Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Notizia

Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei...
Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri. Data scadenza: 28 febbraio 2013
Decreto n. 07/13 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE DI CONCERTO CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; VISTO il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica -ruolo naviganti e ruolo servizi- svolti presso l'Accademia Aeronautica; VISTO il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio Aeronautico -ruolo Ingegneri- svolti presso l'Accademia Aeronautica; VISTO il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica; VISTO il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica; VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; VISTO il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale; VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
./.
2
delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni; VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare; VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell'ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; VISTA la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 -impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109- che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emesse dalla medesima Direzione Generale in data 5 dicembre 2005; VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013); VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; VISTO il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
./.
3
CONSIDERATO che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualità dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale; CONSIDERATO che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal sopracitato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, appare necessario improntare l'attività della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal predetto codice dell'amministrazione digitale e, per l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai concorsi tramite un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; TENUTO CONTO che, per ragioni di carattere organizzativo, per il solo concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le domande di partecipazione non saranno gestite tramite il predetto portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, bensì tramite uno specifico sistema automatizzato direttamente gestito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) CACIOPPO Pierluigi a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, D E C R E T A TITOLO I DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Art. 1 Generalità 1. Per l'anno accademico 2013-2014 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: a) Esercito: 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
./.
4
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore degli Allievi delle Scuole Militari e del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età al 31 ottobre 2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di età al 31 ottobre 2013. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualità di Allievo delle Scuole Militari non è considerato valido ai fini dell'elevazione del limite d'età. Tale elevazione del limite di età non trova applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
./.
5
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti devono essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale, Volontario in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio. 4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta
./.
6
idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo II. 6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione ai singoli Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa. 7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo. 8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio. Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, le procedure dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5 e nei successivi specifici capi del titolo II, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. Per quanto concerne il concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si fa rinvio alle disposizioni contenute nel successivo specifico capo V del titolo II. 3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità: a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale-) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno
./.
7
fornite con messaggi a video nel corso della stessa. 5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi. Art. 4 Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore, rispettivamente riportato nei seguenti allegati al presente decreto: a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A); b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale (allegato B); c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica (allegato C). Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validità. 2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in formato PDF, di eventuali documenti da allegare alla domanda di partecipazione. 4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova
./.
8
concorsuale. Dopo l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende partecipare, nonché quelli relativi all'eventuale possesso del diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5. 5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67. 9. Con l'invio telematico delle domande con le modalità indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente potrà anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'aera pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno
./.
9
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it ovvero, a seconda della procedura, nei relativi siti di Forza Armata (www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it). 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.), mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata -esclusivamente se in possesso di una casella di posta elettronica certificata- (PEC), ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a) Esercito: concorsi pubblico e interno, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare: uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it per la PE ovvero aeroaccademia@postacert.difesa.it per la PEC. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso ovvero ai concorsi d'interesse, vengono incorporati in un Reparto/Ente militare saranno tenuti a comunicare, con le medesime modalità, il Reparto/Ente presso il quale prestano servizio e il relativo indirizzo. A tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati. Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevedono: a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte nell'ambito di diverse fasi concorsuali; b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi; e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Inoltre: a) i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) prevedono anche: 1) una prova scritta di preselezione; 2) una prova scritta di composizione italiana; 3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni;
./.
10
b) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede anche una prova scritta di selezione culturale; c) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede anche: 1) una prova scritta di preselezione; 2) una prova scritta di composizione italiana; 3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 4) una prova facoltativa di informatica; 5) una prova orale di lingua inglese. 3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione per i posti dei Corpi Sanitari nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le prove di cui al presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia ovvero, ove previsto, in medicina veterinaria e chimica e tecnologie farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verrà confermata per l'anno accademico 2013-2014 anche per gli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, la procedura concorsuale potrà subire, solo per i suddetti concorrenti e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai predetti corsi di laurea, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, verrà fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. Il medesimo avviso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei relativi siti di Forza Armata (www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it). 4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità. 5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate nei successivi specifici capi del titolo II. Art. 7 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti commissioni: a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); 2. Inoltre: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
./.
11
4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) saranno anche nominate: 1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 2) la commissione per la prova scritta di composizione italiana; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio. Art. 8 Accertamenti psicofisici 1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto. 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale. 3. Per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti: a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale.
./.
12
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) dati somatici-statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, se di sesso femminile; b) apparato visivo: 1) Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale; 2) Corpi del Genio Navale, Sanitario Militare Marittimo, del Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare; d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale: 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5; b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, non superiore a m. 1,90; c) per i soli concorrenti di sesso femminile: 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica; 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61, se concorrenti per i ruoli non naviganti. 6. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
./.
13
a) statura non inferiore a: 1) m. 1,70, se concorrenti di sesso maschile; 2) m. 1,65, se concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli interventi di chirurgia rifrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK. 7. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nei successivi specifici capi del titolo II. 8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 e ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi I e II, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU). 9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo. 10. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inidoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. 11. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. 12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate nei successivi specifici capi del titolo II. Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità
./.
14
attitudinali e a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi specifici capi del titolo II. Art. 10 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attività verrà svolta: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), dall'Accademia Navale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), dall'Accademia Aeronautica; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso le Università. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori del concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare.
./.
15
Art. 11 Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del titolo II, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Solo per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del titolo II, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. 4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali, la prova scritta di composizione italiana, la prova orale e il tirocinio. Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme se militari in servizio. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della Difesa. Art. 12 Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza Armata acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa ovvero come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.
./.
16
3. Agli Allievi, una volta incorporati, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. Art. 13 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio. Art. 14 Trattamento economico degli Allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche. 2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di Truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni. Art. 15 Esclusioni 1. L'Amministrazione della Difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti verrà accertato durante i corsi stessi. Art. 16 Nomine 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali, del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie saranno, con successiva determinazione, assegnati alle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e,
./.
17
superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante Guardiamarina. 3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli Allievi idonei sarà conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale nomina decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni verrà conferita la predetta qualifica di Aspirante Ufficiale sempreché gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per il periodo di cui all'art. 724, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'art. 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. Art. 17 Trattamento dei dati 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati nei successivi specifici capi del titolo II. 5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse. Art. 18 Rinvio alle disposizioni specifiche 1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità e i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.
./.
18
TITOLO II DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 CAPO I CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL 195° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Art. 19 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 100 (cento) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014 di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono così ripartiti: a) 89 (ottantanove) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato: 1) 70 (settanta) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 2) 7 (sette) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato; b) 11 (undici) per il Corpo Sanitario come di seguito specificato: 1) 8 (otto) per il corso di medicina e chirurgia; 2) 1 (uno) per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 3) 2 (due) per il corso di medicina veterinaria. 2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), uno o più dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il corrispondente corso. 3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), sempreché lo gradiscano -esprimendo anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo- secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b), uno o più posti non saranno ricoperti -nell'ambito dei singoli corsi- per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti come di seguito specificato: a) i posti per il corso di medicina e chirurgia eventualmente non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorità, al: 1) corso di medicina veterinaria; 2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; b) il posto per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche eventualmente non ricoperto sarà devoluto, con il seguente ordine di priorità, al: 1) corso di medicina e chirurgia;
./.
19
2) corso di medicina veterinaria; c) i posti per il corso di medicina veterinaria eventualmente non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorità, al: 1) corso di medicina e chirurgia; 2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche. 5. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b). 6. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, a eccezione del personale cui è riservato il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). 7. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi. Le preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione ai corsi può comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), invece, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, il corso per il quale intendono concorrere (uno solo tra quelli di medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o medicina veterinaria). 8. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo: a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi: 1) politico-organizzativo; 2) dei sistemi infrastrutturali; 3) delle comunicazioni; 4) logistico; 5) economico-amministrativo; b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati all'inizio del tirocinio di cui al successivo art. 31: 1) 2 (due) in ingegneria elettronica; 2) 1 (uno) in ingegneria meccanica; 3) 1 (uno) in ingegneria delle telecomunicazioni; 4) 1 (uno) in ingegneria informatica; 5) 1 (uno) in ingegneria civile; c) gli ammessi ai corsi per il Corpo Sanitario frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente ripartizione: 1) 8 (otto) in medicina e chirurgia; 2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche;
./.
20
3) 2 (due) in medicina veterinaria. 9. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sarà necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR. 10. Per quanto indicato nel precedente comma 8: a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli Ingegneri; b) i concorrenti già laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario per il conseguimento del diploma di laurea già posseduto, ma dovranno, eventualmente, aspirare a un indirizzo di studi differente nell'ambito dei corsi di studio del Corpo Sanitario; c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avranno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi. Art. 20 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 19, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturità classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole Militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare; b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 15% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti: a) nel corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni: 21 (ventuno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 14 (quattordici) per i provenienti dalle Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 10 (dieci) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
./.
21
d) nel corso del Corpo di Commissariato: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); e) nel corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); f) nel corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito. 3. Se il numero dei posti in uno o più dei corsi è modificato come previsto nei precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, il rispettivo numero dei posti riservati verrà ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %), di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualità di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. Art. 21 Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovrà essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalità diversa da quella indicata al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero a mezzo telegramma al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, viene incorporato in un Reparto/Ente militare sarà tenuto a comunicare subito, con le predette medesime modalità, il Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
./.
22
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; c) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o quelli di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b)- utilizzando rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel citato portale dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi Varie, Arma Trasporti e Materiali, Corpo degli Ingegneri, Corpo di Commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nello specifico modello di domanda. Il concorrente potrà modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), dovrà indicare, nello specifico modello di domanda disponibile nel citato portale dei concorsi, solo uno dei tre corsi di studio previsti (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina veterinaria); d) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca); e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato é soggetto agli obblighi militari; f) il proprio stato civile; g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera b), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica; m) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sarà ammesso con riserva al concorso e avrà l'obbligo di comunicarne, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà
./.
23
documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; n) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt. 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Difesa dovrà consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; q) di essere a conoscenza che, se sarà ammesso alla frequenza dei corsi, dovrà sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre; r) di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove/gli accertamenti nelle sedi previste dal bando; s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito; t) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; u) il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione; v) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera b), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Se già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. 2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 3. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
./.
24
Art. 22 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente art. 19, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a). Art. 23 Prova scritta di preselezione 1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- alla prova scritta di preselezione consistente in un questionario di 100 quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera), che avrà luogo, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, presumibilmente secondo il seguente calendario: a) 4 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra FUZ e MEL; b) 5 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra MEM e RIY; c) 6 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra RIZ e Z; d) 7 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra ABA e CIR; e) 8 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra CIS e FUY. I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalità che saranno indicate direttamente dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito al Comando della Scuola di appartenenza stessa.
2. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 18 febbraio 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 3. La prova, la cui durata sarà definita dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e verrà comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si svolgerà con le modalità e sui programmi di cui all'allegato D. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di preselezione, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.
4. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione un'ora prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui ai precedenti commi 1 e 2, muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, entro
./.
25
il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di preselezione (determinati con le modalità di cui al citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) provvederà a formare quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)- al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, nei limiti numerici di cui al successivo art. 24. Il punteggio conseguito in detta prova non sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31 e 32. 8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di preselezione dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 9. Per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo. Art. 24 Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 23, comma 7: a) i primi 712 (settecentododici) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato; b) i primi 64 (sessantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina e chirurgia; c) i primi 8 (otto) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; d) i primi 16 (sedici) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina veterinaria. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito. 2. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
./.
26
b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 29, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B in corso di validità e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinerà la mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 25 e 26, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, presumibilmente dall'ultima decade di marzo 2013 alla seconda decade di aprile 2013. La convocazione a dette prove e accertamenti avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato E al presente decreto, fino a un massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verificherà la validità del certificato di idoneità sportiva agonistica di tipo B e del referto attestante l'esito di test di gravidanza prodotti dai concorrenti -in quanto necessari per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza- redigendo per ciascuno apposito verbale; b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi -dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi- secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà il relativo verbale; c) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuirà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31 e 32. 6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
./.
27
raccomandata o telegramma. Art. 25 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente art. 24, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 2. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima di eseguire la visita medica generale, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) verificherà la validità e controllerà i documenti sanitari di cui al successivo art. 29, comma 1 (a esclusione di quelli di cui al precedente art. 24, comma 5, lettera a)) presentati da ciascun concorrente che, in seguito, dovrà essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (GOT e GPT); 5) bilirubinemia totale e frazionata; 6) VES; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) gamma GT; g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data -in analogia a quanto previsto dal successivo comma 8- per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, per
./.
28
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione particolareggiata del motivo. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b) e ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui al precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8. 6. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà di punti 4,5. 7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 2 e/o affetti da: a) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare; b) imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); d) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; f) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente. La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i
./.
29
successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 26. 9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo art. 29, comma 1, primo alinea la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 31, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il concorrente dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it), specifica istanza, con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà, dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione -con le medesime modalità- che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneità psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza- sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalità previste dal precedente comma 6. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
./.
30
Art. 26 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), ad accertamenti attitudinali, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale. 2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 25, comma 8. 3. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici, altresì, saranno sottoposti, con riserva, agli accertamenti di cui al presente articolo solo se esprimeranno la volontà di avvalersi della facoltà di essere sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un apposito modulo, reso disponibile dal Centro di Selezione e Reclutamento dell'Esercito, che, comunque, non sostituisce l'istanza di cui al medesimo art. 25, comma 11. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere con riserva gli accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli accertamenti psicofisici ovvero agli ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente art. 25, commi 8 e 11 ai fini della verifica dell'idoneità psicofisica. 6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. Art. 27 Prova scritta di composizione italiana 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi concorsuali di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26, ai fini dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana, saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3). 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici. 3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla predetta prova scritta di composizione italiana, che avrà luogo il 30 aprile 2013, con inizio non prima delle 0900, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: a) i primi 356 (trecentocinquantasei) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 71 (settantuno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 36 (trentasei) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 53 (cinquantatre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); b) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo
./.
31
Sanitario, di cui almeno 6 (sei) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 3 (tre) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 5 (cinque) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); c) i primi 4 (quattro) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); d) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 2 (due) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b). 4. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di cui al precedente comma 3, saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 20 del presente decreto. 5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a parità di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. La prova scritta di composizione italiana, della durata massima di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corrispondenti alle discipline impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tenderà a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e maturità di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. La prova si svolgerà con le modalità riportate nel già citato allegato D al presente decreto.
7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note a partire dal 15 aprile 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 8. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 9. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt.28, 31 e 32. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale di matematica e la prova orale facoltativa di lingua straniera, di cui al successivo art. 28, saranno resi noti a partire dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. I concorrenti, altresì,
./.
32
potranno chiedere notizie circa l'esito della prova, dopo la data suindicata, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012). Art. 28 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana di cui al precedente art. 27 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere iscritti nelle predette rispettive graduatorie, dovranno aver superato anche l'eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in chimica e tecnologie farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3. 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova scritta di composizione italiana. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo -presumibilmente nella seconda metà del mese di giugno 2013 e nel mese di luglio 2013- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: a) i primi 267 (duecentosessantasette) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 53 (cinquantatre) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 27 (ventisette) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 40 (quaranta) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); b) i primi 24 (ventiquattro) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 5 (cinque) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 2 (due) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); c) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito; d) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b). 5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 20 del presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parità di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della
./.
33
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato D al presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32: a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4. Art. 29 Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 o dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso; b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
./.
34
Servizio Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso; c) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente art. 25, comma 3, lettera h); d) certificato conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso; e) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie; f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso; g) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente art. 25, comma 9. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso; - referto, in originale o in copia conforme, di ecografia pelvica eseguita, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso. La commissione per gli accertamenti psicofisici dovrà controllare la validità della predetta certificazione sanitaria. Resta a cura della commissione per le prove di efficienza fisica il controllo relativo alla validità del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B e del referto del test di gravidanza, necessari per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza. 2. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare: a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio- da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari). 3. I medesimi concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
./.
35
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 5. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso l'Accademia Militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo ai corsi regolari dell'Accademia Militare. A tal fine, l'Accademia Militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di Allievo. 6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia Militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le Università per l'anno accademico 2013-2014. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno inoltre dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico 2012-2013. I concorrenti che sono ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare, dopo aver sottoscritto la predetta dichiarazione sostitutiva, dovranno farla vistare da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Art. 30 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà all'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) sarà composta da: a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente; b) un Ufficiale superiore in servizio, membro; c) un Ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione; d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di composizione italiana; e) due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale; f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai
./.
36
concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per la prova orale facoltativa di lingua straniera; g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) sarà composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario. La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 4. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta da: a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente; b) tre Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) sarà composta da: a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 6. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente; b) un Ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo, membro; c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4) sarà composta in via prioritaria da: a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; c) Comandante di Battaglione, membro; d) Comandante di Compagnia, membro; e) Comandante di Plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare. Art. 31 Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente art. 28, ai fini
./.
37
dell'ammissione al tirocinio che si svolgerà, presumibilmente, nel mese di settembre 2013, saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3). Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La convocazione al tirocinio avverrà mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio: a) i primi 134 (centotrentaquattro) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 27 (ventisette) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 13 (tredici) Allievi delle altre Scuole Militari e 20 (venti) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); b) i primi 12 (dodici) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 2 (due) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo delle altre Scuole Militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b); c) i primi 2 (due) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito; d) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito. 4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'art. 20 del presente decreto. 5. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). 6. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del già citato art. 20. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) -agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it- con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato
./.
38
PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) apposita istanza al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno valutati nell'attitudine ad affrontare le attività scolastiche (IAAS) e sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree: a) capacità e resistenza fisica: 1) corsa piana di m. 1500; 2) flessioni addominali; 3) piegamenti sulle braccia; 4) salto su telo tondo da m. 4; b) rilevamento comportamentale: 1) aspetto esteriore; 2) correttezza formale e disinvoltura; 3) rispetto dei vincoli e delle risorse; c) rendimento nelle istruzioni pratiche: 1) addestramento individuale al combattimento; 2) lezione di tiro con arma individuale; 3) istruzione formale. 8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i concorrenti che hanno chiesto di partecipare per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) dovranno confermare o potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione già indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell'Accademia Militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneità alla frequenza del tirocinio. 12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: a) in qualità di Militari di Truppa, se, trovandosi in congedo illimitato, non rivestono il grado di Ufficiale o Sottufficiale; b) con il grado già rivestito, se Ufficiali o Sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 14. Gli Ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei Marescialli e i Volontari in ferma, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
./.
39
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), della prescritta idoneità psicofisica; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19. 17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sarà accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 18. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche. 19. Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale (calcolato secondo quanto disposto nell'allegato H al presente decreto); essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), la quale attribuirà un voto nel rendimento globale che non potrà essere superiore a 30 (trenta) e sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 20. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), nell'eventualità in cui si verifichi quanto previsto dai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, provvederà, per il tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario (nel rispetto della priorità data dal punteggio conseguito nelle tre distinte graduatorie) di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo. Art. 32 Graduatorie finali e assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di ammissione al 195° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Contestualmente, per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a), la medesima commissione provvederà ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio,
./.
40
laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno così assegnati: a) 70 (settanta), di cui almeno 14 (quattordici) provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito, 7 (sette) provenienti dalle altre Scuole Militari e 10 (dieci) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni; b) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; c) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri; d) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato. 3. Per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), la medesima commissione provvederà a redigere tre distinte graduatorie, secondo quanto indicato al precedente comma 1. Verranno dichiarati vincitori i seguenti concorrenti: a) 8 (otto), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario; b) 1 (uno) al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche del Corpo Sanitario; c) 2 (due), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, al corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario. 4. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sarà considerato rinunciatario. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e della pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1 e l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 6. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito -sempreché non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11- e ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di ottobre 2013, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente art. 19, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti
./.
41
per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o più dei corsi nel concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terrà comunque conto della riserva di posti prevista dall'art. 20 del presente decreto a favore delle categorie riservatarie ricalcolata, se necessario, sull'eventuale più elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 19, comma 2. 7. Se taluno dei posti riservati non sarà ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 20, commi 3, 4 e 5. 8. Fermo restando il numero complessivo degli Allievi da ammettere al 195° corso a mente dell'art. 19, comma 1 del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o più dei corsi di cui al citato art. 19 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 9. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), uno o più posti non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti con le modalità specificate al medesimo art. 19, comma 4. 10. L'assegnazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) non vi saranno concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nelle graduatorie per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), sempreché lo gradiscano, nel rispetto della priorità data dal punteggio conseguito nelle tre distinte graduatorie. Successivamente potrà essere convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso. Art. 33 Disposizioni varie 1. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole Militari, dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali Militari di Truppa, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi. 2. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi regolari. 3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole Militari, acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente art. 12, comma 1 e dovranno
./.
42
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 6. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2. 7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi dovranno: a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato; b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante; c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico. 8. I Comandi delle Scuole Militari dovranno: a) partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione; b) inviare entro il 26 luglio 2013 al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, e al Comando dell'Accademia Militare l'elenco nominativo di tutti gli Allievi che hanno superato l'esame di maturità con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto dall'art. 20, comma 1 del presente decreto, nonché l'elenco degli Allievi non promossi all'esame di maturità. Art. 34 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 30. CAPO II CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE AL 195° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Art. 35 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2) sono così ripartiti: a) 21 (ventuno) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:
./.
43
1) 17 (diciassette) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie); 2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali; 3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri; 4) 1 (uno) per il corso del Corpo di Commissariato; b) 2 (due) per il corso del Corpo Sanitario. 2. Il concorso di cui al precedente comma 1 è riservato al personale militare in servizio di cui al precedente art. 2, comma 2. 3. I militari a cui è riservato il concorso potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b). 4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sarà stabilita, come indicato nel successivo art. 48, comma 4, all'atto del completamento delle attività di ammissione alla frequenza del primo anno del 195° corso. L'assegnazione ai corsi potrà comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo: a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi: 1) politico-organizzativo; 2) dei sistemi infrastrutturali; 3) delle comunicazioni; 4) logistico; 5) economico-amministrativo; b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguirà un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria meccanica; c) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario dell'Esercito frequenteranno un corso di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. 6. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sarà necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR. 7. Per quanto indicato nel precedente comma 5: a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri; b) i concorrenti già laureati in medicina e chirurgia non potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario; c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
./.
44
8. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi. Art. 36 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 35 è prevista una riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso, da destinare al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono 3 (tre) e sono destinati al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 3. Se il numero dei posti in uno o più dei corsi è modificato come previsto nei precedenti art. 1, comma 3 e 35, comma 8 del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verrà ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. Art. 37 Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovrà essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalità diversa da quella indicata al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, nonché il Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero a mezzo telegramma al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso, nonché, in caso di trasferimento, il Reparto/Ente militare al quale è stato assegnato. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, viene congedato sarà tenuto a comunicarlo subito, con le predette medesime modalità. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
./.
45
c) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o quelli di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera b)- utilizzando rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel citato portale dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi Varie, Arma Trasporti e Materiali, Corpo degli Ingegneri, Corpo di Commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nello specifico modello di domanda. Il concorrente potrà modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione; d) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca); e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il proprio stato civile; g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera b), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica; m) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sarà ammesso con riserva al concorso e avrà l'obbligo di comunicarne, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; n) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di
./.
46
preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Difesa dovrà consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; q) di essere a conoscenza che, se sarà ammesso alla frequenza dei corsi, dovrà sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre; r) di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove/gli accertamenti nelle sedi previste dal bando; s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito; t) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; u) la propria posizione militare, con data di inizio del servizio, grado e denominazione del Reparto/Ente presso il quale presta servizio, nonché i periodi di servizio militare eventualmente svolti in precedenza. 2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 3. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione) si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 38 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente art. 35, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a). Le spese di missione e di viaggio dei concorrenti in servizio, di cui al precedente art. 11, comma 3, saranno a carico del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Art. 39 Prova scritta di preselezione 1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- alla prova scritta di preselezione consistente in un questionario di 100 quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera), che avrà luogo, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, l'11 marzo 2013. 2. Il 14 marzo 2013, alle 0930, potrà aver luogo un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non potranno presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere
./.
47
operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comando di Corpo al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito mediante messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 18 febbraio 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 4. La prova, la cui durata sarà definita dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e verrà comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si svolgerà con le modalità e sui programmi di cui all'allegato D. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di preselezione, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.
5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i concorrenti si dovranno presentare alle 0830 dell'orario ufficiale. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
6. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione un'ora prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui ai precedenti commi 1 e 3, muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. Alla eventuale sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti è subordinata a specifica convocazione che sarà effettuata solo nei casi indicati nei precedenti commi 2 e 5. 7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di preselezione (determinati con le modalità di cui al citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) provvederà a formare due distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera b)- al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, nei limiti numerici di cui al successivo art. 40. Il punteggio conseguito in detta prova non sarà utile ai fini della formazione
./.
48
delle graduatorie di cui ai successivi artt. 43, 44, 47 e 48. 9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di preselezione dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 10. Per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo. Art. 40 Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 39, comma 8: a) i primi 168 (centosessantotto) concorrenti per i posti a concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato; b) i primi 16 (sedici) concorrenti per il posto a concorso per il Corpo Sanitario. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica; b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 45, comma 1. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 41 e 42, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, presumibilmente nella terza decade di marzo 2013. La convocazione a dette prove e accertamenti avverrà mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato I al presente decreto, fino a un massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi. 4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verificherà la validità del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B e del referto del test di gravidanza -in quanto necessari per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza- prodotti dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi -dopo averli resi edotti delle
./.
49
modalità di esecuzione degli stessi- secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà il relativo verbale; c) attribuirà ai concorrenti che hanno superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato I al presente decreto. Tale punteggio, che sarà comunicato seduta stante, concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 43, 44, 47 e 48. 5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Art. 41 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente art. 40, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. La predetta commissione verificherà la validità e controllerà i documenti sanitari di cui successivo art. 45, comma 1 (a esclusione di quelli di cui al precedente art. 40, comma 4, lettera a)) presentati da ciascun concorrente. 2. Per i concorrenti in servizio, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascuno i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) psicologico (ed eventuale psichiatrico); b) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data -in analogia a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; c) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (GOT e GPT);
./.
50
5) trigliceridemia e colesterolemia; 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) VES; 8) gamma GT; d) analisi completa delle urine con esame del sedimento. La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 3. La commissione, per ciascun concorrente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, nonché della certificazione prodotta dal Dirigente del Servizio Sanitario o altro Ufficiale medico del Reparto ove il militare presta servizio -secondo il modello riportato nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto- esprimerà il giudizio del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale dell'Esercito e, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione particolareggiata del motivo. 4. Per i concorrenti collocati in congedo -nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici- o sprovvisti di profilo sanitario si osserveranno le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3. 5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascun concorrente proveniente dal congedo i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data -in analogia a quanto previsto dal successivo comma 9- per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) transaminasemia (GOT e GPT); 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) trigliceridemia e colesterolemia; 8) gamma GT; g) analisi completa delle urine con esame del sedimento; h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-
./.
51
legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel già citato allegato F. 6. La medesima commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente proveniente dal congedo e secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art. 8, comma 3, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita medica e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione del profilo sanitario; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione particolareggiata del motivo.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 3, lettere a) e b) e ai quali siano stati attribuiti i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8. 8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità al servizio militare. Costituiscono, altresì, motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 9. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 42. 10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo art. 45, comma 1, primo alinea la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 47, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare (tramite messaggio di posta elettronica
./.
52
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it) al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà, dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 13. Il giudizio circa l'idoneità psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 12 -in caso di accoglimento dell'istanza- sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Successivamente, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvederà a darne comunicazione al Comando del Reparto/Ente di appartenenza degli interessati. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. Art. 42 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ad accertamenti attitudinali secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 41, comma 9. 3. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici, altresì, saranno sottoposti, con riserva, agli accertamenti di cui al presente articolo solo se esprimeranno la volontà di avvalersi della facoltà di essere sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un apposito modulo, reso disponibile dal Centro di selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, che, comunque, non sostituisce l'istanza di cui al medesimo art. 41, comma 12. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità, senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante.
./.
53
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere con riserva gli accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli accertamenti psicofisici ovvero agli ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente art. 41, commi 9 e 12 ai fini della verifica dell'idoneità psicofisica. 6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. Art. 43 Prova scritta di composizione italiana 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi concorsuali di cui ai precedenti artt. 40, 41 e 42, ai fini dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana, saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica. 3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova predetta prova scritta di composizione italiana, che avrà luogo il 7 maggio 2013, con inizio non prima delle 0900, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: a) i primi 84 (ottantaquattro) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 13 (tredici) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36, comma 1; b) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 36, comma 1. 4. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di cui al precedente comma 3, saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 36 del presente decreto. 5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a parità di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. La prova scritta di composizione italiana, della durata massima di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corrispondenti alle discipline impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tenderà a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e maturità di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. La prova si svolgerà con le modalità riportate nel già citato allegato D al presente decreto.
7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note a partire dal 15 aprile 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 8. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana
./.
54
messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 9. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 44, 47 e 48. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale di matematica e la prova orale facoltativa di lingua straniera, di cui al successivo art. 44, saranno resi noti a partire dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. I concorrenti, altresì, potranno chiedere notizie circa l'esito della prova, dopo la data suindicata, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012). Art. 44 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera b)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere iscritti nella specifica graduatoria, dovranno aver superato anche l'eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3. 2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica e nella prova scritta di composizione italiana. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo -presumibilmente nella seconda metà del mese di giugno 2013- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: a) i primi 63 (sessantatre) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 9 (nove) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; b) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 36.
./.
55
5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di cui al precedente comma 4, saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 36 del presente decreto. 6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parità di merito avranno precedenza i concorrenti che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato D al presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che avranno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. 11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 47 e 48: a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4. Art. 45 Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in
./.
56
originale o in copia conforme: a) certificazione medica, redatta dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello riportato nel già citato allegato L al presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato (se militare in servizio). La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso; b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (se militari in congedo). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 o dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso; c) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto effettuato entro sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente art. 41, comma 5, lettera h); d) certificato conforme al già citato allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusone dal concorso. e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV). La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso; f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso; g) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi). La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - referto, attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicata nel precedente art. 41, comma 10. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso; - referto, in originale o in copia conforme, di ecografia pelvica eseguita, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso. La commissione per gli accertamenti psicofisici dovrà controllare la validità della predetta certificazione sanitaria. Resta a cura della commissione per le prove di efficienza fisica il controllo relativo alla validità del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B e
./.
57
del referto del test di gravidanza, necessari per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza. 2. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestetico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato -entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi- da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario). 3. I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 5. All'atto di ammissione ai corsi in Accademia Militare i vincitori saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo ai corsi regolari dell'Accademia Militare. Allo scopo, l'Accademia Militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti e il relativo ruolo di provenienza. Gli Allievi provenienti dai Sergenti e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di Allievo. 6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli Allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia Militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso le Università. Art. 46 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà all'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) sarà composta da: a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente; b) un Ufficiale superiore in servizio, membro; c) un Ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione; d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di composizione italiana;
./.
58
e) due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale; f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e la prova orale facoltativa di lingua straniera; g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) sarà composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali superiori in servizio permanente istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario. La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta da: a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente; b) tre Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente; b) un Ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo, membro; c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) sarà composta da: a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4. 7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4) sarà composta in via prioritaria da: f) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; g) Comandante del Reggimento Allievi, membro; h) Comandante di Battaglione, membro; i) Comandante di Compagnia, membro; j) Comandante di Plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.
./.
59
Art. 47 Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente art. 44 saranno iscritti, ai fini dell'ammissione al tirocinio che si svolgerà, presumibilmente, nel mese di settembre 2013, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La convocazione al tirocinio avverrà mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio: a) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 5 (cinque) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36; b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario. 4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'art. 36 del presente decreto. 5. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso pubblico di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1). 6. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del già citato art. 36. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) -agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it- con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) apposita istanza al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno valutati nell'attitudine ad affrontare le attività scolastiche (IAAS) e sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree: a) capacità e resistenza fisica: 1) corsa piana di m. 1500; 2) flessioni addominali; 3) piegamenti sulle braccia;
./.
60
4) salto su telo tondo da m. 4; b) rilevamento comportamentale: 1) aspetto esteriore; 2) correttezza formale e disinvoltura; 3) rispetto dei vincoli e delle risorse. 8. Nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i concorrenti dovranno confermare o potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione già indicato nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente ai quattro corsi per i posti di cui al precedente art. 35, comma 1, lettera a). 10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell'Accademia Militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneità alla frequenza del tirocinio. 12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: a) in qualità di Militari di Truppa, se militari in congedo; b) con il grado rivestito, se militari in servizio. 13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 14. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), della prescritta idoneità psicofisica; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19. 17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i
./.
61
quali sarà accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 18. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche. 19. Il tirocinio si intenderà superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), la quale attribuirà un voto nel rendimento globale che non potrà essere superiore a 30 (trenta) e sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi. 20. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), nell'eventualità in cui si verifichi quanto previsto dai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8, provvederà, per il tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo. Art. 48 Graduatoria di merito e assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio di cui al precedente art. 47 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 195° corso. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. A parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a). 4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) provvederà ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'art. 35, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno così assegnati: a) 17 (diciassette), di cui almeno 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 36, al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, denominate Armi Varie;
./.
62
b) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali; c) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri; d) 1 (uno) al corso del Corpo di Commissariato; e) 2 (due) al corso del Corpo Sanitario. 5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 6. I vincitori, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 35, comma 8 del presente decreto, saranno ammessi -presumibilmente nella prima decade di ottobre 2013- alla frequenza del 195° corso presso l'Accademia Militare dell'Esercito. Successivamente, potrà essere convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine ai sensi del precedente art. 10, comma 5 e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 7. Stante la definitività dell'ammissione ai corsi, non sarà consentito il transito di un Allievo a corso diverso da quello al quale è stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetterà la suddetta assegnazione, sarà considerato rinunciatario all'ammissione al corso e dimesso dall'Istituto. 8. Completata la fase di assegnazione ai corsi i posti che in uno o più dei corsi rimarranno non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico. Art. 49 Disposizioni varie 1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente art. 12, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2. 3. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi dovranno: a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato; b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza
./.
63
straordinaria eventualmente spettante; c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico. Art. 50 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 46. CAPO III CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Art. 51 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 98 (novantotto) Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), sono così ripartiti: a) 90 (novanta) per i sottonotati Corpi: 1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore; 2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale; 3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 4) 8 (otto) per il Corpo delle Capitanerie di Porto; b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non é consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali é indetto il concorso (Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato Militare Marittimo e Capitanerie di Porto), fermo restando che l'indicazione non sarà vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverrà con i criteri indicati nel successivo art. 62. 3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a) risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria generale di merito e il successivo provvedimento di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui all'art. 62, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, previo gradimento di questi ultimi. Non é consentito, al contrario, il
./.
64
ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo Sanitario Militare Marittimo con i concorrenti idonei non vincitori per i Corpi vari. 4. I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del mese di settembre 2013. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalità: a) gli ammessi al corso per il Corpo di Stato Maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea in scienze marittime e navali e, successivamente, della laurea magistrale in scienze marittime e navali per i frequentatori dell'indirizzo navale-operativo e della laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni per i frequentatori dell'indirizzo navale-tecnologico. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti indirizzi avverrà all'inizio del primo anno del corso applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina;
b) gli ammessi al corso per il Corpo del Genio Navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea in ingegneria navale e, successivamente, della laurea magistrale in ingegneria navale per i frequentatori dell'indirizzo navale, e della laurea magistrale in ingegneria civile e ambientale per i frequentatori dell'indirizzo infrastrutturale. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti indirizzi avverrà, all'inizio del primo anno del corso applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina; c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico-giuridico-amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza; d) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario Militare Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico-giuridico-amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare. 6. Per quanto indicato al precedente comma 5, gli Allievi non potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. 7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potrà subire modificazioni o devoluzioni tra i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito del concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalità di effettuazione dei corsi di cui al precedente comma 5. Art. 52 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 51, sono previste le seguenti riserve di posti:
./.
65
a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- è riservato il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. b) per il coniuge e i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti: a) 27 (ventisette) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), di cui 18 (diciotto) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” e 9 (nove) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica; b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. c) 9 (nove) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio; d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualità di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. Art. 53 Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovrà essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalità diversa da quella indicata al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
./.
66
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o quelli di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b)- utilizzando i rispettivi modelli di domanda disponibili nel citato portale dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), dovrà indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi (Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato Militare Marittimo e Capitanerie di Porto); c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato é soggetto agli obblighi militari; d) il proprio stato civile; e) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali é iscritto; f) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57125 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovrà tener conto che l'Accademia Navale, al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, acquisirà d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; h) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica; i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui alla successiva lettera p), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Se già collocato in congedo, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento; se concorrente di sesso maschile, anche il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione; l) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sarà ammesso con riserva al concorso e avrà l'obbligo di
./.
67
comunicarne l'avvenuto conseguimento, con il relativo punteggio, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57125 Livorno. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione ai corsi, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; n) di essere a conoscenza che, se sarà ammesso ai corsi, dovrà sottoscrivere la ferma di cui al precedente art. 12; o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola, e una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba; p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e di una casella di posta elettronica. Il concorrente dovrà inoltre segnalare tempestivamente, con le medesime modalità di cui alle precedenti lettere f) e l), all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Difesa dovrà consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso é stabilito; s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt. 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. L'Accademia Navale potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
./.
68
3. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione) si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 54 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente art. 51, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b). Art. 55 Prova scritta di selezione culturale 1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto, alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui programmi e con le modalità riportate nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prova avrà luogo presso il comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via della Marina 1, ovvero presso altra idonea struttura sita in Ancona, presumibilmente nel mese di marzo 2013. La sede e le date di svolgimento di detta prova saranno rese note presumibilmente a partire dal 2 marzo 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. La pubblicazione con le modalità suindicate avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalità che saranno indicate direttamente dall'Accademia Navale al Comando della Scuola di appartenenza stessa. Presumibilmente entro la prima metà del mese di febbraio 2013 sarà disponibile nel sito www.marina.difesa.it il sistema di training on-line che consentirà ai concorrenti di esercitarsi per lo svolgimento della prova. Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al presente articolo si svolgerà, in quanto applicabili, secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
./.
69
riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma. 4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5, la prova si intenderà superata dai concorrenti che conseguiranno la votazione minima di 21/30. Sulla base del punteggio conseguito dai concorrenti, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) provvederà a formare, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per i concorrenti ai posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b). Il punteggio conseguito in detta prova sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62. 5. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al successivo art. 56, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4: a) 855 (ottocentocinquantacinque) concorrenti, per i posti a concorso per i Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, del Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso; b) 100 (cento) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo. L'esito della prova scritta di selezione culturale sarà reso noto con avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso, consultabile anche nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it, avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, tel. 0586/238531 (mail: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, tel. 06/417050412 (mail:urp@persomil.difesa.it ). Art. 56 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di selezione culturale dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via delle Palombare 3 - Ancona, presumibilmente nel periodo aprile-maggio 2013, con le modalità indicate nell'avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi -ovvero, per ragioni organizzative, nel messaggio di posta elettronica o nella lettera raccomandata o telegramma di convocazione dell'Accademia Navale-, per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata presunta di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a). L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare, citate nelle premesse. 2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio dei concorrenti, quali Allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 4. I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione agli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
./.
70
concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma. 3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisirà la documentazione di cui al successivo art. 60, commi 1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positività del test di gravidanza, la commissione medesima non procederà agli accertamenti psicofisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La predetta commissione disporrà quindi, per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con ECG; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) odontoiatrico; e) psichiatrico; f) ortopedico; g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel citato allegato F del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al medesimo allegato F, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta
./.
71
dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti e in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati in conformità al successivo art. 60, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso femminile) e agli accertamenti psicofisici effettuati. 5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 9; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sarà attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente art. 8, comma 9. 7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentano: a) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare; b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; f) abuso di alcolici, positività agli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico; g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale, che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultano, per contenuto, di discredito alle Istituzioni o sono indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine -che non potrà superare la data prevista per il completamento della procedura, di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b), da parte di tutti i concorrenti- entro il quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
./.
72
esclusi dal concorso, quali che sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare specifica istanza, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso il Centro di Selezione della Marina Militare, tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (con attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento), relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. 11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel comma precedente. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia Navale, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma, comunicazione di ammissione con riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia Navale comunicherà all'interessato che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 10 -in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneità alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59, sostenute con riserva- sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2), a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti convocati per essere sottoposti a ulteriori accertamenti psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2) è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. Art. 57 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l'Accademia Navale, presumibilmente nel periodo giugno-luglio 2013, con le modalità comunicate mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi (e consultabile nei siti internet www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it) ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o con lettera raccomandata o telegramma e, se idonei, sosterranno le ulteriori prove previste dal concorso per una durata presunta di sei giorni. Essi, all'atto della presentazione presso l'Accademia Navale, dovranno essere muniti, in originale o in copia conforme, del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non
./.
73
antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza, dovranno altresì presentare anche il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto referto non consentirà l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma. 3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
a) nuoto m. 50 (qualunque stile);
b) salto in alto (massimo tre tentativi);
c) piegamenti sulle braccia (tempo limite 2 minuti senza interruzioni),
d) corsa piana di m. 1.000. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il medesimo allegato O contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifica durante l'effettuazione degli esercizi. 5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3): a) verificherà la validità delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia Navale; b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti; c) autorizzerà, nei casi e con le modalità previste dal già citato allegato O, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi; d) redigerà il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneità o inidoneità per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel già citato allegato O.
./.
74
6. Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno conseguito l'idoneità nella prova di nuoto e in almeno due degli altri tre esercizi previsti. 7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica è definitivo. I candidati rinviati ad altra data per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ai sensi del paragrafo 3 del già citato allegato O al presente decreto, saranno ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali. Tali candidati potranno essere rinviati non oltre la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali. Art. 58 Accertamenti attitudinali 1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 57, i candidati giudicati idonei e quelli di cui al precedente art. 57, comma 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale», e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina Militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area “stile di pensiero”: analisi predisposizione al cambiamento, struttura; b) area “emozioni e relazioni”: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità; c) area “produttività e competenze gestionali”: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area “motivazionale”: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnerà il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. La commissione medesima, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare;
./.
75
- inidoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare, con indicazione del motivo. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8 e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali é definitivo. Detti concorrenti, se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici ovvero gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 56. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Art. 59 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici, alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali, nonchè quelli di cui al precedente art. 57, comma 7, saranno ammessi alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8, e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali. 2. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati nel già citato allegato N al presente decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62. 3. I concorrenti idonei alla prova orale di matematica, sempreché lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola e una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba). Le modalità di svolgimento della suddetta prova, che avrà luogo successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel già citato allegato N al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sarà assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, sarà così determinato: a) fino a 20/30: punti 0; b) 21/30: punti 0,05; c) 22/30: punti 0,10; d) 23/30: punti 0,15; e) 24/30: punti 0,20; f) 25/30: punti 0,25; g) 26/30: punti 0,30; h) 27/30: punti 0,35; i) 28/30: punti 0,40; l) 29/30: punti 0,45; m) 30/30: punti 0,50.
./.
76
Art. 60 Documenti 1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, i concorrenti ammessi agli accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti in originale: a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona); b) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale): 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) emocromo completo; 3) VES; 4) glicemia; 5) creatininemia; 6) trigliceridemia; 7) colesterolemia; 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gammaGT; 10) transaminasemia (GOT e GPT); 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 12) accertamento della positività per anticorpi per HIV. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. c) certificato, conforme al modello riportato nel già citato allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. 2. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare: a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà altresì ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
./.
77
3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente art. 56, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato P, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, a intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato P al presente decreto; La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti commi 1 (a eccezione della lettera a)), 2 e al presente comma determinerà l'esclusione dal concorso. 4. All'atto della presentazione presso l'Accademia Navale per sostenere le prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno, altresì, consegnare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato Q, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi quelli provenienti dalle Scuole Militari, dovranno dichiarare l'anno di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. 5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia Navale per la frequenza del corso, due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali, dovranno altresì consegnare: a) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate; b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. Art. 61 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà alla Marina Militare. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri; c) due o più docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti; d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalità previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
./.
78
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3) sarà composta da: a) un Ufficiale superiore, presidente; b) un Ufficiale, membro; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della categoria In/ISMEF, che assolverà le funzioni di segretario. La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia Navale, esperto di settore e di un Ufficiale medico. 6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale. Art. 62 Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b) saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) del presente decreto, in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b). 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, alla quale sarà aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 59, comma 4. A mente del precedente art. 2, comma 5, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b). 3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terrà conto della riserva di posti prevista dal precedente art. 52, commi 1 e 2 del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 52.
./.
79
4. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), procederà all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneità fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza Armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. 7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali -sempreché non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 51, comma 7 del presente decreto- i primi 90 (novanta) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, e i primi 8 (otto) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare Marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia Navale. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso é subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sarà acquisito d'ufficio dall'Accademia Navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia Navale potrà, tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare la documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione entro il giorno di prevista presentazione, all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo marinaccad.concorsi@marina.difesa.it con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, l'Accademia Navale provvederà al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, si procederà, entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come già indicato al precedente art. 51, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) formerà le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), provvederà altresì all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potrà comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria. 9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non
./.
80
vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, se si verifica la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 52, comma 1, lettere a) e b). Detto decreto sarà pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina. Il medesimo sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia Navale, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo al corso presso l'Accademia Navale. A tal fine l'Accademia Navale, al termine della terza settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, a domanda, reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di Allievo. Gli ammessi all'Accademia Navale potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Art. 63 Disposizioni amministrative 1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli Allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione. 2. Sono, invece, a carico degli Allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici a uso individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli Allievi medesimi, nonché le spese riferite al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria. 3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli Allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli Allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato R con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione Militare. Incorre nel rinvio dall'Istituto l'Allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia Navale senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa può promuovere per il recupero dei crediti. 4. Gli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno: a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
./.
81
b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia Navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore); c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento, se il relativo acquisto non è stato già saldato. Art. 64 Disposizioni per il trattamento dei dati personali 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante dell'Accademia Navale; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 61. CAPO IV CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA NELL'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Art. 65 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 74 (settantaquattro) Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), sono così ripartiti: a) 51 (cinquantuno) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica, di cui: 1) 40 (quaranta) del ruolo naviganti normale, specialità pilota; 2) 11 (undici) del ruolo normale delle Armi; b) 11 (undici) del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; c) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, frequentano il corso regolare dell'Accademia Aeronautica. 2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto dei ruoli di cui al precedente comma 1. 3. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica -anche successiva all'ammissione in Accademia- del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, saranno ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia Aeronautica. 4. Durante la permanenza in Accademia: a) gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica e quelli per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che consente, attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento della laurea magistrale (già specialistica). I piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia Aeronautica per indirizzare opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza Armata;
./.
82
b) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in ingegneria e uno successivo, biennale, di laurea magistrale (già specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o civile. La suddivisione tra i vari corsi sarà effettuata d'autorità dall'Accademia Aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza Armata e tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati all'Accademia Aeronautica che definirà, in ogni caso, i piani degli studi in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della necessità di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la competente Università anche durante gli anni accademici successivi al primo; c) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico seguiranno un corso di studi universitari per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza; d) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico seguiranno un corso di studi universitari per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia. L'Accademia Aeronautica definirà, in ogni caso, il piano degli studi in osservanza delle esigenze della Forza Armata e della necessità di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con l' Università anche durante gli anni accademici successivi al primo. 5. Per quanto indicato nel precedente comma 4: a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; b) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria o di quella specialistica magistrale in ingegneria non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; c) i concorrenti in possesso della laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia Aeronautica hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 6. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa vigente. 7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo art. 79. 8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'Accademia Aeronautica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso le Università. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 9. Per le spese di vitto e alloggio e di prima vestizione degli Allievi del primo e secondo anno di corso si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 14, comma 1. Tali spese saranno a carico dei frequentatori a decorrere dal terzo anno di corso. Le spese per l'acquisto dei libri di testo in commercio durante il primo e secondo anno di corso sono a carico dell'Amministrazione
./.
83
Militare e, successivamente, a decorrere dal terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori. 10. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o Corpi. Art. 66 Riserve di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 65, sono previste le seguenti riserve di posti: a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Militare dell'Aeronautica e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e della Marina. b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti: a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota: 8 (otto) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); b) per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); c) per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); e) per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b); 3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra. 4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualità di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma
./.
84
volontaria o in rafferma; b) altri concorrenti idonei. 5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. Art. 67 Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovrà essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalità diversa da quella indicata al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare: a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno soltanto) per il quale intende concorrere di cui al precedente art. 65, commi 1 e 2. Il concorrente potrà modificare detta preferenza esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione; b) la lingua straniera nella quale intende eventualmente sostenere l'ulteriore prova orale facoltativa, scelta tra quella araba, francese, russa, spagnola e tedesca. Il concorrente potrà modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale data non saranno prese in considerazione; c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il concorrente potrà esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale data non saranno prese in considerazione; d) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita); e) il codice fiscale; f) di essere cittadino italiano. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto agli obblighi militari; g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo del numero telefonico e di una casella di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, è stato incorporato in un Reparto/Ente militare sarà tenuto a comunicare mediante messaggio di posta elettronica (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) o posta elettronica certificata (aeroaccademia@postacert.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Aeronautica - Ufficio Concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA) il Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo. Il concorrente dovrà altresì segnalare tempestivamente all'Accademia Aeronautica, con le medesime modalità di cui sopra, ogni eventuale variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per
./.
85
eventuali disguidi telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; h) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso e avrà l'obbligo di comunicarne all'Accademia Aeronautica, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera g), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; i) se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non per il tramite del Comando di appartenenza, che tuttavia dovrà essere informato a cura dell'interessato. Il concorrente che é già stato collocato in congedo dovrà indicare le date di inizio e di fine servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. I concorrenti che avranno diritto all'elevazione dei limiti d'età dovranno dichiarare tutti i periodi di servizio militare effettivamente prestato, specificando per ciascuno di essi: denominazione e indirizzo del/i Reparto/i ove è stato effettivamente prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e termine; il/i grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e; l) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a carico; m) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare mediante messaggio di posta elettronica (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) o posta elettronica certificata (aeroaccademia@postacert.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Aeronautica - Ufficio Concorsi - via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (NA) qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, durante la frequenza del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e all'atto dell'incorporazione; n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Difesa dovrà consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza; o) di godere dei diritti civili e politici;
./.
86
p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica; q) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt. 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; r) soltanto se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, di non essere stato dimesso ovvero espulso da Accademie, Scuole o altri Istituti anche di formazione delle Forze Armate o di Polizia dello Stato per insufficiente attitudine al pilotaggio; s) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito; u) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito. Gli Allievi delle Scuole Militari e i militari in servizio, nonché quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare al concorso, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione con le medesime modalità di cui al presente articolo e al precedente art. 4. 2. L'Accademia Aeronautica ha facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 3. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione) si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 68 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente art. 65, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera c). Art. 69 Prova scritta di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 1) -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- alla prova scritta di preselezione, di cui all'allegato S, che costituisce parte integrante del presente decreto, che avrà luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via Tenente Colonnello Di Trani (già via Sauro Rinaldi 3). 2. La sede e le date di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it. La pubblicazione con le modalità sopraindicate avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Pertanto,
./.
87
coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra indicato. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalità che saranno indicate direttamente dall'Accademia Aeronautica al Comando della Scuola di appartenenza stessa. 3. Alla prova scritta di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio Concorsi (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché quelle contenute nell'allegato S al presente decreto. La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari, a risposta multipla, finalizzati ad accertare, attraverso un'adeguata articolazione della prova, come dettagliatamente indicato nel già citato allegato S al presente decreto, il livello di cultura generale dei concorrenti. La banca dati dalla quale saranno estratti i quesiti per le materie elencate al citato allegato S, numero 1, lettere a), b) e c), sarà pubblicata nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it non oltre la quarta settimana precedente la data di inizio della prova scritta di preselezione. 5. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la preposta commissione compilerà graduatorie distinte per ogni ruolo di cui al precedente art. 65, comma 1 allo scopo di individuare coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici. 6. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici di cui al successivo art. 70, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 5, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici: a) 600 (seicento) per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota; b) 165 (centosessantacinque) per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica; c) 165 (centosessantacinque) per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; d) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; e) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in ciascuna graduatoria per Arma e Corpo, lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
./.
88
I punteggi relativi alla prova scritta di preselezione saranno affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di Selezione.
7. L'esito della prova scritta di preselezione e la data di convocazione agli accertamenti psicofisici saranno resi disponibili con avviso-che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico - tel. 06/417050412 (mail:urp@persomil.difesa.it ). Art. 70 Accertamenti psicofisici 1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di preselezione saranno convocati ai sensi del precedente art. 69, commi 6 e 7 presso l'Istituto Medico Legale, ubicato in Roma in via Piero Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli/specialità di cui al precedente art. 65. I predetti accertamenti saranno svolti presumibilmente su due giorni durante il quale non sarà assicurato ai partecipanti vitto e alloggio. Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e secondo le modalità indicate nella convocazione ovvero risulteranno assenti il secondo giorno di accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio Concorsi (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti psicofisici, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Inoltre, i concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unità impegnate in operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di svolgimento degli accertamenti psicofisici, potranno presentare (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o aeroaccademia@postacert.difesa.it) istanza di differimento della data di convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti l'impossibilità del candidato a rientrare in territorio nazionale entro il giorno di convocazione agli accertamenti psicofisici. Tutti i concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione all'Istituto Medico Legale di Roma per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti: a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
./.
89
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; b) se il concorrente ne é già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con il relativo referto in originale, effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; c) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; d) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e avrà una validità semestrale. Dovrà, altresì, essere conforme al già citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, delle analisi del sangue concernente i markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o in copia conforme eseguita, entro i tre mesi precedenti la data di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici; - referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti gli accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici. Nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione agli accertamenti psicofisici in data compatibile con l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui al successivo art. 72. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato,
./.
90
escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 2. Poiché per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, sono richiesti approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare: a) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e immagini effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; b) esame radiografico del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni, qualora già in possesso, con relativo referto in originale, ovvero, a pena di esclusione, risonanza magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni, con relativo referto, effettuato per lo studio di una eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno essere stati effettuati da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici; c) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici. La commissione, in sede di visita medica generale, potrà disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti ivi compreso, in caso di dubbio diagnostico, l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel già citato allegato F al presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato F per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici e al prosieguo del concorso. 3. Se gli accertamenti elencati nei precedenti commi 1 e 2 vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, sarà cura del concorrente produrre anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Per evitare difficoltà di lettura si consiglia di non portare la documentazione sanitaria su supporto informatico. La documentazione sanitaria presentata non verrà restituita, a eccezione delle radiografie e del tracciato elettroencefalografico (a meno che non siano causa dello specifico giudizio di inidoneità). 4. I concorrenti che si presenteranno agli accertamenti psicofisici saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni -secondo i modelli di cui all'allegato T che costituisce parte integrante del presente decreto- di consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto Medico Legale di Roma e al protocollo vaccinale previsto per il personale militare dopo l'eventuale arruolamento. 5. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e canottiera);
./.
91
- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). Nel già citato allegato T al presente decreto è riportato il protocollo diagnostico che sarà praticato a ogni concorrente. L'Istituto Medico Legale prevederà la successione temporale degli accertamenti secondo criteri di razionalità ed economicità. Il candidato per il quale emergerà, nel corso degli accertamenti, una causa di inidoneità verrà, comunque, sottoposto a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo diagnostico di cui al predetto allegato T. 6. Il presidente della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica; b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, con indicazione del motivo. 7. Per la valutazione dell'inidoneità agli accertamenti psicofisici si richiama il precedente art. 8, comma 10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 8. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare specifica istanza, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it ovvero aeroaccademia@postacert.difesa.it con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (nel qual caso sarà cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativamente a tutte le cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. 9. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati o con modalità diverse da quelle indicate nel comma precedente. 10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia Aeronautica, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma, l'eventuale comunicazione di ammissione con riserva alla prova scritta di composizione italiana di cui al successivo art. 71 ovvero, con le medesime modalità, comunicazione per l'invio presso la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 3). In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia Aeronautica comunicherà agli interessati, sempre con le medesime modalità di cui al precedente periodo, che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. 11. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 8 -in caso di accoglimento dell'istanza- sarà espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti psicofisici ovvero, solo se ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 12. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 3) è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
./.
92
accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. Art. 71 Prova scritta di composizione italiana 1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalità sono indicate nel già citato allegato S al presente decreto, consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale formulati dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 2). Essa tenderà a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e maturità di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. 2. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psicofisici, di cui al precedente art. 70, dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo. I concorrenti di cui al precedente art. 70, comma 10 che non sono stati, invece, ancora inviati presso la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 3) dovranno presentarsi a sostenere detta prova solo se avranno ricevuto specifica comunicazione al riguardo. Questi concorrenti, in tal caso, sosterranno con riserva detta prova. 3. La prova avrà luogo presso l'Accademia Aeronautica - via San Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nelle date, presumibilmente distinte a seconda dei ruoli, che saranno rese note ai concorrenti con avviso che sarà inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la sede dell'Accademia Aeronautica il giorno della prova, comunicato con le modalità di cui al precedente periodo, entro le 0830 dell'orario ufficiale muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile di colore nero o blu e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, durante la prova scritta non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con i membri della commissione. Durante la prova scritta sarà vietato introdurre, detenere o utilizzare nell'aula d'esame telefoni cellulari o altri apparati di comunicazione. L'elaborato dovrà essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia Aeronautica e la firma di un componente della commissione, dalla stessa appositamente predesignato. I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, strumenti elettronici, vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari messi a disposizione dalla commissione. Il concorrente che contravviene a dette disposizioni o comunque copia in tutto o in parte lo svolgimento del tema sarà escluso dal concorso. Se risulta che uno o più concorrenti hanno copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l'esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La commissione e il personale di sorveglianza cureranno l'osservanza delle disposizioni stesse e avranno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima.
./.
93
5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77. L'esito della prova scritta di composizione italiana e la data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale per i concorrenti risultati idonei saranno resi disponibili con avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico - tel. 06/417050412 (mail:urp@persomil.difesa.it ). Art. 72 Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 1. L'idoneità sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana sarà accertata -ai sensi della direttiva n. 80 e successive modificazioni del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica Militare- dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4) durante un periodo di tirocinio di durata, di massima, non superiore a dieci giorni calendariali, che verrà svolto presso l'Accademia Aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno, luglio e settembre 2013. I concorrenti saranno convocati al tirocinio a essi riservato in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno partecipando e senza interferire con il periodo di svolgimento delle prove di esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno comunicati ai sensi del precedente art. 71, comma 5 e non saranno ammesse riconvocazioni a eccezione che per i concorrenti che sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado o per quelli alle armi impiegati all'estero presso unità impegnate in operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio genitore o se quest'ultimo versa in imminente pericolo di vita. I predetti concorrenti dovranno far pervenire all'Accademia Aeronautica, Ufficio Concorsi (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o aeroaccademia@postacert.difesa.it) un'istanza di differimento della data di convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti che, nei giorni di svolgimento del tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato, lo stesso dovrà sostenere una prova dell'esame di Stato. Analogamente, i concorrenti militari impiegati all'estero presso unità impegnate in operazioni dovranno allegare all'istanza copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti l'impossibilità del candidato a rientrare in territorio nazionale entro il giorno di inizio del tirocinio per il quale è stato convocato. La riconvocazione, che sarà concessa per uno dei tirocini successivi, improrogabilmente entro l'inizio dell'ultimo tirocinio riservato al ruolo per il quale il concorrente sta partecipando, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma La mancata presentazione determinerà l'esclusione dal concorso. 2. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti alla data di
./.
94
presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. In caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4) non potrà in nessun caso procedere alle prove di efficienza fisica di cui al citato allegato S in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, la Direzione Generale per il Personale Militare, con provvedimento motivato, escluderà il concorrente dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Se insorgono per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, è facoltà dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza o meno dell'idoneità medesima. 4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica; b) effettueranno un programma di attività, di cui al già citato allegato S al presente decreto, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Militare. In particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi a valutare nel concorrente il possesso delle qualità di cui all'allegato S, paragrafo 3, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4); c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio. 5. L'Accademia Aeronautica indicherà nella convocazione la quantità e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con sé all'atto della presentazione per il tirocinio. 6. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate di cui al già citato allegato S al presente decreto. 7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nel giudizio conclusivo i punteggi minimi indicati nel citato allegato S; b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive indicate nel predetto allegato S; d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti; e) parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali, durante il tirocinio, verrà accertata la positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Il giudizio di inidoneità è definitivo.
./.
95
8. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 9. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di lingua inglese, che si terrà a partire dal giorno successivo a quello di fine tirocinio. Art. 73 Prova facoltativa di informatica 1. I concorrenti, sempreché ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di informatica, indicativamente durante il periodo di svolgimento del tirocinio, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). 2. La prova si articolerà secondo quanto indicato nel già citato allegato S, numero 4, al presente decreto. I concorrenti che non vorranno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La rinuncia è irrevocabile. 3. Al termine della prova sarà assegnato un punteggio da 0 a 1, secondo quanto più dettagliatamente descritto nel più volte citato allegato S, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove, la commissione predisporrà l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede di esame. Art. 74 Prova orale di lingua inglese 1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4). La prova sarà diretta ad accertare la conoscenza della lingua stessa secondo quanto indicato nel già citato allegato S al presente decreto. 2. Al termine della prova sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77. La prova si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione predisporrà l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e dell'esito delle prove medesime. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede di esame. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di lingua inglese, nonché quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale di matematica che avrà luogo, indicativamente, nei giorni immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di cui al presente articolo. Art. 75 Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera 1. La prova orale di matematica, che avrà luogo presso l'Accademia Aeronautica, verterà sul programma di cui al già citato allegato S al presente decreto. La prova si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77. L'esito della prova sarà comunicato al termine della stessa a tutti i partecipanti.
./.
96
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale di matematica, nonché quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreché ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la spagnola e la tedesca) di cui al già citato allegato S al presente decreto. La prova orale facoltativa di lingua straniera sarà diretta ad accertare la buona conoscenza della lingua stessa, secondo quanto indicato all'allegato S. I concorrenti che non vorranno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. Al termine della prova sarà assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderanno i seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 77: - votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0; - votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90; - votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80; - votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70. 4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione predisporrà l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede d'esame. 5. I risultati della prova orale di matematica e della prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno, altresì, resi disponibili mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sarà reso disponibile anche nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Art. 76 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera c). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterrà all'Aeronautica Militare. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 1) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali superiori, membri; c) un Ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione, per la somministrazione della prova, si avvarrà del supporto del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario Aeronautico, presidente; b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri; c) un Maresciallo di sanità “operatore sanitario specializzato”, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 3) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario Aeronautico, presidente;
./.
97
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri; c) un Ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 2) sarà composta da: a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio, membri; c) due o più Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4) sarà composta da: a) Comandante dell'Accademia Aeronautica ovvero un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata Aerea, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, in servizio permanente; c) due Ufficiali superiori, di cui un Ufficiale dell'Arma Aeronautica, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o un Ufficiale dell'Arma Aeronautica qualificato per le “selezioni speciali”, capo gruppo psicoattitudinale e un Ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale, membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; d) sei o più Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale di matematica; e) uno o più Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova facoltativa di informatica; f) uno o più Ufficiali superiori in servizio ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri aggiunti per la prova orale di lingua inglese e per la prova facoltativa di lingua straniera; g) un Ufficiale superiore in servizio permanente e un insegnante di educazione fisica, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo; h) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi per le sole prove/materie per le quali sono aggregati. Detta commissione potrà avvalersi del supporto di personale in servizio presso l'Aeronautica Militare ovvero convenzionato, laureato in psicologia e iscritto all'albo professionale, nonché di Ufficiali qualificati perito selettore e di Sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica Militare, di Ufficiali e Aspiranti Ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e di istruttori sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in ambito sportivo.
./.
98
Art. 77 Graduatorie di merito 1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), numero 4) formerà, per i concorrenti che, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici e a quelli psicoattitudinali e comportamentali, avranno superato le prove d'esame obbligatorie di cui agli artt. 71, 74 e 75, le seguenti graduatorie di merito per i ruoli sottoindicati: a) ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota; b) ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; e) ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. 2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione della graduatoria del ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari (entro agosto 2013 per i ruoli naviganti normale dell'Arma Aeronautica e del Corpo del Genio Aeronautico, entro ottobre 2013 per i ruoli del Corpo di Commissariato Aeronautico, del Corpo Sanitario Aeronautico e delle Armi dell'Arma Aeronautica), dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera c). 3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso e ammessi alla frequenza dei corsi regolari -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli art. 1, comma 3 e 65, comma 10 del presente decreto- i concorrenti utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo quanto stabilito nel medesimo art. 65 del presente decreto. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza. 4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di concorrenti che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori per i ruoli normali delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico o del Corpo Sanitario Aeronautico, l'Accademia Aeronautica avrà la facoltà di ripianare le vacanze. 5. Ciascuna graduatoria sarà formata secondo l'ordine risultante dalla somma dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova scritta di composizione italiana e in quella orale di matematica, con l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di lingua inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla prova facoltativa di informatica di cui al precedente art. 73 e di quello incrementale, calcolato, come indicato al precedente art. 75, comma 3, in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 6. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale. Ai fini della formazione dalle predette graduatorie si applicheranno, a parità di merito, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi regolari formate dalla commissione e la definitività dell'ammissione ai corsi, non sarà consentito il transito di un Allievo a un corso diverso da quello che è stato ammesso a frequentare. 8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di tali pubblicazioni sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. I risultati saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nell'area pubblica
./.
99
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Art. 78 Disposizioni varie 1. L'Accademia Aeronautica, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma, inviterà i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la frequenza dei corsi -con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione- subordinatamente: a) all'autorizzazione a effettuare assunzioni, eventualmente prescritta dalla normativa vigente; b) al rilascio, quando prescritto, del nulla osta da parte della Forza Armata/Corpo Armato interessato. I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro, un messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o aeroaccademia@postacert.difesa.it di accettazione o di rifiuto all'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. Coloro che non si presenteranno alla data indicata nella predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente dichiarato di accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia Aeronautica provvederà a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Sarà consentita una proroga per la presentazione fino a un massimo di due giorni per giustificato motivo. A tale scopo gli interessati dovranno inviare, entro il giorno precedente a quello di prevista presentazione, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione probatoria concernente l'impossibilità di presentarsi nel giorno previsto, mediante messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it o aeroaccademia@postacert.difesa.it. Le istanze di proroga saranno, comunque, oggetto di valutazione a cura dell'Accademia Aeronautica. 3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori, acquisita la qualifica di Allievi, dovranno presentare: a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo; b) un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, attestante le vaccinazioni precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive); c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; d) copia del certificato di cui al precedente art. 70, comma 1, lettera a) consegnato all'atto degli accertamenti psicofisici e il certificato di cui al precedente art. 72, comma 2. Tutti i vincitori dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di arruolamento volontario, di cui al precedente art. 12, comma 1. Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno considerati rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalità. Parimenti si procederà per coloro i quali chiederanno di essere dimessi a domanda durante il periodo in cui l'Accademia Aeronautica ha la facoltà di ripianare le vacanze ai sensi del precedente art. 77, comma 4 e del successivo art. 79, comma 4.
./.
100
Anche in tali casi l'Accademia Aeronautica procederà a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti, secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli Allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulta che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle norme vigenti, relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza dalla data di ammissione al terzo anno di corso. 4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia Aeronautica, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. Allo scopo, l'Accademia Aeronautica fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di Allievo. 5. Per quanto concerne le convocazioni per l'accertamento dell'attitudine al volo per il ruolo naviganti normale si rimanda alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 79, comma 4. 6. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione alla frequenza dei corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di Reparto/Ente di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al vincitore di concorso a cura dell'Accademia Aeronautica, chiederà al militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o rinuncia alla frequenza dei corsi in qualità di Allievo presso l'Accademia Aeronautica. In caso di accettazione il predetto Comando terrà presenti le seguenti disposizioni: a) la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia Aeronautica; b) i documenti matricolari, se non sono in buono stato, dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole; c) tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere inviati entro 15 giorni all'Accademia Aeronautica, in completo ordine e aggiornati di ogni variazione, comprese quelle relative all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico. 7. Gli ammessi ai corsi dell'Accademia Aeronautica potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Gli Allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno restituiti al Centro Documentale dell'Esercito o al Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero al Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione. Gli Allievi dimessi provenienti dai ruoli degli Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa in servizio permanente delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato saranno inviati in licenza speciale in attesa delle decisioni della Direzione Generale per il Personale Militare in merito al reintegro nel grado posseduto all'atto dell'ammissione in Accademia e all'eventuale riammissione in servizio. Gli Allievi dimessi provenienti dai ruoli degli Ufficiali e dei Volontari di Truppa in
./.
101
ferma, se nel frattempo non hanno completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo trascorso in Accademia), saranno rinviati agli Enti di provenienza e reintegrati nel grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia, previo espresso consenso, e in attesa di eventuale reimpiego da parte delle autorità competenti. 8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del corso regolare, per i quali, in qualsiasi momento del concorso o durante la frequenza del corso regolare, viene accertata la positività ad accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico o non autorizzate dagli organismi del Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare. Il giudizio di inidoneità è definitivo. Art. 79 Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica 1. I vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, convocati in Accademia Aeronautica e acquisita la qualifica di Allievi, saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, sarà effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica Militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo. 2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia Aeronautica. A essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 78, comma 7. 3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneità di cui al precedente comma 1 e in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia Aeronautica potrà convocare, oltre ai 40 (quaranta) vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art. 65 per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di 20 (venti) unità. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata pari a quella dell'attività connessa all'accertamento dell'idoneità al volo, saranno sottoposti a tale accertamento e, se conseguono il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso regolare entro il numero dei posti resisi disponibili per effetto di rinunce o di dimissioni volontarie o d'autorità dei vincitori. In tal caso, la ferma volontaria già contratta sarà commutata nella ferma triennale di cui al precedente art. 12, comma 1. 4. Potrà essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potrà convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione all'Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti normale e non incorporati ai sensi del precedente comma 3. 5. L'ammissione al corso regolare sarà disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente art. 77, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica Militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta e, se di sesso maschile, i relativi
./.
102
documenti matricolari verranno restituiti al Centro Documentale dell'Esercito o al Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o al Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero al Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 78, comma 7. Se, invece, conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, risulteranno collocati entro il numero dei posti disponibili, saranno ammessi alla frequenza del relativo corso secondo quanto indicato al precedente art. 77, comma 3. 7. I concorrenti che hanno già partecipato negli anni precedenti al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, dell'Accademia Aeronautica e che hanno già conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica Militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 8. I concorrenti di cui al precedente comma, se vincitori, saranno convocati in Accademia Aeronautica in date successive in relazione all'inizio delle lezioni della prima classe del corso regolare. 9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di forza maggiore, non potrà essere effettuato ovvero completato entro la data prevista dal piano degli studi per l'inizio dell'anno accademico, lo stesso potrà essere svolto nelle date che l'Amministrazione della Difesa riterrà più opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, saranno ammessi con riserva, in virtù di quanto indicato nel già citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare. Art. 80 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Comandante dell'Accademia Aeronautica; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 76. CAPO V CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 195° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI NELL'ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Art. 81 Posti a concorso 1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), sono 30 (trenta). 2. Il corso, che si svolgerà presso l'Accademia Militare, avrà la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli Allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
./.
103
3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, a indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia Militare di Modena e presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. 4. Per quanto indicato nel precedente comma 3: a) i concorrenti già in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso; b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale degli Ufficiali. Art. 82 Riserve di posti 1. Dei 30 (trenta) posti messi a concorso: a) 1 (uno) è riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; b) 9 (nove) sono riservati ai frequentatori delle Scuole Militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreché conseguano al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturità classica o scientifica e riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole; c) 3 (tre) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità, a: a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualità di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma; b) altri concorrenti idonei. 3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. Art. 83 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
./.
104
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere se intende sottoscrivere la domanda con firma digitale elettronica qualificata ovvero, in alternativa, inoltrarla mediante posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione). In particolare, il concorrente che intende sottoscrivere la domanda mediante firma digitale dovrà: - compilare la domanda on-line sul predetto sito www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo “concorsi on-line”; - scaricare la domanda in formato PDF e sottoscriverla mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente) contenuto nelle smartcard conformi agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi); - eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo “concorsi on-line” del sito www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando i parametri (codice concorso, ID domanda e codice segreto) ricevuti al termine della procedura di compilazione della domanda. 3. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prova di preselezione o (se tale prova di preselezione non avrà luogo) alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86. Il concorrente che, invece, intende inoltrare la domanda mediante posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) dovrà: - compilare la domanda on-line sul predetto sito www.carabinieri.it-area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo “concorsi on-line”; - scaricare la domanda in formato PDF e inviare la stessa, nel predetto formato PDF, dalla propria casella di posta elettronica di tipo CEC-PAC, indicata nella domanda stessa e intestata al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsionline@pec.carabinieri.it utilizzando i parametri (codice concorso e ID domanda) ricevuti al termine della procedura di compilazione della domanda. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prova di preselezione o (se tale prova di preselezione non avrà luogo) alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale. 4. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le medesime modalità descritte ai precedenti commi 2 e 3, tramite firma digitale elettronica qualificata ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, intestata a uno dei genitori o al genitore esercente la potestà genitoriale. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato U al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.
./.
105
5. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca; i concorrenti che nella domanda di partecipazione dichiarano di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo non potranno scegliere la lingua tedesca; c) il proprio stato civile; d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Il concorrente che si avvale della procedura di presentazione della domanda mediante sottoscrizione con firma digitale dovrà indicare anche un indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, verrà incorporato in un Reparto/Ente militare sarà tenuto a comunicare subito, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma, al Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, il Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso e avrà l'obbligo di comunicarne, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma, al Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; f) il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione e il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Qualora già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo; g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di
./.
106
preselezione o alle prove di efficienza fisica, se la prova scritta di preselezione non avrà avuto luogo, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari; h) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e gli eventuali servizi prestati; l) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; m) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera d) al Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; n) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli che consentono di usufruire delle riserve di posti di cui al precedente art. 82, nonché dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; p) l'eventuale idoneità conseguita al termine del tirocinio nel caso di partecipazione a precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; q) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni (solo se Militare in servizio permanente); r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito; s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 7. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione) si
./.
107
assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 84 Fasi del concorso 1. Il concorso di cui al precedente art. 81, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) del presente decreto dirigenziale. Art. 85 Prova scritta di preselezione 1. Se la prova scritta di preselezione avrà luogo, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso saranno sottoposti, a eccezione di quelli di cui al successivo periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di preselezione di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai corsi dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili. 2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avrà luogo, verrà svolta verosimilmente a partire dalla prima decade di marzo 2013. Il calendario e la sede della prova -o l'informazione della mancata effettuazione della stessa- saranno resi noti, presumibilmente a partire dal 1° marzo 2013, con avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalità che saranno indicate direttamente dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Comando della Scuola di appartenenza stessa. 3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della stessa, muniti di un documento di riconoscimento, in corso di validità e munito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, a cura della commissione esaminatrice, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
./.
108
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'art. 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova scritta di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I primi 1500 (millecinquecento) concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che avranno eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al millecinquecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86. 7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dalla data che sarà indicata nell'avviso di cui al precedente comma 2, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Art. 86 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 18 marzo 2013, saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno: a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito); b) produrre i seguenti documenti: 1) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovrà essere valido fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato non consentirà l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e determinerà l'esclusione del concorrente medesimo dal concorso; 2) se concorrente di sesso femminile, anche il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto non consentirà l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso. 2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato Z, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) e
./.
109
quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità indicate nel citato allegato Z al presente decreto, fino a un massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o indisposizioni verificatesi prima o durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Art. 87 Prova scritta di composizione italiana 1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente articolo. Contenuto e modalità di detta prova sono indicati nel già citato allegato V al presente decreto. 2. Detta prova scritta avrà luogo verosimilmente il 9 aprile 2013, con inizio non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, presumibilmente a partire dal 28 marzo 2013, con avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. È autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni. 5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 90, 93 e 94. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.
./.
110
6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 88 e 89 saranno resi disponibili verosimilmente a partire dal 20 maggio 2013 nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Art. 88 Disposizioni per gli accertamenti psicofisici 1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio permanente quali Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Detti concorrenti saranno convocati con le modalità indicate al precedente art. 87, comma 6 e dovranno portare al seguito i documenti elencati nel successivo art. 91, comma 1. 2. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora di convocazione saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non saranno in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati di cui al successivo art. 91, comma 1 -tranne che per quelli previsti alle lettere c) e f)- in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria dell'indisponibilità della citata documentazione. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al successivo art. 91, comma 1 all'atto della presentazione determinerà l'esclusione dal concorso. 3. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei,
./.
111
cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) VES; 4) creatininemia; 5) transaminasemia (GOT - GPT); 6) bilirubinemia totale e frazionata; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel già citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al predetto allegato F per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici. 4. Ai fini dell'idoneità agli accertamenti psicofisici la competente commissione verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, commi 6 e 11. 5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 7; b) inidoneo con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni e infermità che: 1) sono causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente; 2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti; b) positività al controllo per l'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile; c) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice
./.
112
di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 7. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso, a eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà attribuito un incremento di punti 0,1. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà, pertanto, di punti 0,8. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali. 9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo art. 91, comma 1, primo alinea, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 93, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il concorrente dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al successivo art. 90. Tali concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. Art. 89 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti psicofisici saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
./.
113
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Art. 90 Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di ammissione alla prova orale. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di cui al presente comma, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a), numero 2), a eccezione di coloro i quali si troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 88, comma 9. 2. Tale graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana e negli accertamenti psicofisici. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui almeno 60 (sessanta) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo e almeno 20 (venti) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. La prova orale, che avrà luogo, verosimilmente, a partire dall'8 luglio 2013, verterà sulle materie di cui al programma riportato nel già citato allegato V al presente decreto. La sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di lingua straniera, saranno resi disponibili, presumibilmente a partire dal 2 luglio 2013, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
./.
114
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94. 9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato V al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94: a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0; b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1. Art. 91 Documenti 1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) referto attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBs, anti HBc e anti HCV; b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione, solo se ne sono già in possesso. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente art. 88, comma 3, lettera i); c) documentazione attestante il diritto a usufruire delle riserve di posti di cui al precedente art. 82, comma 1, lettere a) e c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione; d) certificato conforme al modello riportato nel già citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
./.
115
e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV; f) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti. I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare: - referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per la finalità indicata nel precedente art. 88, comma 9; - referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 2. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali, dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita. 3. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare: a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio- da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari). Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente art. 83, comma 5, lettera m). 4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 5. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia Militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa di cui al precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo al corso regolare presso l'Accademia Militare. A tal fine, l'Accademia Militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali in Ferma Prefissata e dai Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dagli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente delle altre Forze Armate, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei
./.
116
medesimi periodi il tempo trascorso in qualità di Allievo. 6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia Militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le Università per l'anno accademico 2013-2014. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola Militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2012-2013. I concorrenti che saranno ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Art. 92 Composizione delle commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterrà all'Arma dei Carabinieri. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) due Ufficiali superiori, membri; c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; d) non meno di due docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica; e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potrà essere nominata apposita sottocommissione, così composta: a) l'Ufficiale Generale di cui al precedente comma 2, lettera a); b) due Ufficiali superiori, membri; c) non meno di due docenti di materie letterarie, membri aggiunti; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto. 4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) sarà composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
./.
117
5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni. 6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sarà composta dal seguente personale in servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; c) un Ufficiale, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale anche esterno al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al temine del tirocinio di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3) sarà composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia Militare: a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente; b) Comandante del Reggimento Allievi, membro; c) Comandante di Battaglione, membro; d) Comandante di Compagnia, membro; e) Comandante di Plotone, membro e segretario. In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare. Art. 93 Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale e in quella orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgerà presso l'Accademia Militare) i primi 45 (quarantacinque), di cui almeno 12 (dodici) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo e almeno 4 (quattro) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
./.
118
4. La data e le modalità di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, presumibilmente a partire dal 5 agosto 2013, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. 6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito di sopravvenute imperfezioni e infermità, dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia Militare rinviare detti candidati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla frequenza del tirocinio. 8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno: a) in qualità di Allievi Carabinieri, se in congedo illimitato a eccezione degli Ufficiali in Ferma Prefissata e dei Sottufficiali in congedo; b) con il grado già rivestito, se Ufficiali in Ferma Prefissata o Sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei Carabinieri, gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari in servizio permanente e in Ferma Breve delle altre Forze Armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonché di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi.
./.
119
10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), ad attività di osservazione, nonché a ulteriori prove e accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilità, all'emotività, alla capacità di concentrazione e ragionamento, alla capacità di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacità d'integrazione e all'effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialità riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 89. L'attività di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalità definite con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, secondo un programma che sarà predisposto dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e trasmesso al Comando dell'Accademia Militare. 11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative che superino complessivamente la metà della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 5 dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), della prescritta idoneità sanitaria al servizio permanente quali Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 12. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 12. Il tirocinio si intenderà superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), la quale formulerà il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione: a) capacità e resistenza fisica; b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; c) rendimento nelle istruzioni pratiche; d) idoneità ad affrontare le attività scolastiche. Nell'allegato AA, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalità per l'attribuzione dei relativi voti. 13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio di inidoneità, che è definitivo, saranno esclusi dal concorso. 14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), la commissione di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera b) valuterà i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 94, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
./.
120
a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 10; b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente comma 12 (capacità e resistenza fisica; rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; rendimento nelle istruzioni pratiche; idoneità ad affrontare le attività scolastiche). 15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare una ferma volontaria di due mesi quali Allievi Carabinieri, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o non lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non verranno comunque ammessi al corso. 16. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualità di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi all'Accademia Militare. 17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia Militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al corso. 18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. Art. 94 Graduatoria finale di ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione al corso. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, sarà approvata con decreto dirigenziale. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1, al fine di garantire l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 3. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto
./.
121
conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 82. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza. 4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 82, commi 2 e 3. Art. 95 Disposizioni per il trattamento dei dati 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza: a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 92. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2013 f.to f.to Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi CACIOPPO Gen. C.A. Francesco TARRICONE
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza