Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di
collaboratore restauratore di beni culturali. (13G00024)
GU n.25 del 30-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 182 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, i commi da 1 a 1-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29,
comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli
indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata
competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e'
attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da
concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero
che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per
settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche
mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la
qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31
dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle
attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato
B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del
Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della
procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti
formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti
alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la
data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai
relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto
dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il
punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per
l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre
2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella
tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante
il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente
svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati,
ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione
dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini
di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di
cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore
di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29,
comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore
di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia
acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati
all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali,
entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma
1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il
diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il
diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1
dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata
complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso
le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10,
acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica
indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di
pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea
magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11),
ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se
equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
(L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di
belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una
scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di
un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico
restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro
anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura
di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di
idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma
1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre
2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno
luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti
gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, e' aggiunto, in fine, l'allegato
B annesso alla presente legge.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
31-01-2013 12:26
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