Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino
LEGGE 7 febbraio 2013, n. 15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei
titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e
nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi,
con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. (13G00051)
GU n.43 del 20-2-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi
universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica
di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati,
fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013
Accordo
Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San
Marino ai fini del proseguimento degli studi.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la legge 18
ottobre 1984, n. 760, con la quale e' stato ratificato l'Accordo del
28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei
titoli di studio;
Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al
riconoscimento dei titoli accademici;
Desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative,
l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;
Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali e' stato concordato
dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III
sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di
esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo
italo-sammarinese;
Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo
1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con
legge sammarinese del 25 ottobre 1939, n. 18;
Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo
di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;
Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di
dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di
Ingegneria Economico-Gestionale dell'Universita' degli studi della
Repubblica di San Marino;
Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e
di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la
collaborazione in quello universitario;
Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei
due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Universita'
dell'altro Stato;
Consapevoli delle affinita' tra i due Stati, della comune storia,
della contiguita' territoriale, delle relazioni e degli ottimi
rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinita' tra i
due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa
formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in
materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento
accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il
riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi
titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il
proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e
relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche
accademiche nell'altro Paese.
Art. 1.
Ambito di validita'
Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle
Universita', Politecnici, Istituti Universitari, statali e non
statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati
nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore
universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B.
Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli
eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti
autorita' dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.
Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo,
esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di
cui agli allegati.
Art. 2.
Uso della qualifica accademica
Nel presente Accordo l'espressione «titolo» indica qualsiasi titolo
finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un
ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione
universitaria e' autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.
L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti
che rilascia il titolo avente valore accademico.
L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene
riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.
Art. 3.
Individuazione di titoli
di livello corrispondente
Per l'accesso ai corsi di livello successivo, e' riconosciuta la
corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle
Istituzioni universitarie delle due Parti, quale indicata nella
seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze
nei percorsi formativi.
Repubblica Repubblica di
italiana San Marino
Livelli Livelli
1° Livello 1° Livello
Laurea Laurea
2° Livello
Laurea Magistrale 2° Livello
Diploma di Laurea ex lege Laurea
n. 341/1990 (durata del corso da 4 a Magistrale
6 anni secondo le discipline)
3° Livello 3° Livello
Dottorato di Ricerca (durata minima Dottorato di
3 anni) Ricerca
Art. 4.
Riconoscimento di periodi di studio e di esami
Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle
due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi
secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento
dell'eventuale esame di idoneita' al corso universitario qualora
fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.
Art. 5.
Riconoscimento di certificati,
di periodi di studio e di esami
Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di
studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria
dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i
certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi
di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a
insegnamenti di contenuto corrispondente.
Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le
Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata
certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio
sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio
svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di
accoglienza.
Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti
didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non
siano stati gia' superati nell'Istituzione universitaria di origine.
Art. 6.
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di
livello successivo
La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di
crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle
due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli
studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, e' di competenza
dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che puo' richiedere
eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare
crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi
prescelto.
Art. 7.
Uso del titolo accademico
Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione
universitaria di una delle due Parti contraenti e' autorizzato a
fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla
Legislazione dello Stato nel quale e' stato conferito.
L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel
Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa
vigente in materia nel Paese ospitante.
Art. 8.
Convenzioni interuniversitarie
Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le
convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni
universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con
il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validita' in entrambi
i Paesi.
Art. 9.
Corretta interpretazione
La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo e'
assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle
due Parti.
Art. 10.
Periodo di validita' ed entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della data di conferma della ricezione della
seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate
ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive
procedure interne.
Il presente Accordo ha validita' per un periodo di tempo illimitato
a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie
diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica
all'altra Parte.
Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali,
ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
L'Ambasciatore d'Italia a San Marino
Marini
Per il Governo
della Repubblica di San Marino
Il Segretario di Stato per l'istruzione
e la cultura, universita'
e politiche giovanili
Morri
Allegato A
UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI
Universita' Politecnica delle Marche ANCONA
Universita' degli Studi «Aldo Moro» di BARI
Politecnico di BARI
Universita' degli Studi del Sannio BENEVENTO
Universita' degli Studi di BERGAMO
Universita' degli Studi di BOLOGNA
Universita' degli Studi di BRESCIA
Universita' degli Studi di CAGLIARI
Universita' degli Studi di CAMERINO
Universita' degli Studi del Molise CAMPOBASSO
Universita' degli Studi di CASSINO
Universita' degli Studi di CATANIA
Universita' degli Studi «Magna Græcia» di CATANZARO
Universita' degli Studi «G. D'Annunzio» CHIETI-PESCARA
Universita' degli Studi della Calabria COSENZA
Universita' degli Studi di FERRARA
Universita' degli Studi di FIRENZE
Universita' degli Studi di FOGGIA
Universita' degli Studi di GENOVA
Universita' degli Studi di L'AQUILA
Universita' degli Studi del Salento LECCE
Universita' degli Studi di MACERATA
Universita' degli Studi di MESSINA
Universita' Statale di MILANO
Universita' degli Studi Bicocca di MILANO
Politecnico di MILANO
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia MODENA
Universita' degli Studi «Federico II» di NAPOLI
Seconda Universita' degli Studi di NAPOLI
Universita' degli Studi «Parthenope» NAPOLI
Universita' l'«Orientale» di NAPOLI
Universita' degli Studi di PADOVA
Universita' degli Studi di PALERMO
Universita' degli Studi di PARMA
Universita' degli Studi di PAVIA
Universita' degli Studi di PERUGIA
Universita' per stranieri di PERUGIA
Universita' degli Studi di PISA
Universita' della Basilicata POTENZA
Universita' degli Studi «Mediterranea» di REGGIO CALABRIA
Universita' degli Studi «La Sapienza» ROMA
Universita' degli Studi «Tor Vergata» ROMA
Universita' degli Studi «Roma TRE» ROMA
Universita' degli Studi di Roma «Foro Italico» ROMA
Universita' degli Studi di SALERNO
Universita' degli Studi di SASSARI
Universita' degli Studi di SIENA
Universita' per stranieri di SIENA
Universita' degli Studi di TERAMO
Universita' degli Studi di TORINO
Politecnico di TORINO
Universita' degli Studi di TRENTO
Universita' degli Studi di TRIESTE
Universita' degli Studi di UDINE
Universita' degli Studi «Carlo Bo» di URBINO
Universita' dell'Insubria VARESE
Universita' degli Studi «Ca' Foscari» VENEZIA
Universita' IUAV di VENEZIA
Universita' del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» VERCELLI
Universita' degli Studi di VERONA
Universita' degli Studi della Tuscia VITERBO
UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI
«Guglielmo Marconi» ROMA
«TEL.M.A.» ROMA
«Leonardo da Vinci» TORREVECCHIA
TEATINA (CH)
«Uninettuno» ROMA
«Italian University Line» FIRENZE
«e-Campus» NOVEDRATE(COMO)
Giustino Fortunato BENEVENTO
«Pegaso» NAPOLI
«Universita' Telematica San Raffaele Roma» ROMA
(cambio di denominazione della UNITEL - Milano)
«Universitas Mercatorum» ROMA
«Universita' delle scienze umane» (UNISU) «N. Cusano» ROMA
UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A
RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE
Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta
AOSTA
Libera Universita' Mediterranea «Jean Monnet» CASAMASSIMA (BA)
Libera Universita' di BOLZANO
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC) CASTELLANZA
(VA)
Universita' Cattolica del Sacro Cuore MILANO
Universita' Luigi Bocconi MILANO
Universita' Vita-Salute San Raffaele MILANO
Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM MILANO
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa NAPOLI
Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) «G.
Carli» ROMA
Libera Universita' «Maria SS. Assunta» LUMSA ROMA
Libera Universita' «Campus bio-medico» ROMA
Libera Universita' degli Studi «San Pio V» ROMA
Libera Universita' della Sicilia Centrale «Kore» ENNA
Universita' degli Studi Europea ROMA
Universita' degli Studi di Scienze Gastronomiche POLLENZO (CN)
Universita' per Stranieri «Dante Alighieri» REGGIO CALABRIA
Aggiornato maggio 2011
Allegato B
Universita' degli Studi della Repubblica di San Marino SAN MARINO
07-03-2013 19:49
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