Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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REGOLAMENTO 11 aprile 2013, n. 1.
Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta dell'11 aprile 2013
Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di specializzazioni;
Visto l'art. 29, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del
quale il Consiglio dell'ordine organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di
specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per
l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera s);
Visto l'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del
quale il Consiglio nazionale forense istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative;
ADOTTA
il seguente regolamento.
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera
s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2.
Istituzione e aggiornamento dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative
1. È istituito l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative.
2. L'elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l'aggiornamento costante.
3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense,
www.consiglionazionaleforense.it.
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Art. 3.
Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative
1. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal Consiglio nazionale forense e
iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, le associazioni che:
a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell'associazione la
promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di
competenza;
b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di
interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d'appello;
c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate
su tutto il territorio nazionale;
d) hanno un ordinamento interno a base democratica;
e) assicurano l'offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture
organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrando di aver organizzato, nell'anno
precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse;
f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma
restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per
l'organizzazione.
Art. 4.
Modalità di richiesta di inserimento nell'elenco
1. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui
all'art. 2 devono:
a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede
amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata
all'apposita casella di posta elettronica indicata dal sito istituzionale del Consiglio nazionale
forense;
b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 3 del presente regolamento.
Art. 5.
Procedimento di iscrizione nell'elenco
1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con
provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della
domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria,
anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente.
3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense
delibera:
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a) la iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente
rappresentative,
oppure
b) il rigetto della domanda.
4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono
presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.
5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e,
successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione
iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di
idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla
presentazione della documentazione.
6. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.
Art. 6.
Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco
1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento
informazioni e disporre controlli ispettivi.
2. Il Consiglio nazionale forense può, previa audizione dei rappresentanti dell'associazione e
con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell'elenco qualora l'associazione forense
specialistica perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti
quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento.
3. L'associazione forense specialistica alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può
presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense,
www.consiglionazionaleforense.it
11-04-2013 19:01
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