MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 gennaio 2013 Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 gennaio 2013
Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui
all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(13A01321)
(GU n.36 del 12‐2‐2013)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 17-decies che riconosce
un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un
veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro
veicolo;
Visto inoltre il comma 2 dell'art. 17-bis del predetto decreto che
definisce i veicoli a basse emissioni complessive;
Visto altresi' il comma 1 dell'art. 17-undecies del decreto
medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei
contributi di cui al citato art. 17-decies;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice
della strada;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 31 gennaio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/24/CE
del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga
la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione
in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito
dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante disposizioni sulla
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998;
Considerato che l'art. 17-bis del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra
le finalita' del capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo della
mobilita' sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di
flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive,
con particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di
veicoli a trazione elettrica o ibrida;
Ritenuto come da disposizione del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito,
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art.
17-undecies, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto di
natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie a
disciplinare la fruizione dei contributi in parola;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'art.
17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per
la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente
decreto;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al
precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a
biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
Art. 2
Veicoli agevolabili
1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni
complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma
2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblici o privati, destinati
all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, allorquando un veicolo e' utilizzato,
dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi
comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
2. Sono altresi' ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse
emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato
al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa come previsto all'art. 164 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni.
3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5, sono
ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di
tutte le categorie di acquirenti.
Art. 3
Entita' dei contributi
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:
a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di
2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:
1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di
3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di
1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Art. 4
Risorse disponibili
1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3, si
provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell'
art. 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure
urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 5
Utilizzo delle risorse
1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17-undecies commi 2 e 4 del
decreto-legge n. 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le risorse di cui al precedente art. 4 sono
cosi' utilizzate:
a) una quota pari a 3,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto
di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati,
destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non
superiori a 50 g/km;
b) una quota pari a 7 milioni di euro e' riservata all'acquisto
di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati,
destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km;
c) una quota pari a 4,5 milioni di euro e' riservata
all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2
non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro
e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli a
basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di
terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2,
commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico,
con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le
ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base
della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del monitoraggio delle
agevolazioni relativo all'anno precedente.
Art. 6
Fruizione dei contributi
1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati
nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a
condizione che:
a) i contributi di cui al precedente art. 3 siano ripartiti in
parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di
cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a);
c) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in
precedenza.
2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal
precedente art. 5, comma 1, lettera c), per la fruizione dei
contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste
al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:
a) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga
consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa
categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo
acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della
data di immatricolazione del veicolo nuovo;
b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo,
allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti familiari;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione.
3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto
del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera a), e'
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di
acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle
imposte.
Art. 7
Condizioni e modalita' di accesso
1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo
economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui
realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-undecies, comma 5 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita
del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' affidata, sulla base di apposita convenzione ad una
societa' in house ovvero sulla base di un'apposita gara, secondo le
modalita' e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, a societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta'. I relativi costi
graveranno sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto,
nella misura massima dell'1 per cento.
2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei
contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico
secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it,
ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di
registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla
prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il
numero di targa del veicolo nuovo consegnato.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale,
hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al
precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di
provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione
allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e
devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo
stesso la seguente documentazione, che dovra' essere conservata fino
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
emessa la fattura di vendita:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia della carta di circolazione e del certificato di
proprieta' del veicolo nuovo.
6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un
veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarita'
della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o
importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal
precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovra'
essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita:
a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro
mancanza, copia dell'estratto cronologico;
b) originale del certificato di proprieta' relativo alla
radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del veicolo nuovo;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del
demolitore.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai
sensi dell'art. 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito,
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recuperano
l'importo del contributo quale credito d'imposta per il versamento
delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene
richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi.
8. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai precedenti
commi 2, 3, e 4 vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo
economico ad un controllo di completezza e regolarita' della
documentazione.
9. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 8
Apertura e chiusura dei termini
1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul
sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni
di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per
esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo sito
informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento
al tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo di cui
all'art. 4.
Art. 9
Revoca del credito d'imposta
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e
si procede, contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali
responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo
economico: www.mise.gov.it
Roma, 11 gennaio 2013
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 392
Allegato 1
( articolo 1, comma 1, lettera a) )
04-03-2013 23:34
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