Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati. Obbligo di stipulare l'accordo contrattuale.
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 31 dicembre 2012, n. 5389
SANITA' E SANITARI
Nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili.
L'acquisto da parte dell'amministrazione di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati presuppone la stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale ha quindi l'onere, non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.
11-01-2013 08:47
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