nota che reca conteggi non adeguatamente supportati a livello documentale (v'è solo un generico riferimento alla corrispondenza allegata, cfr. nota del 19.08.2011 della Questura di Benevento).
5.1. Quanto precede, dimostra come l'opposizione vada respinta e che, conseguentemente, vada confermata la fondatezza della pretesa già riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 7233/2011.
5.2. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7233/2011 del giudice delegato del TAR Campania–Napoli, come in epigrafe proposto, la respinge.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Roberta Cicchese, Primo Referendario
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2012
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
03-09-2013 15:48
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