Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
TESTO COORDIVATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2012, n. 227
Testo del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2012),
coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 12 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione.". (13A00935)
GU n.29 del 4-2-2013
Capo I
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 1
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13,
di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'art.
1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP), di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 13.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'art.
1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga
dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in
Afghanistan, di cui all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' alle
ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime
capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano
occidentale, di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga
dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza,
supporto e formazione in Libia, di cui all'art. 1, comma 16, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations
Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'art. 1, comma 17, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP
Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16
luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.
18. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492
per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di
durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi
alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre
2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in
Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 1, comma 19, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 1, comma 21,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 30
giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia
per procedere al ripristino dell'efficienza delle unita' navali
cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la
manutenzione ordinaria delle medesime unita' navali e per lo
svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31
marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un
magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di
diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione
2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.
124.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti.
29. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di
vestiario e materiali di igiene.
30. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di
Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonche'
effetti di vestiario. Per la finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.
31. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n.
500 veicoli M113.
32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno 2013, a cedere,
a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale
ferroviario dichiarato fuori servizio.
Art. 2
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'art. 3, commi da 1, alinea, a 9,
della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'art. 3, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'art. 3, comma 1, alinea,
della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98
per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio
gratuiti.
3. L'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle
diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle
missioni a fianco indicate:
a) sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle
missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, ((EUJUST)) LEX-Iraq, UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura attivata presso
le Nazioni Unite, nonche' per il personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza
presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) sulla diaria prevista con riferimento alla Gran
Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di
Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della
pirateria;
c) sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
d) sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica
democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM
Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di
addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa
e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'art. 1,
commi 5 e 11, del presente decreto e all'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e
ai limiti orari individuali di cui all'art. 10, comma 3, della legge
8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'art. 1791, commi 1 e
2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego
e' attribuito nella misura di cui all'art. 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di
Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni
internazionali:
a) ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso
alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche
nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni
di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli
agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono
riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del
personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;
b) il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 2013, ad
attivare procedure e modalita' concorsuali semplificate per l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti
complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
Art. 4
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,
n. 197.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 312, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali»,
e' inserita la seguente: «anche»;
2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono
sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;
b) all'art. 2132, comma 1, primo periodo:
1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle
seguenti: «relativi costi»;
2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», e' inserita
la seguente: «anche».
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero
della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari
esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui
all'art. 8, comma 1.
Capo II
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione
Art. 5
Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del
Pakistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge ((24 dicembre 2012,
n. 228)). A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente
comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n.
49, puo' essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare
presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il
coordinamento dell'unita' tecnica di cui all'art. 13 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata
d'Italia a Kabul.
2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi
ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia,
Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi
limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre
2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge ((24 dicembre 2012, n. 228)), nonche'
la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati
di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58,
anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di
cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro
per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto
adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2013
e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del
quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di
crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel
periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente
comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n.
49, puo' essere inviato nel territorio della Repubblica Federale
Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti,
personale tecnico che manterra' il proprio coordinamento con l'Unita'
tecnica di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non
governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo per i fini umanitari.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per
assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal
presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per
la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di
natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono
provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.
Art. 6
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a
sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi
in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto e per il
contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo
stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di intervento nel ((periodo di
applicazione delle disposizioni)) del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East
((and)) North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per
la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteri stico, al fondo
fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale
militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la
messa in sicurezza e distruzione di munizioni.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del
NATO Senior Civilian Representative nella regione
occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat,
e' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre
2013, la spesa di euro 26.225.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del
contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino,
istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278
del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alla formazione e
all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da
inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento
dell'Italian African Peace Facility Fund e per l'erogazione di un
contributo all'UNOPS.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione
italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e
post-conflitto.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 191.028
per i viaggi di servizio, ai sensi dell'art. 186 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi
nel corso del periodo.
12. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta
conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di
cui all'art. 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta una indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento
delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in
servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il
relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi
ed e' acquisito dopo quattro mesi ancorche' i viaggi siano stati
effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872
per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico
di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo
funzionario e' corrisposta una indennita' pari all'ottanta per cento
di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive
modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla
effettuazione delle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria
per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento
delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del
supporto di due unita' da reperire in loco ((per un periodo)) non
superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto.
14. E' autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002,
n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la
ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a
Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l'anno 2013,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
15. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile
2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro
60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 4 giugno 1997, n. 170.
16. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato Atlantico
Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e
successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un
contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2013.
Art. 7
Regime degli interventi
1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e
6, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni , ricorrendo
preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che
materiali.
2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'art. 16 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita' tecniche,
di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'art. 5, che
per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a
disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento
delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'art. 5 non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi
di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di
spesa di cui all'art. 5.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
nonche' l'art. 3, commi 1 e 5, e l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'art. 6, comma 14,
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di
finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa
di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
6. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle
risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, e all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'art. 1, comma 56,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 61, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, nonche' in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 7, commi 6 e 6-bis, e all'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli
incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale,
ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.
7. All'art. 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla
lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in
deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali». Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica
eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per l'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. L'art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, confermato dall'art. 6, comma 6,
della legge 12 novembre 2011, n. 184, si applica anche agli
stanziamenti di cui all'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
13, e a quelli del presente decreto.
9. Nei limiti delle risorse di cui all'art. 5, nonche' degli
stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente art., sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.
10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario
locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non
superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze
diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'art. 5, loro accreditati,
non si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
successive modificazioni.
11. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, della
legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di
lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche
amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare
servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari italiani all'estero. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, escluso l'art. 6, commi 14 e 15, pari
complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
06-02-2013 14:46
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