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Legge

Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota,...
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.
MIISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di
sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione
quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli
sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059)
GU n.56 del 7-3-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2013
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto
legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007,
recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei
veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita',
riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali
veicoli»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per
autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413
del 9 marzo 2007;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n.
107;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da
quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in
circolazione;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25
ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro
rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e
dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata
ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per
carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali
dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il
«sistema ruota» puo' essere installato.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione
di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G,
quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti
originali o loro ricambi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del
costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti
2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive
replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita'
allo stesso.
Art. 3
Omologazione
1. La domanda di omologazione di un sistema ruota e' presentata,
presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1,
lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del
programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la
verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2
dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda informativa conforme
al modello di cui all'allegato A.
2. Ogni sistema ruota e' omologato, con eventuali estensioni di
omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in
relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, all'esito favorevole
della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri
e con le procedure riportate nell'allegato C.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema
ruota e' assegnato un numero di omologazione. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali
estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.
Art. 4
Caratteristiche generali del sistema ruota
richieste per l'omologazione
1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo
che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni
cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie
caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza,
nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di
invecchiamento cui e' esposto.
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del
veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o
modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero
di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo
della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di
caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore
del veicolo.
3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in
modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del
veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il
montaggio dei corrispondenti elementi originari.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il
costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico
nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie
all'installazione del sistema ruota.
Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota
1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi
dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla
ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi
all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le
disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del
regolamento n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento
del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n.
124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato
di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D,
nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota
sui veicoli
1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una
dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la
quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione
disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti
dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve
comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia'
previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella
documentazione di omologazione del veicolo.
Art. 7
Aggiornamento della carta di circolazione
1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di
circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le
modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui
l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del
veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore,
rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 8
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi ruota sono soggetti al
sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della
conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici 21 aprile 2009.
Art. 9
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono
soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale
solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di
circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il
quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico
nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure
non previste in sede di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota
prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono
parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2013
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 7-3-2013 ITALIANA Serie generale - n. 56
Art. 3, comma 1
Allegato A
Modello della scheda informativa
Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema ruota
1. Descrizione del sistema ruota:
1.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):………………………
1.2 Tipo (codice costruttore del sistema):……………………………………………………
1.3 Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del
tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la
marcatura della ruota.
2. Descrizione tecnica:
2.1. Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):………………………………
2.2. Designazione del profilo del cerchio:……………………………………
Offset della ruota:……………………………………………..
Precisazioni sul fissaggio delle ruote:……………………………
2.3. Coppia di serraggio per colonnette e dadi:…………………………
2.4. Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:…………………………………
2.5. Accessori necessari per il montaggio:…………………………………………
2.6. Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):…………….
2.7. Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):……………………….
2.8. Tipi di valvole adatte:……………………………………
2.9. Portata massima:……………………………
2.10. Pressione di gonfiaggio massima:………………………………………
2.11. Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:………
2.12. Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista
in dotazione originale del veicolo): ………………………..
2.13. Documentazione e controlli relativi all'equipaggiamento del veicolo al quale il sistema
ruota è destinato:
2.13.1 caratteristiche del veicolo;
2.13.2 ulteriori caratteristiche (UNECE 124 all. 10, par. 1.3);
2.13.3 istruzioni per il montaggio (UNECE 124 all. 10, par. 1.4);
2.13.4 requisiti supplementari (UNECE 124 all. 10, par. 2);
2.13.5 Verifiche supplementari come da allegato C (se ruota speciale);
2.14. Ruote campione rappresentative del tipo di sistema ruota necessarie per
l'esecuzione delle prove di laboratorio e/o verbali di prova redatti da idonei laboratori.
2.15. In caso di domanda di omologazione di una ruota identica il richiedente deve
comprovare alla autorità competente per l'omologazione che la ruota costituisce
effettivamente una “ruota sostitutiva identica” quale è definita dal regolamento UNECE
124.
2.16 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:
2.16.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
2.16.2 Tipo funzionale: ……………………..
2.16.3 Famiglia 1:……………….(elenco varianti/versioni)………………
2.16.4 Famiglia 2:……………….(elenco varianti/versioni)………………
2.16.5 Famiglia 3:……………….(elenco varianti/versioni)………………
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 7-3-2013 ITALIANA Serie generale - n. 56
Art. 3, comma 4
Allegato B
Modello del certificato di omologazione / estensione
Certificato riguardante
IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. ...............
Omologazione n. ………….. Estensione n. …………
emessa da (denominazione dell'amministrazione): .................................. ..........
1. Costruttore del sistema ruota: ....................................................................................
2. Designazione del tipo di ruota:.....................................................................
Categoria della ruota (sostitutiva/speciale):....................................
Materiali impiegati: ...........................................................................................
Metodo di produzione: ......................................................................
Designazione del profilo del cerchio: .................................................
Offset della ruota: ...................................................................
Fissaggio della ruota: ..............................................................
Portata massima: .........................................................
3. Indirizzo del costruttore del sistema: ..........................................................
4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:.......................
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: ...............
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:.............
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ..............................
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ...................................
9. Osservazioni: .............................................................................................
10. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata........................................
11. Se del caso, motivi dell'estensione: ....................................................................
12 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
12.2 Tipo funzionale:……………
12.3 Famiglia 1:……………….(elenco varianti/versioni)………………
12.4 Famiglia 2:……………….(elenco varianti/versioni)………………
12.5 Famiglia 3:……………….(elenco varianti/versioni)………………
13. Luogo: ................................................................................................................
14. Data: ................................................................................................................
15. Firma/Nome: ..................................................................................................
16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e
che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei
documenti può essere ottenuta su richiesta.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 7-3-2013 ITALIANA Serie generale - n. 56
Art. 3, comma 2
Allegato C
PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA RUOTA
AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE
1. Requisiti Generali
I sistemi ruote devono:
1.1 essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (Direttive e
regolamenti CE ed UNECE) e per la circolazione stradale (Codice della Strada);
1.2 soddisfare l'equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le
misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo.
Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ± 2% della
circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli
pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato
tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre
l'1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del
veicolo;
1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima
larghezza degli pneumatici previsti in origine;
1.4 soddisfare, in particolare, l'allegato 10 del Regolamento UNECE 124;
1.5 rispettare quanto previsto dagli standard tecnici vigenti (CUNA o ETRTO) in termini di
accoppiamento ruota-pneumatico.
Inoltre:
1.6 se il veicolo è dotato di ruota d'emergenza, il costruttore del sistema deve garantire la
possibilità di montaggio di tale ruota quando sul veicolo è montato il sistema stesso”;
2. Prove
La verifica di idoneità di un sistema ruota è effettuata attraverso le prove di seguito
descritte.
2.1 Conformità al Regolamento UNECE 124
2.1.1. Le ruote del sistema oggetto di omologazione devono soddisfare i requisiti e le
prescrizioni del Regolamento UNECE 124. Le ruote speciali sono soggette alle
medesime prove e prescrizioni previste per le ruote replica parziale dallo stesso
Regolamento UNECE 124.
2.2 Prove supplementari
Per i sistemi nei quali siano presenti ruote speciali debbono essere soddisfatte le
seguenti verifiche.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 7-3-2013 ITALIANA Serie generale - n. 56
2.2.1 Veicolo di prova
Un veicolo, considerato rappresentativo per il tipo per il quale viene richiesta una
omologazione di un sistema ruota, deve essere equipaggiato con tale sistema.
2.2.2 Verifiche statiche
2.2.2.1 la variazione di carreggiata, fermo restando i vincoli di cui all'art. 6, comma 2 del
presente regolamento, non deve essere inferiore di 2 mm rispetto al minimo valore
originario del veicolo e non deve essere superiore più del 2% rispetto al valore originario
massimo del veicolo, a condizione che gli pneumatici non sporgano dal profilo originario
esterno della carrozzeria
2.2.2.2 fermo restano quanto prescritto all'allegato 10 del Regolamento UNECE 124, Il
profilo interno della ruota dovrà essere tale da mantenere, rispetto ai componenti interni –
freni / sospensioni / carrozzeria – una distanza minima non inferiore a quella delle
combinazioni ruote/pneumatici originali del veicolo.
2.2.2.3 Gli pneumatici facenti parte del «sistema ruota», necessariamente di tipo
omologato secondo le pertinenti norme CE o UNECE, dovranno avere caratteristiche
uguali o superiori a quelle minime previste in omologazione dal costruttore del veicolo, in
particolare per quanto concerne:
- indice di carico;
- indice di velocità;
- pressione di gonfiaggio (standard ETRTO)
2.2.3 Prove dinamiche
2.2.3.1 Prove per rilievo ingombri ruota
Avvertenza: Le prove di ingombro non sono richieste qualora l'ingombro della sezione
trasversale del sistema ruota, compreso lo pneumatico proposto rientra nella sagoma degli
ingombri ricavata dalle possibili combinazioni ruote-pneumatici omologati in origine dal
costruttore del veicolo.
2.2.3.1.1 Preparazione del veicolo: sulle parti attigue agli pneumatici deve essere
interposto uno strato di materiale plastico con spessore di almeno 15 mm nelle zone di
ingombro degli pneumatici stessi. Le prove sono superate se, durante l'esecuzione delle
manovre in seguito descritte, lo strato di materiale plastico non viene asportato per
contatto con gli pneumatici per uno spessore pari o superiore al minimo tra 5 mm e la
differenza tra la sezione dello pneumatico reale utilizzato per la prova e la sezione dello
pneumatico “max in service” tratto da ETRTO
2.2.3.1.2 Steering Pad
La prova deve essere effettuata 2 volte: prima con ruote sterzate a sinistra e poi a destra,
nel seguente modo:
- condurre il veicolo ad una velocità tale da raggiungere il limite dell'aderenza con DVOL:
0°, 45°, 90° e 180° e fondo scatola guida;
- fermare il veicolo agendo sul pedale del freno con le ruote completamente sterzate.
L'azionamento del freno deve essere un “colpo di freno”, senza far intervenire l'ABS.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 7-3-2013 ITALIANA Serie generale - n. 56
2.2.3.1.3 Steering Pad in retromarcia
La prova deve essere effettuata 2 volte: prima con ruote sterzate a sinistra e poi a destra,
nel seguente modo:
- spuntare in retromarcia con DVOL: 0°, 45°, 90° e 180° e fondo scatola guida;
- agire sul pedale del freno entro i primi due secondi, fermando il veicolo con le ruote
completamente sterzate. L'azionamento del freno deve essere un “colpo di freno”, senza
far intervenire l'ABS.
2.2.3.1.4 Salita sul marciapiede in marcia avanti (altezza gradino = 115 mm)
La prova deve essere ripetuta sterzando prima a sinistra e poi a destra, secondo le
seguenti modalità:
- posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m;
- portare il veicolo alla minima velocità possibile in prima marcia;
- salire sul marciapiede diagonalmente con le ruote completamente sterzate e subito dopo
frenare fermando la vettura
2.2.3.1.5. Salita sul marciapiede in retromarcia (altezza gradino = 115 mm)
Ripetere la prova sterzando prima a sinistra e poi a destra, operando le seguenti manovre:
- posizionare il veicolo parallelamente al marciapiede ad una distanza di circa 2,5 m;
- portare il veicolo alla minima velocità possibile in retromarcia;
- salire sul marciapiede con le ruote completamente sterzate e subito dopo frenare
fermando la vettura.
2.2.3.1.6 Discesa dal gradino (altezza gradino = 150 mm)
Portare il veicolo alla velocità minima possibile in prima marcia. Scendere dal gradino, di
profilo adeguato, con entrambe le sospensioni. La prova va eseguita a ruote dritte.
2.2.3.1.7. Onde lunghe: percorso sinusoidale simmetrico su specifica pista
Portare il veicolo alla velocità adeguata alle caratteristiche d'ingombro della vettura
(velocità consigliata 50 km/h); percorrere le onde lunghe alla velocità precedentemente
impostata. La velocità del veicolo deve essere tale da garantire il tamponamento in
compressione della sospensione anteriore.
2.2.3.1.8 Onde lunghe: percorso sinusoidale asimmetrico su specifica pista;
Il veicolo deve transitare con un lato sul percorso sinusoidale e l' altra sul percorso piano;
poi ripetere l' azione nel senso di marcia opposto, in modo da interessare l'altro lato del
veicolo:
- portare il veicolo alla velocità adeguata alle caratteristiche d'ingombro della vettura
(velocità consigliata 50 km/h);
- percorrere le onde lunghe a velocità costante precedentemente impostata. La velocità
della vettura deve essere tale da garantire il tamponamento in compressione della
sospensione anteriore;
2.2.3.1.9 Percorso sconnesso ed accidentato (10 KM)
- Eseguire una prova su una strada caratterizzata da pavimentazione accidentata ( es.
pavè, presenza di buche, rotaie ferrotranviarie, etc.) con velocità compresa tra i 30 e gli
80 km/h. La scelta della strada di prova deve essere convalidata dal servizio tecnico.
Nota: nel caso in cui nell'esecuzione di una o di tutte le prove, indicate dal punto 2.2.3.1.4
al punto 2.2.3.1.6, parti della carrozzeria del veicolo o parti della sottoscocca urtano contro
il marciapiede, le stesse prove possono essere omesse se risultano analogamente non
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eseguibili con il medesimo veicolo equipaggiato con le possibili combinazioni ruotepneumatici
originarie (previste in omologazione).
2.2.3.2 Prova di comportamento su strada
Il costruttore del sistema ruota effettua uno specifico programma di prova su strada. Il
programma deve essere descritto nella domanda di omologazione, di cui all'art. 3 del
presente regolamento. Lo scopo precipuo delle prove previste nel programma è quello di
valutare, oltre all'allentamento della coppia di serraggio delle colonnette, gli effetti del
sistema sul veicolo nel suo uso ordinario ed individuare eventuali anomalie di
comportamento del veicolo stesso.
L'autorità che concede l'omologazione può prescrivere variazioni o integrazioni del
programma,
Il programma di prova presuppone l'equipaggiamento del veicolo con sensori di
temperatura posti nelle zone ritenute critiche per lo smaltimento del calore e deve essere
caratterizzato almeno dalle seguenti fasi:
a) montaggio del sistema ruota sul veicolo e misura della coppia di serraggio delle
colonnette;
b) percorso di 200 km ad andatura di normale utilizzatore su strade caratterizzate da curve
e saliscendi;
c) rilevazione della coppia di serraggio delle colonnette; il decadimento medio deve essere
inferiore al 20%;
d) senza ripristinare il tiro sulle colonnette, percorso misto di 15 km con ripetute frenate in
modo da mantenere la temperatura dei dischi freno anteriori con valori che vanno dai 350
ai 400°C;
e) percorso di 72 km con ripetute curve a raggio molto stretto e con un tratto di circa 9 km
caratterizzato da fondo sconnesso (es. buche, pavè, etc.);
A fine prova il tiro delle colonnette deve presentare un decadimento medio inferiore al
30%.
Il report sugli esiti della prova di comportamento è consegnato dal costruttore del sistema
ruota al Servizio Tecnico.
2.2.3.3 Frenatura ABS su tre fondi: asciutto, bagnato e aderenza differenziata
destra/sinistra, al fine di verificare l'equilibrio e la stabilità a seguito della modifica
dell'offset.
2.2.3.4 Prova secondo standard ISO 3888-2 (prova dell'Alce): il comportamento deve
risultare pari oppure migliorativo rispetto a quello registrato con gli pneumatici omologati in
origine dal costruttore del veicolo.
2.3 Verifiche e prove di in applicazione delle norme di omologazione del veicolo
Il servizio tecnico valuta l'eventuale influenza del sistema ruota sull'originaria conformità
alle norme in seguito elencate ed, in caso affermativo, procede alla relative verifiche in
conformità alle medesime norme:
2.3.1 Regolamento ECE 13H: verifica sistemi attivi (ESC)
2.3.2 Direttiva 2005/11/CE: pneumatici verifica carichi/velocità
2.3.3 Direttiva 94/78/CE: parafanghi – catene
2.3.4 Direttiva 2007/15/CE: sporgenze esterne
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Art. 5, comma 3
Allegato D
MODELLO CERTIFICATO DI CONFORMITA'
PER SISTEMA RUOTA
LOGO DEL COSTRUTTORE DEL SISTEMA
Il sottoscritto……………………………………. in qualità di ………………………….……...
della ditta/società ……………………………………. con sede in……………………………
CERTIFICA
che il sistema ruota sotto indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la motorizzazione, con certificato n.
…………………………………del ……../………/………...
SISTEMA RUOTA COMPOSTO DA:
- RUOTA (n. identificazione, estremi di omologazione, marcatura di cui al par. 5 del Reg.
124 UN/ECE) …………………………………………………………………………………..
(eventuali)
- PNEUMATICI (designazione dimensionali) …………………………
- Adattatore/distanziali (descrizione) …………………………………..
- Viti o dadi di fissaggio (descrizione) . ………………………………..
􀀃
Certificato n. ………………………………del ……./……./………..
Firma
…………………………………[1]
(1) sottoscrizione della domanda da parte di persona autorizzata
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Art. 6, comma 1
Allegato E
Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema ruota
Carta intestata o timbro della Ditta
Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………..il ………………………
residente a …………………………….via ………………………….in qualità di
………………………………della Ditta ………………con sede in
…………………………………… partiva IVA o C.F. …………………………….
Iscritta alla . ……………………………………N. …..
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:
- di aver installato sul veicolo targato ……………. …telaio n. ……………………… il
sistema ruote individuato dal numero di omologazione …………………………. e costituito
dai seguenti elementi:
1) ………………………………
2) ……………………………..
3) ……………………………..
………………………………..
- che l'installazione è stato effettuata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle
prescrizioni fornite dal costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del
veicolo(1).
Si allega alla presente copia del documento di identità (se la firma non è stata depositata
presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile).
Luogo e data firma (per esteso e leggibile)
(1) cancellare “e di quelle del costruttore del veicolo” se non ricorre
Avv. Antonino Sugamele

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