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Trasparenza della pubblica amministrazione. Garante per la provacy interviene e ...
Trasparenza della pubblica amministrazione. Garante per la provacy interviene e detta più garanzie a tutela delle persone.
Sì al controllo diffuso sull'attività della Pa, ma non a forme sproporzionate di diffusione dei dati

 

Sì condizionato del Garante per la privacy allo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della Pa. Nel dare il suo parere favorevole, il Garante ha infatti posto una serie di “paletti” chiedendo che alcune norme vengano modificate, introducendo maggiori garanzie a tutela delle persone. La necessità di realizzare un controllo diffuso sull'attività della Pubblica amministrazione non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate.

L'Authority condivide le ragioni sottese al provvedimento e l'obiettivo di garantire la trasparenza nell'attività della Pa, ma ritiene che un tale valore debba essere comunque bilanciato con un diritto di pari rango costituzionale come quello della riservatezza e della protezione dei dati che trova la sua matrice nella normativa europea.

Per questi motivi valuta con preoccupazione i possibili rischi che alcune disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero determinare. Rischi ancora più forti se si tiene conto della particolare delicatezza di alcune informazioni che verrebbero messe on line e della loro facile reperibilità e riutilizzabilità incontrollata grazie ai motori di ricerca. Si pensi soltanto ai dati sensibili o in grado di rivelare condizioni di disagio economico e sociale di anziani, disabili o altri soggetti deboli che beneficiano di sussidi (es. social card), la cui diffusione potrebbe comportare irreversibili danni per la dignità degli interessati, anche considerate le difficoltà oggettive di cancellare tali informazioni una volta in rete. Sono già numerosi, in questo senso, i casi sottoposti in questi ultimi anni all'Autorità.

Nell'esprimere il suo parere, l'Autorità ha anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa europea, di quanto stabilito dalla stessa Corte di Giustizia e del fatto che nella stragrande maggioranza dei Paesi europei non esistono forme di diffusione paragonabili a quelle che si intendono realizzare nel nostro.

 

Queste le richieste avanzate dal Garante.

Dati personali

Sui siti web della Pa non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale.

Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati: si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l'esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale.

Così come non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l'indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza.

Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto. Potranno inoltre pubblicare sui propri siti web informazioni e documenti per i quali non vi è l'obbligo di pubblicazione, ma solo una volta che avranno reso anonimi i dati personali in essi contenuti.

Motori di ricerca

I documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motori di ricerca generalisti, garantendo così la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti.

Durata della pubblicazione

Dovranno essere stabiliti periodi differenziati di permanenza on line dei documenti, e si dovrà prevedere una accessibilità selettiva una volta scaduto il termine di pubblicazione.

Dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovrà essere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo ai curricula sia ai compensi corrisposti, individuando anche modalità di diffusione meno invasive di quelle previste.

Incarichi politici e cariche elettive

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi politici o di carattere elettivo il Garante ha richiamato l'attenzione del Governo sull'opportunità di una riflessione generale sull'impianto della disciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degli atti da pubblicare.

In particolare, occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili (come la scelta del contribuente sulla destinazione del “5 per mille”). Lo stesso vale per soggetti estranei all'incarico pubblico, come coniugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e non condizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo.

 

Roma, 8 febbraio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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