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Legge

Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attu...
Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32
Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE,
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (13G00069)
GU n.80 del 5-4-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento
europeo e delConsiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la dir
ettiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e
le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33
/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione
delle relazioni sull'attuazione pratica;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, e d in particolare
l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B, l'articolo 2, recante principi e criteri direttiv
i generali della delega legislativa, nonche' l'Allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell'articolo
1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la direttiva 89/391/CEE del Consi
glio concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il mi
glioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro;
Vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sull
a protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposi
zione all'amianto
durante il lavoro (seconda direttiva partic
olare ai sensi
dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE);
Vista la direttiva 91/383/CEE del Consiglio che c
ompleta le misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute
durante il lavoro dei lavoratori aventi un rappo
rto di lavoro a
durata determinata o un rapporto di lavoro interina
le;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio
riguardante le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute pe
r promuovere una
migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio relativ
a alla protezione
dei giovani sul lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consigl
io dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente p
er i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren
to e di Bolzano,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni p
arlamentari della
Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione parlame
ntare del Senato
della Repubblica non ha espresso il proprio pa
rere nei termini
prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europe
i e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti
;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Recepimento della direttiva 2007/30/
CE
e semplificazione della documentazio
ne
1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislati
vo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera
i) e' inserita la
seguente: «i-bis) redigere ogni cinque anni
una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE
del Consiglio e
delle altre direttive dell'Unione europea in mate
ria di salute e
sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Con
siglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le mo
dalita' previste
dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio».
2. La prima delle relazioni di cui all'articolo 6
, comma 8, lettera
i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, com
e introdotta dal
comma 1, relativa al periodo 2007-2012, e' predispo
sta entro il 30
giugno 2013.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devon
o derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblic
a. Le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono ai compi
ti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumenta
li e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta
to, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss
ervarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013
Avv. Antonino Sugamele

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