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Legge

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi membri,...
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi membri, da una parte, e la Repubblica di Corea
LEGGE 30 novembre 2012, n. 240
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i
suoi membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra,
fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. (13G00010)
GU n.9 del 11-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10
maggio 2010.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2012
Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
L'Unione europea, in seguito denominata «Unione»,
e
il Regno del Belgio,
la Repubblica di Bulgaria,
la Repubblica Ceca,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica di Estonia,
l'Irlanda,
la Repubblica ellenica,
il Regno di Spagna,
la Repubblica francese,
la Repubblica italiana,
la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania,
il Granducato di Lussemburgo,
la Repubblica di Ungheria,
Malta,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica D'Austria,
la Repubblica di Polonia,
la Repubblica portoghese,
la Romania,
la Repubblica di Slovenia,
la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati
membri»,
da una parte, e
la Repubblica di Corea,
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente «Parti»,
Considerando i tradizionali vincoli di amicizia e i legami
storici, politici ed economici che le uniscono;
Rammentando l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra
la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
Repubblica di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre
1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001;
Tenendo conto del rapido processo mediante il quale l'Unione
europea sta acquisendo la propria identita' nella politica estera e
nei settori della sicurezza e della giustizia;
Consapevoli del ruolo e delle responsabilita' sempre maggiori che
la Repubblica di Corea assume in seno alla comunita' internazionale;
Sottolineando l'ampia natura delle loro relazioni e l'importanza
di un impegno costante per preservarne la coerenza generale;
Confermando il desiderio di mantenere e sviluppare il loro
regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni;
Esprimendo la comune volonta' di elevare le loro relazioni al
livello di partenariato rafforzato, in particolare nei settori
politico, economico, sociale e culturale;
Determinate, a questo riguardo, a consolidare, approfondire e
diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse a
livello bilaterale, regionale e mondiale e su basi di parita',
rispetto della sovranita', non discriminazione e mutui vantaggi;
Riaffermando il loro fermo impegno al rispetto dei principi
democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti
internazionali in materia di diritti umani, nonche' dei principi
dello Stato di diritto e del buon governo;
Riaffermando la loro determinazione a lottare contro i crimini
gravi di rilevanza internazionale e la convinzione che si debba
assicurare l'effettivo perseguimento dei crimini piu' gravi di
rilevanza internazionale adottando provvedimenti a livello nazionale
e rafforzando la cooperazione internazionale;
Considerando che il terrorismo e' una minaccia per la sicurezza
mondiale, auspicando d'intensificare il dialogo e la cooperazione
nella lotta contro il terrorismo, conformemente agli strumenti
internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il
rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono le
basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;
Concordando nel ritenere che la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave
minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l'impegno
della comunita' internazionale nella lotta contro tale
proliferazione, tradottosi nell'adozione delle pertinenti convenzioni
e risoluzioni internazionali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare
il dialogo e la cooperazione in questo settore;
Riconoscendo la necessita' di una maggiore cooperazione nel
settore della giustizia, liberta' e sicurezza;
Rammentando a tale riguardo che le disposizioni dell'accordo
rientranti nell'ambito di applicazione della parte III, titolo V del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno
Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto
parte dell'Unione europea, fino al momento in cui l'Unione europea
notifichi alla Repubblica di Corea che l'uno o l'altro di tali Stati
e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea,
conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la
Danimarca, conformemente al pertinente protocollo allegato ai
suddetti trattati;
Riconoscendo il loro desiderio di promuovere lo sviluppo
sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
Esprimendo l'impegno a garantire un livello elevato di tutela
ambientale e la determinazione a cooperare nella lotta contro il
cambiamento climatico;
Rammentando il loro sostegno a un'equa globalizzazione e agli
obiettivi di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro
dignitoso per tutti;
Riconoscendo che gli scambi e i flussi d'investimenti fra le
Parti hanno prosperato sulla base di un sistema commerciale
disciplinato da regole mondiali sotto l'egida dell'Organizzazione
mondiale per il commercio (OMC);
Desiderose di assicurare le condizioni necessarie e di dare
impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e
degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l'altro
istituendo una zona di libero scambio;
Concordi sull'esigenza di profondere sforzi collettivi in
risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i
crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle
armi di distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento
climatico, l'insicurezza in materia di energia e risorse, la poverta'
e la crisi finanziaria;
Determinate a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco
interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il
rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione delle
armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito in
armi leggere e di piccolo calibro, l'adozione di provvedimenti contro
i crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale, la
lotta contro il terrorismo, la cooperazione nelle organizzazioni
regionali e internazionali, il commercio e gli investimenti, il
dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la
fiscalita', le dogane, la politica della concorrenza, la societa'
dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i
trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei
consumatori, la salute, l'occupazione e gli affari sociali,
l'ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico,
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l'ambiente
marino e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la cultura,
l'informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media,
l'istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la
protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro le
droghe illecite, la lotta contro la criminalita' organizzata e la
corruzione, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalita'
informatica, l'attivita' di contrasto, il turismo, la societa'
civile, la pubblica amministrazione e le statistiche;
Consapevoli dell'importanza di agevolare la partecipazione alla
cooperazione dei singoli e delle entita' direttamente interessati, in
particolare gli operatori economici e gli organismi che li
rappresentano;
Riconoscendo l'opportunita' che ciascuna delle Parti promuova il
ruolo e il profilo dell'altra nella propria regione e di promuovere i
contatti personali fra le Parti;
Hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Fondamento e campo di applicazione
Art. 1.
Fondamento della cooperazione
1. Le Parti confermano il loro impegno al rispetto dei principi
democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e dello
Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti
umani e delle liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti
internazionali in materia di diritti umani, che riflettono il
principio dello Stato di diritto, e' alla base delle politiche
interna e internazionale di entrambe le Parti e costituisce un
elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le Parti confermano la loro fedelta' alla Carta delle Nazioni
Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi.
3. Le Parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo
sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e la crescita
economica, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo concordati a livello internazionale e a cooperare per
affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolar modo il
cambiamento climatico.
4. Le Parti riaffermano la propria adesione ai principi del buon
governo e della lotta contro la corruzione, in particolare tenendo
conto dei loro obblighi internazionali.
5. Le Parti sottolineano il comune attaccamento al carattere
globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento della coerenza
generale a tale riguardo.
6. Le Parti convengono di elevare le loro relazioni al livello di
partenariato rafforzato e di sviluppare i settori di cooperazione ai
livelli bilaterale, regionale e mondiale.
7. L'attuazione del presente accordo tra Parti animate da
rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi del dialogo,
del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo,
del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
Art. 2.
Obiettivi della cooperazione
1. Per rafforzare la loro cooperazione, le Parti s'impegnano a
intensificare il dialogo politico e a migliorare ulteriormente le
loro relazioni economiche, mirando in particolare a:
a) convenire una visione futura per il rafforzamento del
partenariato e sviluppare progetti comuni volti ad attuare tale
visione;
b) condurre un regolare dialogo politico;
c) promuovere gli sforzi collettivi in tutti i consessi e le
organizzazioni regionali e internazionali competenti per dare
risposta alle questioni di portata mondiale;
d) promuovere la cooperazione economica nei settori di
reciproco interesse, compresa la cooperazione scientifica e
tecnologica, allo scopo di diversificare gli scambi a reciproco
vantaggio;
e) incentivare la cooperazione tra imprese agevolando gli
investimenti da entrambi i lati e promuovendo una migliore
comprensione reciproca;
f) rafforzare la partecipazione rispettiva di ciascuna Parte ai
programmi di cooperazione aperti all'altra;
g) promuovere il ruolo e il profilo dell'altra Parte nella
propria regione attraverso vari mezzi, compresi gli scambi culturali,
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e l'istruzione;
h) promuovere i contatti personali e la comprensione.
2. Sulla base del loro partenariato consolidato e dei loro valori
comuni, le Parti convengono di sviluppare la cooperazione e il
dialogo su tutte le questioni d'interesse comune, mirando in
particolare a:
a) rafforzare il dialogo politico e la cooperazione, in
particolare per quanto riguarda i diritti umani, la non
proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere e
di piccolo calibro, i crimini piu' gravi di rilevanza per la
comunita' internazionale e la lotta contro il terrorismo;
b) rafforzare la cooperazione in tutti i settori di reciproco
interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e assicurare le
condizioni per un incremento sostenibile degli scambi e investimenti
tra le Parti a reciproco vantaggio;
c) rafforzare la cooperazione nel settore economico, in
particolare per quanto riguarda il dialogo sulla politica economica,
la cooperazione tra imprese, la fiscalita', le dogane, la politica
della concorrenza, la societa' dell'informazione, la scienza e la
tecnologia, l'energia, i trasporti, la politica dei trasporti
marittimi e la politica dei consumatori;
d) rafforzare la cooperazione nel settore dello sviluppo
sostenibile, in particolare per quanto riguarda la salute,
l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente e le risorse naturali,
il cambiamento climatico, l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
silvicoltura, l'ambiente marino e la pesca e gli aiuti allo sviluppo;
e) rafforzare la cooperazione nei settori della cultura,
dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisivi e media
e dell'istruzione;
f) rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia,
liberta' e sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo Stato di
diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali,
la migrazione, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la
criminalita' organizzata e la corruzione, la lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta
contro la criminalita' informatica e l'attivita' di contrasto;
g) rafforzare la cooperazione in altri settori d'interesse
comune, in particolare il turismo, la societa' civile, la pubblica
amministrazione e le statistiche.
TITOLO II
Dialogo politico e cooperazione
Art. 3.
Dialogo politico
1. L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare
dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si
svolge secondo le procedure concordate tra la Repubblica di Corea e
l'Unione europea.
2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
a) sottolineare l'impegno delle Parti a favore della democrazia
e del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali;
b) promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o
regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre
organizzazioni internazionali;
c) intensificare le consultazioni politiche su questioni di
sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il
disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e
il trasferimento internazionale di armi convenzionali;
d) riflettere sulle principali questioni internazionali
d'interesse comune intensificando lo scambio d'informazioni
pertinenti tra le Parti e nei consessi internazionali;
e) intensificare le consultazioni su questioni di particolare
interesse per i paesi delle regioni dell'Asia-Pacifico ed europea, al
fine di promuovere la pace, la stabilita' e la prosperita' in
entrambe le regioni.
3. Il dialogo tra le Parti avviene tramite contatti, scambi e
consultazioni, in particolare nelle seguenti forme:
a) incontri di vertice a livello di capi di Stato e di governo
ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario;
b) consultazioni annuali a livello ministeriale in sedi da
concordarsi tra le Parti;
c) incontri informativi sui principali sviluppi internazionali
e nazionali a livello di alti funzionari;
d) dialoghi settoriali su questioni d'interesse comune;
e) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e
l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.
Art. 4.
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le Parti considerano la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di attori
statali e non statali, una delle piu' gravi minacce per la stabilita'
e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire
alla lotta contro proliferazione delle armi di distruzione di massa e
dei relativi vettori tramite la piena attuazione dei rispettivi
obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e non proliferazione
e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti
convengono che questa disposizione costituisce un elemento
fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla
lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e
dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare o
aderire, secondo il caso, e attuare integralmente tutti gli altri
strumenti internazionali pertinenti;
b) l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo
delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati,
inclusi controlli sugli utilizzatori finali e adeguate sanzioni
civili e penali in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Le Parti convengono che il dialogo politico accompagni e
consolidi i suddetti elementi.
Art. 5.
Armi leggere e di piccolo calibro
1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e
la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e
relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le
carenze nella gestione, depositi non sufficientemente sicuri e la
diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave
minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia
di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo
calibro e relative munizioni nell'ambito degli strumenti
internazionali, tra cui il programma d'azione dell'ONU volto a
prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi
leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento
internazionale volto a consentire agli Stati d'identificare e
rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di
piccolo calibro (ITI), nonche' gli obblighi che derivano loro dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Le Parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il
coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle loro azioni di
contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro
e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e
nazionale.
Art. 6.
Crimini piu' gravi di rilevanza per la comunita' internazionale
1. Le Parti ribadiscono che i crimini piu' gravi di rilevanza per
l'intera comunita' internazionale non devono rimanere impuniti e che
deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando
provvedimenti a livello nazionale e, se opportuno, rafforzando la
cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale
internazionale. Le Parti convengono di sostenere pienamente
l'universalita' e l'integrita' dello statuto di Roma della Corte
penale internazionale e relativi strumenti.
2. Le Parti convengono che sarebbe proficuo un dialogo tra di
esse a tale riguardo.
Art. 7.
Cooperazione nella lotta contro il terrorismo
1. Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e
conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi
il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti
umani e rifugiati, nonche' alle rispettive legislazioni e normative e
tenuto conto della strategia globale contro il terrorismo di cui alla
risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8
settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e
repressione degli atti di terrorismo.
2. In particolare, le Parti agiscono in tal senso:
a) nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obblighi che derivano loro
da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
b) mediante scambi d'informazioni su gruppi terroristici e
sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e
nazionale;
c) mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati
per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e
della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione
del terrorismo;
d) mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso
internazionale sulla lotta contro il terrorismo, compresa la
definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in
particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale
contro il terrorismo internazionale;
e) attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel
settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il
terrorismo.
TITOLO III
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e
internazionali
Art. 8.
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e
internazionali
Le Parti s'impegnano a cooperare e a scambiare opinioni
nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali
quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), l'OMC, il vertice Asia-Europa (ASEM) e il forum regionale
dell'ASEAN.
TITOLO IV
Cooperazione in materia di sviluppo economico
Art. 9.
Commercio e investimenti
1. Le Parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni
necessarie e dare impulso all'incremento e allo sviluppo sostenibili
del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio. Le Parti
avviano un dialogo e rafforzano la cooperazione in tutti i settori di
reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo
scopo di agevolare flussi commerciali e di investimenti sostenibili,
prevenire ed eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti
e far progredire il sistema commerciale multilaterale.
2. A tal fine, le Parti attuano la cooperazione nel settore
commerciale e degli investimenti tramite l'accordo che istituisce una
zona di libero scambio. Detto accordo costituisce un accordo
specifico ai sensi dell'art. 43 che mette in atto le disposizioni
commerciali del presente accordo.
3. Le Parti si tengono reciprocamente informate e scambiano
opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale,
sugli investimenti e sulle politiche e problematiche correlate.
Art. 10.
Dialogo sulla politica economica
1. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo fra le rispettive
autorita' e di promuovere lo scambio d'informazioni e la condivisione
di esperienze in materia di politiche e tendenze macroeconomiche.
2. Le Parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione
al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di
vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e
in altri comparti del settore finanziario.
Art. 11.
Cooperazione tra imprese
1. Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei
rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la
cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori
ritenuti opportuni, in particolare allo scopo di migliorare la
competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI), tra l'altro
mediante:
a) scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di
un contesto favorevole al miglioramento della competitivita' delle
PMI e sulle procedure per la loro creazione;
b) la promozione di contatti tra operatori economici,
l'incentivazione di coinvestimenti e la costituzione di joint
ventures e di reti d'informazione, in particolare attraverso i
programmi esistenti;
c) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati,
la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione;
d) l'agevolazione delle attivita' avviate dalle PMI di entrambe
le Parti;
e) la promozione della responsabilita' e rendicontazione
sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi
il consumo e la produzione sostenibili.
2. Le Parti agevolano le pertinenti attivita' di cooperazione
avviate dal settore privato di entrambe.
Art. 12.
Fiscalita'
Al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche
tenendo conto nel contempo della necessita' di sviluppare un quadro
normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare nel
settore della fiscalita' i principi della trasparenza, dello scambio
d'informazioni e della leale concorrenza fiscale. A tal fine, secondo
le rispettive competenze, le Parti migliorano la cooperazione
internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del
gettito fiscale legittimo e sviluppano misure finalizzate a
un'efficace attuazione dei suddetti principi.
Art. 13.
Dogane
Le Parti cooperano nel settore doganale su base bilaterale e
multilaterale. A tal fine, condividono in particolare le esperienze
ed esaminano le possibilita' di semplificare le procedure, aumentare
la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre
una convergenza di opinioni e un'azione comune nei pertinenti ambiti
internazionali.
Art. 14.
Politica della concorrenza
1. Le Parti promuovono la concorrenza leale nelle attivita'
economiche applicando integralmente la propria normativa in materia
di concorrenza.
2. Nel perseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente
articolo e conformemente all'accordo tra la Comunita' europea e il
governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in
merito ad attivita' anticoncorrenziali, le Parti s'impegnano a
cooperare per:
a) riconoscere l'importanza del diritto della concorrenza e
delle autorita' preposte alla concorrenza e puntare ad applicare in
modo proattivo la legge al fine di creare un clima di concorrenza
leale;
b) condividere informazioni e migliorare la cooperazione tra le
autorita' preposte alla concorrenza.
Art. 15.
Societa' dell'informazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono
un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti
convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo
settore.
2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro:
a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della
societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le
normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il
servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la
tutela della vita privata e dei dati personali, nonche'
l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei
servizi di ricerca, anche in un contesto regionale;
c) sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella
ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
e) sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della
sicurezza in rete, la lotta contro la criminalita' informatica e
l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi
di comunicazione elettronica.
3. E' incoraggiata la cooperazione tra imprese.
Art. 16.
Scienza e tecnologia
Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le attivita' di
cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo
pacifico, conformemente all'accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di
Corea.
Art. 17.
Energia
1. Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per
lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle
rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo
settore al fine di:
a) diversificare gli approvvigionamenti energetici per
rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia
nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro,
i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica;
b) sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la
competitivita' delle energie rinnovabili;
c) pervenire ad un utilizzo razionale dell'energia con
contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo
l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella
distribuzione e nell'uso finale dell'energia;
d) incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della
produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia;
e) migliorare lo sviluppo delle capacita' e agevolare gli
investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e compatibilita' di mercato;
f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia;
g) scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali
dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo.
2. A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per
promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali
esistenti, le seguenti attivita' di cooperazione:
a) cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e
scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche;
b) scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del
mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia;
c) realizzazione di studi e ricerche comuni;
d) aumento del commercio e degli investimenti nel settore
dell'energia.
Art. 18.
Trasporti
1. Le Parti si adoperano per cooperare in tutti i settori
pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei
trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle
merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti
marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere piu'
efficienti i rispettivi sistemi di trasporti.
2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a
promuovere:
a) gli scambi d'informazioni sulle rispettive politiche e
pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne
i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese la
loro logistica e l'interconnessione e interoperabilita' delle reti di
trasporto multimodali nonche' la gestione delle strade, delle
ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
b) un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo
in ambiti di reciproco interesse, compresi l'accordo su taluni
aspetti dei servizi aerei e l'esame delle possibilita' di maggiore
sviluppo delle relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in
materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, ambiente,
gestione del traffico aereo, applicazione del diritto della
concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto
aereo, nell'intento di promuovere la convergenza normativa e di
rimuovere gli ostacoli alle attivita' economiche. Su questa base, le
Parti valutano la possibilita' di una piu' ampia cooperazione nel
settore dell'aviazione civile;
c) la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra nel settore dei trasporti;
d) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano
di trasporti;
e) l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione
e di prevenzione dell'inquinamento, in particolare per quanto
concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti
convenzioni internazionali applicabili ad entrambe le Parti, compresa
la cooperazione nei consessi internazionali competenti al fine di
garantire una migliore applicazione delle normative internazionali.
3. Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile,
le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un
sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la
Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall'altra.
Art. 19.
Politica dei trasporti marittimi
1. Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso
illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in
condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente
al disposto del presente articolo.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del
carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di
trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o
solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se
contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del
presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative
suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o
societa' e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di
trasporto marittimo internazionale;
c) concedono alle navi gestite da cittadini o societa'
dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello
riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti
aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e
dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e
oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e
d'infrastrutture per il carico e lo scarico;
d) autorizzano la presenza commerciale di societa' di
navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per
l'insediamento e le attivita' di tali societa', condizioni non meno
favorevoli di quelle concesse alle proprie societa' oppure alle
consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi, nel caso che a
queste ultime siano concesse condizioni migliori.
3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo
internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori
marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di
trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal
fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di
modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio
dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di
cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali
altri modi di trasporto.
4. Il disposto del presente articolo si applica alle societa'
dell'Unione europea e della Corea e alle societa' di navigazione
aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea
controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di
Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella
Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.
5. Le attivita' delle societa' di navigazione nell'Unione europea
e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da
accordi specifici.
6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei
trasporti marittimi.
Art. 20.
Politica dei consumatori
Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica
dei consumatori al fine di assicurare un livello elevato di
protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto
possibile, la cooperazione in questo settore puo' mirare a:
a) accrescere la compatibilita' tra le normative di protezione
dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel
contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;
b) promuovere lo scambio d'informazioni sui sistemi di
protezione dei consumatori, inclusi le leggi a protezione dei
consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l'applicazione
delle leggi, l'educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei
consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;
c) favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di
consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.
TITOLO V
Cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile
Art. 21.
Salute
1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e
lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione
efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.
2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e
la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite:
a) lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie
infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e
le contromisure;
b) lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui
piani sanitari pubblici;
c) lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione
della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione
dell'obesita' e il controllo delle malattie;
d) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore
della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci;
e) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la
ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per
esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di
alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.;
f) la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per
esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e
innovativi;
g) lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di
politica dei servizi sanitari in rete.
3. Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli
accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari
internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.
Art. 22.
Occupazione e affari sociali
1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore
dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della
globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di
promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazioni e di
esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di
cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale,
l'integrazione sociale, i sistemi di previdenza sociale,
l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute
e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' di genere e il lavoro
dignitoso.
2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di
globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione
piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello
sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'.
3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere
e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello
internazionale, sancite in particolare dalla dichiarazione dell'OIL
relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.
4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro,
programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo,
la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello
bilaterale o multilaterale.
Art. 23.
Ambiente e risorse naturali
1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire
in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica
come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la
cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un
contesto regionale, in particolare per quanto concerne:
a) il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;
b) la consapevolezza ambientale;
c) l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi
quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza e la
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;
d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali,
compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura
ambientale;
e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di
sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
f) il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e
marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;
g) la partecipazione a livello locale alla protezione
dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;
h) la gestione dei suoli e dei terreni;
i) lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di
pratiche.
3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice
mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei
pertinenti accordi ambientali multilaterali.
Art. 24.
Cambiamento climatico
1. Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a
livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessita' di
adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di
stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera
a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica
nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e
fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altre sedi,
quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento
climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano la cooperazione in questo
settore. Tale cooperazione ha come scopo:
a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo
generale di una rapida transizione verso societa' a bassa emissione
di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di mitigazione e
adattamento;
b) la promozione dell'impiego efficiente delle risorse, anche
attraverso il diffuso utilizzo delle migliori tecnologie a basse
emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti e
norme per la mitigazione e l'adattamento;
c) lo scambio di conoscenze specialistiche e informazioni sui
benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di
emissione;
d) il miglioramento degli strumenti di finanziamento dei
settori pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i
partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente
all'azione volta a combattere il cambiamento climatico;
e) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo,
diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse
emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a
effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica;
f) se del caso, lo scambio di esperienze e di conoscenze
specialistiche in materia di controllo e analisi degli effetti dei
gas a effetto serra e di sviluppo di programmi di mitigazione e
adattamento;
g) se del caso, il sostegno alle azioni di mitigazione e
adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso i
meccanismi di flessibilita' del Protocollo di Kyoto.
2. A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il dialogo e
la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.
Art. 25.
Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura
Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In
particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la
cooperazione nei seguenti campi:
a) la politica agricola e forestale e le prospettive
dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in
generale;
b) la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;
c) la produzione biologica;
d) la ricerca nei settori dell'agricoltura e della
silvicoltura;
e) la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la
diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;
f) l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione
delle esigenze ambientali nella politica agricola;
g) i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la
politica di sviluppo delle zone rurali;
h) le attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari;
i) la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire
la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive,
tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di
sviluppo esportatori di legname.
Art. 26.
Ambiente marino e pesca
Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e
multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo
di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili
dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione puo' comprendere:
a) gli scambi d'informazioni;
b) il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e
responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la
conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e
c) la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le
attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.
Art. 27.
Aiuti allo sviluppo
1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive
politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo
regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi
di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilita'
di una cooperazione piu' sostanziale conformemente alle rispettive
legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali
programmi.
2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione
di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano
d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare
ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.
TITOLO VI
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura
Art. 28.
Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione,
della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media
1. Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al fine di
accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive
culture.
2. Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a
promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni
in questo settore.
3. Le Parti convengono di cooperare strettamente in seno ai
consessi internazionali competenti, quali l' Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e
l'ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la
diversita' culturale, nel rispetto delle disposizioni della
convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della
diversita' delle espressioni culturali.
4. Le Parti valutano le modalita' per favorire gli scambi, la
cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori
dei mezzi audiovisivi e dei media.
Art. 29.
Istruzione
1. Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e
della formazione allo sviluppo di risorse umane in grado di
partecipare all'economia mondiale basata sulla conoscenza e
riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore
dell'istruzione e della formazione.
2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro
politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano a sostenere
congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori
dell'istruzione, della formazione e della gioventu', con particolare
riguardo all'istruzione superiore. In particolare, questa
cooperazione puo' attuarsi sotto forma di:
a) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti
d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Repubblica
di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio,
programmi di studio comuni e la mobilita' degli studenti;
b) dialogo, studi e scambi d'informazioni e di conoscenze
tecniche nel settore della politica dell'istruzione;
c) promozione di scambi di studenti, di personale accademico e
amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e di animatori
giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus;
d) la cooperazione nei settori dell'istruzione d'interesse
comune.
TITOLO VII
Cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza
Art. 30.
Stato di diritto
Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia,
liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla
promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della
magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo
equo.
Art. 31.
Cooperazione giuridica
1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria
in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne
la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla
cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni
della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato relative
alla cooperazione giuridica e alle controversie a livello
internazionale e alla protezione dei minori.
2. Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso
all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali
private ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo
consentano.
3. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia
penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi
sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, il che
comprende eventualmente l'adesione ai pertinenti strumenti
internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma della
Corte penale internazionale di cui all'art. 6 del presente accordo, e
l'applicazione di tali strumenti.
Art. 32.
Protezione dei dati personali
1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di
protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme
internazionali, come quelle contenute negli orientamenti delle
Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati
personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, del 14 dicembre 1990).
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali
puo' comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze
specialistiche.
Art. 33.
Migrazione
1. Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la
cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del traffico
e della tratta di esseri umani nonche' d'includere le questioni
connesse alla migrazione nelle strategie nazionali per lo sviluppo
economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti.
2. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare
l'immigrazione clandestina, le Parti convengono di riammettere i
propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio
dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri cittadini documenti
d'identita' appropriati a tal fine. In caso di dubbi circa la
cittadinanza, le Parti convengono d'identificare i loro presunti
cittadini.
3. Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un
accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri
cittadini. Tale accordo comprendera' anche le condizioni applicabili
ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.
Art. 34.
Lotta contro le droghe illecite
1. Nel rispetto delle rispettive leggi e normative, le Parti
mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe
illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa'
nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la diversione
dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di
stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione,
le Parti assicurano l'adozione di un'impostazione globale ed
equilibrata per il raggiungimento di detti obiettivi tramite la
regolamentazione dei mercati legali e un'azione e un coordinamento
efficaci tra le autorita' competenti, anche nei settori della salute,
dell'istruzione, dell'attivita' di contrasto e della giustizia.
2. Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire
tali obiettivi e basano le loro azioni su principi concordati
rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla
dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli
orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima
sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel
giugno 1998.
Art. 35.
Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione
Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta
contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, la
corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo
pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore,
compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi
derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione
della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Art. 36.
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo
1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare per
impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali il traffico di
droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale
cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti
delittuosi.
2. Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito
delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme appropriate
per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi
internazionali competenti attivi in tale settore, come il Gruppo di
azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).
Art. 37.
Lotta contro la criminalita' informatica
1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e
combattere la criminalita' ad alta tecnologia, informatica ed
elettronica e la diffusione di contenuti terroristici su Internet
mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze pratiche nel
rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e nei limiti della
propria competenza.
2. Le Parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e
della formazione di investigatori specializzati nella criminalita'
informatica, delle indagini sulla criminalita' informatica e della
scienza forense digitale.
Art. 38.
Cooperazione nell'attivita' di contrasto
Le Parti convengono di assicurare la cooperazione tra le
autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a
sventare e sconfiggere le minacce della criminalita' transnazionale
per entrambe le Parti. La cooperazione tra autorita', agenzie e
servizi di contrasto puo' attuarsi sotto forma di assistenza
reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative,
di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori
preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita'
congiunta e di assistenza concordato tra le Parti.
TITOLO VIII
Cooperazione in altri settori
Art. 39.
Turismo
Le Parti s'impegnano a instaurare una cooperazione nel settore
del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione
reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del
turismo. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto
forma di:
a) scambio d'informazioni su questioni d'interesse comune
concernenti il turismo;
b) organizzazione di eventi turistici;
c) scambi turistici;
d) cooperazione per la salvaguardia e la gestione del
patrimonio culturale;
e) cooperazione nella gestione del turismo.
Art. 40.
Societa' civile
Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo di una
societa' civile organizzata nel processo di dialogo e di cooperazione
previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo
effettivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione
concreta.
Art. 41.
Pubblica amministrazione
Le Parti convengono di cooperare, mediante lo scambio di
esperienze e migliori pratiche e sulla base di iniziative gia' in
atto, in relazione alla modernizzazione della pubblica
amministrazione sotto i seguenti aspetti:
a) miglioramento dell'efficienza organizzativa;
b) maggiore efficienza delle istituzioni nella prestazione di
servizi;
c) gestione trasparente delle risorse pubbliche e
rendicontazione;
d) miglioramento del quadro giuridico e istituzionale;
e) progettazione e attuazione delle politiche.
Art. 42.
Statistiche
1. Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle
questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo
termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a
livello internazionale e affidabili. Ci si attende che sistemi
statistici sostenibili, efficienti e professionalmente indipendenti
forniscano ai cittadini, alle imprese e ai decisori delle Parti
informazioni pertinenti che permettano loro di prendere decisioni
informate. Le Parti si scambiano, tra l'altro, informazioni ed
esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza
gia' acquisita.
Tale cooperazione ha come scopo:
a) la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle
Parti;
b) il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti,
tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello
internazionale;
c) il miglioramento delle capacita' professionali degli
operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard
statistici pertinenti;
d) la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo
sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche.
2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro,
programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo,
la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello
bilaterale o multilaterale.
TITOLO IX
Quadro istituzionale
Art. 43.
Altri accordi
1. L'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la
Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica
di Corea, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed
entrato in vigore il 1° aprile 2001 e' abrogato.
2. Il presente accordo aggiorna e sostituisce il suddetto
accordo. I riferimenti a tale accordo in tutti gli altri accordi tra
le Parti s'intendono fatti al presente accordo.
3. Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo
accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel
suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte
integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal
presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
4. Sono parimenti considerati parte delle relazioni bilaterali
generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro
istituzionale comune gli accordi in vigore concernenti settori
specifici di cooperazione rientranti nel campo di applicazione del
presente accordo.
Art. 44.
Comitato misto
1. Nell'ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un
comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e
della Repubblica di Corea, dall'altra.
2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad
agevolare l'attuazione del presente accordo e conseguirne gli
obiettivi generali e a mantenere la coerenza generale delle relazioni
e assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra
le Parti.
3. Il comitato misto ha i seguenti compiti:
a) assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;
b) seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le
Parti;
c) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o altri
organismi istituiti nell'ambito di altri accordi rientranti nel
quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da essi
presentate;
d) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni
d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse
disponibili per realizzarle;
e) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente
accordo;
f) individuare metodi adeguati per prevenire eventuali problemi
nei settori oggetto del presente accordo;
g) comporre per consenso, a norma dell'art. 45, paragrafo 3,
eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del
presente accordo;
h) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte
concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere
consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile
per entrambe le Parti a norma dell'art. 45, paragrafo 3.
4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno,
alternativamente a Bruxelles e a Seul. A richiesta di una delle Parti
vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto e'
presieduto a turno da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a
livello di alti funzionari.
Art. 45.
Modalita' di attuazione
1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico
necessario per adempiere agli obblighi che derivano loro dal presente
accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi stabiliti da
quest'ultimo.
2. L'attuazione e' fondata sul consenso e il dialogo. Tuttavia,
in caso di divergenze di opinioni riguardo all'applicazione o
all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo'
sottoporre la questione al comitato misto.
3. Se una Parte ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli
obblighi che le derivano dal presente accordo, puo' adottare le
misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di
procedere in tal senso, fatta eccezione per i casi particolarmente
urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni
necessarie per un esame approfondito della situazione. Le Parti
procedono a consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe vi
acconsentono, tali consultazioni possono essere facilitate da un
mediatore nominato dal comitato misto.
4. In casi particolarmente urgenti, la misura e' notificata
immediatamente all'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, le
consultazioni si tengono per un periodo non superiore a venti (20)
giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione
della misura. In tal caso, l'altra Parte puo' chiedere un arbitrato a
norma dell'art. 46 affinche' venga esaminato qualsiasi aspetto della
misura o il suo fondamento.
Art. 46.
Procedura di arbitrato
1. Il collegio arbitrale e' composto di tre (3) arbitri. Ciascuna
Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina un terzo arbitro
entro quattordici (14) giorni, secondo il caso, con decorrenza dalla
richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti. La nomina
dell'arbitro scelto da una delle Parti e' notificata immediatamente
all'altra Parte per iscritto e tramite i canali diplomatici. La
decisione arbitrale e' presa a maggioranza. Gli arbitri si adoperano
per giungere ad una decisione nei tempi piu' brevi possibili e, in
ogni caso, entro tre (3) mesi dalla loro nomina. Il comitato misto
concorda le procedure dettagliate per un rapido svolgimento
dell'arbitrato.
2. Ciascuna Parte della controversia deve adottare le misure
necessarie per dare attuazione alla decisione arbitrale. Se
richiesto, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalita' di
attuazione della loro decisione al fine di ristabilire l'equilibrio
di diritti e obblighi nell'ambito del presente accordo.
TITOLO X
Disposizioni finali
Art. 47.
Definizione
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione
europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati
membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall'altra.
Art. 48.
Sicurezza nazionale e divulgazione di informazioni
Nessuna disposizione del presente accordo deve essere
interpretata nel senso che obbliga una delle Parti a fornire
informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi
interessi essenziali in materia di sicurezza.
Art. 49.
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui le Parti si sono notificate
reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche
necessarie a tal fine.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell'entrata in vigore
il presente accordo si applica a titolo provvisorio. L'applicazione
provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla
data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il
completamento delle procedure necessarie.
3. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle due Parti puo' comunicare per iscritto all'altra Parte
la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei
mesi dopo la notifica.
Art. 50.
Notifiche
Le notifiche a norma dell'art. 49 sono indirizzate,
rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione
europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della
Repubblica di Corea.
Art. 51.
Dichiarazioni e allegati
Le dichiarazioni e gli allegati del presente accordo ne
costituiscono parte integrante.
Art. 52.
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il
trattato sull'Unione europea e alle condizioni ivi specificate, da
una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.
Art. 53.
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue
bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese,
romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e
coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Avv. Antonino Sugamele

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