Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
GU n.80 del 5-4-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 9
7, 113 e 117 dellaCostituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amminis
trazioni», ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1 96;
Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati per
sonali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza u
nificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica ammi
nistrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali
Art. 1
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibili
ta' totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l
'attivita' delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizion
i in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attu
are il principio
democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di
imparzialita', buon andamento, responsabilita'
, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, inte
grita' e lealta'
nel servizio alla nazione. Essa e' condizione d
i garanzia delle
liberta' individuali e collettive, nonche' dei
diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministraz
ione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonc
he' le norme di
attuazione adottate ai sensi dell'articolo
48, integrano
l'individuazione del livello essenziale delle pr
estazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di traspare
nza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amminist
razione, a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dell
a Costituzione e
costituiscono altresi' esercizio della funzione
di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati de
ll'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 11
7, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
Art. 2
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto individua
no gli obblighi di
trasparenza concernenti l'organizzazione e l
'attivita' delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua
realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazion
e si intende la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e all
e regole tecniche
di cui all'allegato A, nei siti istituzionali
delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazio
ni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attivita'
delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiu
nque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza
autenticazione ed
identificazione.
Art. 3
Pubblicita' e diritto alla conoscibil
ita'
1. Tutti i documenti, le informazioni e i
dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normat
iva vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscer
li, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutiliz
zarli ai sensi
dell'articolo 7.
Art. 4
Limiti alla trasparenza.
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati perso
nali diversi dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'ar
ticolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugn
o 2003, n. 196,
comportano la possibilita' di una diffusione d
ei dati medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il loro tr
attamento secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la
rintracciabilita'
14-04-2013 23:57
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