Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive,
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
(13G00006)
GU n.3 del 4-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica»;
Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero»;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia»;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;
Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche
elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»;
Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche
elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di
deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante
all'Italia
Art. 1
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Art. 2
Accertamento dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la
Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e
dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione
di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la
condizione di incandidabilita' anche sulla base di atti o documenti
di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di
limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima
della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale
circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per
il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti
del soggetto incandidabile.
Art. 3
Incandidabilita' sopravvenuta nel corso del mandato elettivo
parlamentare
1. Qualora una causa di incandidabilita' di cui all'articolo 1
sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo,
la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della
Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui
all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in
carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura
penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilita' interviene
nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche
nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente
alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera
interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per
quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di
incandidabilita' di cui all'articolo 1.
Art. 4
Incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro
che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' stabilite
dall'articolo 1.
Art. 5
Accertamento ed operativita' dell'incandidabilita' in occasione delle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
1. L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla
base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della
condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun
candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione
soggettiva di incandidabilita' sulla base di atti o documenti di cui
venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione
del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2,
l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale
nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei
candidati per i quali e' stata accertata l' incandidabilita'.
5. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la
condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale,
ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di
tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale
da' immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse
nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso
il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale,
all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di
decadenza.
Capo II
Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di
Governo
Art. 6
Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale
1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati
dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro
che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' previste
dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incandidabilita' previste dall'articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' rimessa dall'interessato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le
funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La
dichiarazione e' resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai
Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna
di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del
codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico
ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la
decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di
incompatibilita' previste da altre disposizioni di legge.
Capo III
Incandidabilita' alle cariche elettive regionali
Art. 7
Incandidabilita' alle elezioni regionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie
locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334,
346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la
nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Art. 8
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche
regionali
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7,
comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le
diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine
della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa
di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione
non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del
capoluogo della Regione che ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro
per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il
provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e'
notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al
competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti
adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle
d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate,
rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della
commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di
Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la
durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno
pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con
legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Art. 9
Cancellazione dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
regionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per
le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali,
oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23
febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle
leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla
dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante
l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo
7.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro
il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga
comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio,
la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di
incandidabilita'.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.
Capo IV
Incandidabilita' alle cariche elettive negli enti locali
Art. 10
Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di
presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto
alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al
comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,
presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o
circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del
codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva
appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al
prefetto territorialmente competente.
Art. 11
Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in
condizione di incandidabilita'
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 10:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la
nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero
legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o
maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato
avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la
sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti
gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di
verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.
Art. 12
Cancellazione dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per
le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del
presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da
altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla
dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui
all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro
il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di
cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata,
dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di
alcuna delle predette condizioni di incandidabilita'.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
degli eletti.
Capo V
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 13
Durata dell'incandidabilita'
1. L'incandidabilita' alla carica di deputato, senatore e membro
del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza
definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha
effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della
pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilita', anche in
assenza della pena accessoria, non e' inferiore a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo
nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti
indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la
stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilita' o il
divieto di assumere incarichi di governo e' stato commesso con abuso
dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo,
di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la
durata dell'incandidabilita' o del divieto e' aumentata di un terzo.
Art. 14
Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le disposizioni in materia di incandidabilita' del presente
testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 15
Disposizioni comuni
1. L'incandidabilita' di cui al presente testo unico opera anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
2. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce
i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la
limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante
dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea
dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di
sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata
dell'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il periodo di
tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilita' disciplinata dagli articoli 7, comma 1,
lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del
procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Per le incandidabilita' di cui ai Capi I e II, e per quelle di
cui ai Capi III e IV non gia' rinvenibili nella disciplina
previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica
alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura
penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a
quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilita' in fase di
ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i
ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di
incandidabilita' sopravvenuta, si applicano anche alle
incandidabilita', non derivanti da sentenza penale di condanna,
disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 17
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogati:
a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per
quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle
regioni;
c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto
periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32,
settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la
dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si
intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del
presente testo unico.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il
giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2012
06-01-2013 19:12
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