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Corrispettivi per architetti ed ingegneri nelle gare di appalto...
Corrispettivi per architetti ed ingegneri nelle gare di appalto
Ministero della Giustizia Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a  base
di gara nelle procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici  dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. (13G00187) 

(GU n.298 del 20-12-2013)
 

 Vigente al: 21-12-2013  

 

 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.163,  parte  II,
titolo I, capo IV; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  ed  in  particolare
l'articolo 9, comma 2, come modificato dal  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134,  ed   in   particolare   dall'articolo   5,   recante
determinazione dei corrispettivi a base di gara per  gli  affidamenti
di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.
140, recante regolamento per la determinazione dei parametri  per  la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei  compensi  per
le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  dei  Lavori  pubblici
espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013
e con voto n. 29/2013, reso nell'adunanza del 17 maggio 2013; 
  Sentiti  il  Consiglio  nazionale  degli  agronomi,  il   Consiglio
nazionale   degli   architetti,    pianificatori,    paesaggisti    e
conservatori,  il  Consiglio  nazionale  dei  geologi,  il  Consiglio
nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei
geometri laureati, il Consiglio nazionale dei  periti  industriali  e
dei  periti  industriali  laureati,  il  Consiglio  nazionale   degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua i parametri per la  determinazione
del corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  nelle  procedure  di
affidamento   di   contratti   pubblici    dei    servizi    relativi
all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
  2. Il presente decreto definisce altresi' la classificazione  delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi. 
  3. Il corrispettivo e' costituito dal compenso  e  dalle  spese  ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non
deve determinare un  importo  a  base  di  gara  superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 

                               Art. 2 
 
 
        Parametri generali per la determinazione del compenso 
 
  1. Per la determinazione  del  compenso  si  applicano  i  seguenti
parametri: 
    a)  parametro  «V»,  dato  dal  costo  delle  singole   categorie
componenti l'opera; 
    b) parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione; 
    c) parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione; 
    d) parametro base «P», che si applica al  costo  economico  delle
singole categorie componenti l'opera. 

                               Art. 3 
 
 
           Identificazione e determinazione dei parametri 
 
  1. Il parametro "V" definito quale costo  delle  singole  categorie
componenti l'opera, e'  individuato  sulla  base  del  preventivo  di
progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi  di  direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base  dei  criteri  di
cui alla tavola Z-1 allegata facente parte  integrante  del  presente
regolamento; per le prestazioni  relative  ad  opere  esistenti  tale
costo  e'  corrispondente  all'importo   complessivo   delle   opere,
esistenti e nuove, oggetto della prestazione; 
  2. Il parametro "G", relativo alla complessita' della  prestazione,
e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla
base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata; 
  3. Il parametro "Q", relativo alla specificita' della  prestazione,
e' individuato  per  ciascuna  categoria  d'opera  nella  tavola  Z-2
allegata facente parte integrante del presente regolamento; 
  4.  Il  parametro  base  «P»,  applicato  al  costo  delle  singole
categorie componenti l'opera sulla  base  dei  criteri  di  cui  alla
Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione: 
 
                           P=0,03+10/V0,4 
 
  5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori
a € 25.000,00 il parametro  "P"  non  puo'  superare  il  valore  del
parametro "P" corrispondente a tale importo. 

                               Art. 4 
 
 
                     Determinazione del compenso 
 
  1. Il compenso «CP», con  riferimento  ai  parametri  definiti  dal
precedente articolo 3, e' determinato dalla sommatoria  dei  prodotti
tra il costo delle  singole  categorie  componenti  l'opera  «V»,  il
parametro  «G»  corrispondente  al  grado   di   complessita'   delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita'  della
prestazione  distinto  in  base  alle  singole  categorie  componenti
l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: 
 
                           CP= ∑(V×G×Q×P) 
 

                               Art. 5 
 
 
                       Spese e oneri accessori 
 
  1. L'importo delle spese e degli oneri accessori  e'  stabilito  in
maniera forfettaria; per opere di importo fino  a  € 1.000.000,00  e'
determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e' determinato  in  misura
non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in
misura non superiore alla percentuale determinata per  interpolazione
lineare. 

                               Art. 6 
 
 
                           Altre attivita' 
 
  1. Per la determinazione del  corrispettivo  a  base  di  gara  per
prestazioni complementari non ricomprese  nelle  tavole  allegate  al
presente decreto, si fa  ricorso  al  criterio  di  analogia  con  le
prestazioni comprese nelle tavole allegate. 
  2. Per determinare  i  corrispettivi  a  base  di  gara  per  altre
prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1,  si  tiene  conto
dell'impegno del professionista e dell'importanza della  prestazione,
nonche' del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: 
    a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 
    b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 
    c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00). 

                               Art. 7 
 
 
                  Specificazione delle prestazioni 
 
  1.  Le  prestazioni  si  articolano  nelle  seguenti   fasi,   come
specificate nella tavola Z-2 allegata: 
    • Pianificazione e programmazione; 
    • Attivita' propedeutiche alla progettazione; 
    • Progettazione; 
    • Direzione dell'esecuzione; 
    • Verifiche e collaudi; 
    • Monitoraggi. 
  2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere,  come
specificate nella tavola Z-1 allegata: 
    • Edilizia; 
    • Strutture; 
    • Impianti; 
    • Infrastrutture per la mobilita'; 
    • Idraulica; 
    • Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; 
    •   Paesaggio,   Ambiente,   Naturalizzazione,    Agroalimentare,
Zootecnica Ruralita', Foreste; 
    • Territorio e Urbanistica. 

                               Art. 8 
 
 
           Classificazione delle prestazioni professionali 
 
  1. La classificazione delle prestazioni professionali  relative  ai
servizi di cui al presente decreto  e'  stabilita  nella  tavola  Z-1
allegata, tenendo conto  della  categoria  d'opera  e  del  grado  di
complessita', fermo  restando  che  gradi  di  complessita'  maggiore
qualificano anche per opere  di  complessita'  inferiore  all'interno
della stessa categoria d'opera. 
  2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze
indicate nella tavola Z-1 allegata. 

                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 31 ottobre 2013 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                  Cancellieri         
 
 
            Il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 
                Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2013 
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Avv. Antonino Sugamele

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