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Legge

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore de...
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan.
LEGGE 30 novembre 2012, n. 242
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel
settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30
settembre 2009. (12G00012)
GU n.12 del 15-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili
ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del
programma «Pianificazione generale delle Forze armate e
approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e
sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero
della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo
anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di
cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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