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Legge

Regolamento concernente la gestione della
Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
MIISTERO DELL'ECOOMIA E DELLE FIAZE
DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16
Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori
inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (13G00048)
GU n.43 del 20-2-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2013
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, che istituisce un'apposita sezione per gli
iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto
incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita'
di tale tipo in una societa' di revisione legale per tre anni
consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano richiesta;
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che demanda ad un regolamento, da
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione
nazionale per la societa' e la borsa, la definizione delle modalita'
di funzionamento di detta sezione ed in particolare delle modalita'
di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei
revisori legali «inattivi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione
digitale»;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di
potenziamento ed estensione dei servizi telematici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che in
data 30 luglio 2012 ha formulato, ai sensi del citato articolo 8,
comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere
favorevole in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre
2012;
Vista la nota del 19 novembre 2012, n. 10579, con la quale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, lo schema del presente regolamento e' stato trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione
della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni
per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e
aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
Art. 2
Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei
revisori legali
1. E' istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d'ora in
poi denominata «Sezione inattivi».
Art. 3
Iscrizione nella Sezione inattivi
1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi:
a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non
hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non
hanno collaborato ad un'attivita' di revisione legale in una societa'
di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera q) del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi.
2. Sono altresi' iscritti nella Sezione inattivi i soggetti
iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1
per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione
istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione
nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di
revisione legale o attivita' di cui al precedente comma 1 lettera b).
Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della
Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro
90 giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 4
Prima iscrizione del revisore
1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro
sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare
nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico
di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad
un'attivita' di revisione legale presso una societa' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il
revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno
formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro e' esonerato
da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in
materia di formazione per i revisori inattivi.
Art. 5
Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' comunicazione ai
soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e
b), dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione
inattivi.
2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che
il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea
documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia
e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi.
3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi
all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione
del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa' di
revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un
incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti
a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle
finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalita' e i
termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore inattivo
non puo' comunque assumere un incarico di revisione legale o
collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale
presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi
formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.
Capo II
Formazione revisori inattivi
Art. 6
Formazione del revisore inattivo
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia
preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento
professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione
legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al
fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze
professionali necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di
revisore legale.
2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al
programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' tenuto al pagamento
del contributo annuale per la formazione il cui importo e' stabilito
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7
Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella
Sezione inattivi
1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore
inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve
prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a
distanza con modalita' telematiche, la cui partecipazione sia
documentabile, della durata minima di 60 ore.
2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto
argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' le norme di aggiornamento
professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere
svolti in conformita' a specifici programmi definiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano
partecipato volontariamente al programma di formazione previsto
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il
corso di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione
inattivi, disposto d'ufficio ovvero a seguito di richiesta del
soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il
revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi e' esonerato
dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli
articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale
entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e
aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di
effetti.
Art. 8
Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi e' tenuto al
versamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, comma 8,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori
legali non sono assoggettati:
a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) al controllo della qualita', di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei
costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 2;
d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei
costi relativi al controllo qualita'.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Rinvio alle norme in materia di formazione continua
1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al
Registro dei revisori legali si rinvia a quanto previsto dal
Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
Art. 10
Comunicazioni
1. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al
presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi
atti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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