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Legge

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana,...
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 246
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00017)
GU n.14 del 17-1-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma
Samgha
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana
Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente
legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
Art. 2
Autonomia dell'UII
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UII, liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio
statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto
induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto,
l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e
disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Art. 3
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa
rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione
spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a
coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di
professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in
qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto.
Art. 4
Servizio militare
1. La Repubblica, preso atto che l'UII e' per motivi spirituali
contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino
del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da
essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano
assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi
rappresentati dall'UII che abbiano prestato servizio militare sono
assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 5
Assistenza spirituale
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno
diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto,
nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano
militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sara' tenuto dall'UII e
trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle
competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i
ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali
richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di
cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinche' possano
garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se
detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di
culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorita'
competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione
l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico dell'UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati
dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita'
religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e
geograficamente piu' vicina.
Art. 6
Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e'
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari
dignita' senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi
ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla
confessione induista rappresentata dall'UII.
2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello
Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al
comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste
forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei
programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere
richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della
scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il
diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita'
si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate
all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita'
concordate dall'UII con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono
a carico dell'UII.
Art. 7
Scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni
ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette
scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia
di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Art. 8
Ministri di culto
1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione
dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, e'
certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia
attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria
funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed
assistenza per il clero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i
ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.
Art. 9
Matrimonio
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la
cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da'
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice
originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara'
svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto
dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che
ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile
i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi
articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le
dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di
matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di
cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio
all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e'
avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarita'
dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua, entro
le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione
nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di culto
di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto
l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto
termine.
Art. 10
Trattamento delle salme e cimiteri
1. Agli appartenenti all'UII e' assicurato il rispetto delle regole
della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle
salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree
riservate ai sensi della normativa vigente.
Art. 11
Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle
pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose,
alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri -
Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai
ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di
culto;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
Art. 12
Riconoscimento degli enti
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'UII, riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il
riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed
organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli
esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su
domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.
Art. 13
Modalita' per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli
costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che
abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di
istruzione, beneficenza e assistenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si
chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui
al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro
dell'interno.
5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo
assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente
riconosciuti.
Art. 14
Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche
1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine, l'UII puo' coneludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
Art. 15
Mutamenti degli enti religiosi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi
induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso
induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il
suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'UII.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la
volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 16
Regime tributario dell'UII
1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi
civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli
enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere
attivita' diverse da quella di religione o di culto; tali attivita'
sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime
tributario previsto per le stesse.
Art. 17
Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII
tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorita', non
possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni, previo accordo con l'UII.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al
comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il
legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene
l'edificio.
Art. 18
Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio
dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.
Art. 19
Pubblicazioni
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi
da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei
luoghi di culto di cui all'articolo 17 e delle loro pertinenze,
nonche' la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate
senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato
e sono esenti da qualunque tributo.
Art. 20
Contributi e deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente
con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di
coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in
denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli
organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al
sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle
attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 21
Ripartizione della quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF
destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai
fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali,
sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di
altri Paesi.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle
scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare
alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse,
destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno,
le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente
con destinazione all'UII stessa.
Art. 22
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 20 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dall'UII.
Art. 23
Assegni corrisposti ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di
culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro
dipendente.
2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad
operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni
tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Art. 24
Rendiconto della effettiva utilizzazione
delle somme percepite
1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di
luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle
somme di cui agli articoli 20 e 21 e l'UII ne diffonde adeguata
informazione.
2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli
articoli 20 e 21.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 25
Festa religiosa induista
1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi
rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa
Indu' «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse
divinita' e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce
sull'Oscurita' (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja -
tra la seconda meta' del mese di ottobre e la prima meta' del mese di
novembre). Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita'
dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le
imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivita' di cui
al comma 1 e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale
ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 26
Emittenti radiotelevisive
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle
radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle
emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione
dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e
un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina
del settore.
Art. 27
Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro
presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 28
Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed
applicabilita' nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi
che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di essere
applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la
qualifica di associato. A tal fine l'UII e' tenuta a comunicare
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al
Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 29
Ulteriori intese
1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle
parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata
intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, sono promosse
previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le
intese del caso.
Art. 30
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro
22.000 per l'anno 2013 e in euro 12.000 annui a decorrere dal 2014,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012
Allegato
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA,
SANATANA DHARMA SAMGHA
Preambolo.
La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana (di seguito
denominata UII ), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa
sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di
religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonche'
dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e
culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con
legge 25 ottobre 1977, n. 881;
Considerato:
che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della
Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del
1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa;
Convengono:
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei
confronti dell'UII, e degli organismi da essa rappresentati, la
citata legislazione sui culti ammessi.
Art. 1.
Autonomia dell'UII
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'Unione
Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio
statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta'
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di
culto induista (vedico, puranico, agamico), l'esercizio del culto,
l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e
disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
Art. 2.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica italiana riconosce all'UII ed agli organismi da
essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione
spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di
professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in
qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto;
Art. 3.
Servizio militare
1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UII e' per motivi
spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di
ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli
organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio
militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle
disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi
rappresentati dall'UII, che abbiano prestato servizio militare sono
assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 4.
Assistenza spirituale
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno
diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto,
nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano
militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di
riposo). Apposito elenco sara' tenuto dall'UII e trasmesso alle
competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle
competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire
tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi
dovra' essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di
cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinche' possano
garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se
detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza
spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di
culto, di cui l'UII trasmettera' apposito elenco alle autorita'
competenti, dovra' essere assicurato senza particolare autorizzazione
l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico dell'UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati
dall'UII potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita'
religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e
geograficamente piu' vicina.
Art. 5.
Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e'
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari
dignita' senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi
ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla
confessione induista rappresentata dall'UII.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalessi di
insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle
leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su
di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di
insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di
altre discipline. In ogni caso non possimo essere richiesti agli
alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII,
il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita'
si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate
all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita'
concordate dall'UII con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono
a carico dell'UII.
Art. 6.
Scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della
liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della
normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo
studio e all'istruzione.
Art. 7.
Ministri di culto
1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione
dell'articolo 26 dello statuto allegato alla presente intesa, e'
certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia
attestazione ai fini della presente intesa.
2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria
funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed
assistenza per il clero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i
ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.
Art. 8.
Matrimonio
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la
cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da'
attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice
originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara'
svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto
dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che
ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile
i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi
articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le
dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di
matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto
deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale
dello stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la
celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarita'
dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi, effettua, entro
le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione
nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di
culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto
l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto
termine.
Art. 9.
Trattamento delle salme e cimiteri
1. Agli appartenenti all'UII e' assicurato il rispetto delle regole
della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle
salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree
riservate ai sensi della normativa vigente.
Art. 10.
Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle
pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose,
alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri
(Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai
ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di
culto;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
Art. 11.
Riconoscimento degli enti
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'UII, riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il
riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed
organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli
esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su
domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.
Art. 12.
Modalita' per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli
costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che
abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di
istruzione, beneficienza e assistenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si
chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti
fini sulla base della documentazione prodotta dall'UII.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' delle disposizioni dell'articolo 10.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro
dell'interno.
5. L'UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti
assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente
riconosciuti.
Art. 13.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche
entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa. Decorso tale termine, l'UII puo' concludere
negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
Art. 14.
Mutamenti degli enti religiosi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi
induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso
induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il
suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del
Ministro dell'interno, sentita l'UII.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la
volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 15.
Regime tributario dell'UII
1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi
civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli
enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L'UII e tali organismi possono svolgere attivita' diverse da
quella di religione o di culto; tali attivita' sono soggette alle
leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto
per le stesse.
Art. 16.
Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII
tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorita', non
possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni, previo accordo con l'UII.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza
averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale
rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
Art. 17.
Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica italiana e l'UII si impegnano a collaborare per la
tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti
parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa
rappresentati.
Art. 18.
Pubblicazioni
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi
da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei
luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze,
nonche' la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate
senza autorizzazione, ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato
e sono esenti da qualunque tributo.
Art. 19.
Contributi e deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che l'UII si sostiene
finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore
dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa
rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle
esigenze di culto e alle attivita' di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a).
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 20.
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UII
concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le
somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui
all'articolo 19, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali,
umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri
Paesi.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote
relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di
partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte
espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno,
le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'UII stessa.
Art. 21.
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dall'UII.
Art. 22.
Assegni corrisposti ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di
culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro
dipendente.
2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad
operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni
tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Art. 23.
Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite
1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese
di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle
somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UII ne diffonde adeguata
informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli
articoli 19 e 20.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 24.
Festa religiosa induista
1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli
organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la
festa Indu' «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle
diverse divinita' e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria
della Luce sull'Oscurita' (viene celebrata il giorno di luna nuova -
amavasja - tra la seconda meta' del mese di ottobre e la prima meta'
di novembre). Tale diritto e' esercitato nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve
le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivita' di cui
al comma 1 e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale
ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 25.
Emittenti radiotelevisive
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle
radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle
emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione
dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e
un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina
del settore.
Art. 26.
Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto
delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avvieranno, se
richieste, opportune consultazioni.
Art. 27.
Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UII, degli organismi da
essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente
intesa si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini
dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono,
ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine
l'UII e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento
nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, dell'intesa stessa.
Art. 28.
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle
parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, verranno promosse
previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le
intese del caso.
Art. 29.
Legge di approvazione della presente intesa
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge
di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
Roma, 4 aprile 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Presidente
dell'Unione Induista Italiana
Di Maria
Allegato
Titolo X
I MINISTRI DI CULTO
Art. 26.
Sono Ministri di culto dell'Unione Induista italiana tutti i
monaci, svami, pandit che appartengano alla tradizione hindu e
vengano, autorizzati dall'Unione Induista Italiana a svolgere le
mansioni religiose oltre che all'iniziazione e alla formazione degli
aspiranti all'esercizio religioso. Essi sono designati dal Concilio e
durano in carica sino a revoca, da deliberarsi dal Concilio stesso,
in caso di comportamento contrario ai principii dell'Unione. Per le
finalita' previste dalla legge, la nomina dei Ministri di culto
verra' notificata al Ministero dell'interno per l'approvazione. Ai
fini della celebrazione del matrimonio con effetti civili i Ministri
di culto sono tenuti all'osservanza della legge 24 giugno 1929, n.
1159, e sue successive modificazioni.
Avv. Antonino Sugamele

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