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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italian...
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo.
LEGGE 30 novembre 2012, n. 241
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a
Ulan Bator l'11 settembre 2003. (13G00011)
GU n.11 del 14-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre
2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione
stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutate nell'importo di 7.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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