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Legge

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Minist...
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 concernente la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica.
DECRETO DEL PRESIDETE DEL COSIGLIO DEI MIISTRI 28 gennaio 2013, n. 17
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 concernente la disciplina del
concorso di accesso alla carriera diplomatica. (13G00053)
GU n.44 del 21-2-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008. n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso
alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare,
l'articolo 99-bis del suddetto decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11004 espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
22 novembre 2012;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di
prevedere che una parte delle domande della prova attitudinale abbia
carattere internazionale, ovvero possa riguardare casi concreti di
diritto internazionale, ed il conseguente aumento della durata della
stessa, sulla considerazione che l'attitudine del candidato a
svolgere l'attivita' diplomatica deve essere accertata attraverso
valutazioni attinenti ad una preparazione generale ed alla capacita'
di analisi e di logicita' del ragionamento, per la cui dimostrazione
si ritiene sufficiente la durata di un'ora della prova attitudinale e
che la conoscenza del diritto internazionale costituisce oggetto
della prova di concorso;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale e'
volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita'
diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle
materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla
capacita' di logicita' del ragionamento. La prova attitudinale non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta
multipla della durata di un'ora.
3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al
comma 2 e' determinato da apposita disposizione del bando di
concorso.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui
all'articolo 10, i candidati che abbiano risposto correttamente ad
almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta
multipla della prova attitudinale.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
societa' specializzate in selezione del personale.».
2. All'articolo 14, comma 4, le parole «e di un'ora per la
relazione sintetica» sono soppresse.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 gennaio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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