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Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione...
Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione
LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione.
(12G0246)
GU n.297 del 21-12-2012
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione
si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista».
Art. 2
Requisiti tecnico-professionali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi
regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3,
della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845.
Art. 3
Norme transitorie
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e
motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate
di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e
motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le
rispettive attivita' per i cinque anni successivi alla medesima data.
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del
comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono
frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla
lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline
relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di
cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere
preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta
alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.
558, anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente
legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta'
prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il
conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione
dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali, di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.
122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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