Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 8
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio»,
«pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
(13G00029)
GU n.25 del 30-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro
sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono
riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti
dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di
concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la
struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse
fabbricati, purche' eventuali strati ricoprenti di altro materiale
siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.
2. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro
sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono
riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di
spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o
impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura
naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresi' nei
casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come
aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in
altre parole.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre
di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di
disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle
fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi
trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o
altre forme, per i quali e' fatto divieto di utilizzo dei termini
«cuoio», «pelle» e «pelliccia».
Art. 2
1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei
diritti dei lavoratori e dell'ambiente.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese
specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione
certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti
normative nazionali ed internazionali.
3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori
maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per
garantire l'origine geografica, la natura e la qualita' dei prodotti
di cui all'articolo 1.
Art. 3
1. E' vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i
termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia
come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o
suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame»,
«pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa
dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da
spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle
loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli
indicati all'articolo 1.
2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che
utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, e' fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione
dello Stato di provenienza.
Art. 4
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le
disposizioni di cui alla presente legge e' punito con la sanzione
amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro
amministrativo della merce per la sua regolarizzazione.
2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge puo'
anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.
Art. 5
1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, e' abrogata.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
31-01-2013 12:28
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