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Legge

Divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni co mposti e miscele d...
Divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni co mposti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del me rcurio metallico.
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 25
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.
(13G00063)
GU n.72 del 26-3-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante
disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte
nenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2010), ed
, in particolare
l'articolo 1, recante delega al Governo per
la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunit
arie;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689
, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successi
ve modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in partic
olare, l'articolo
14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3
00, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazio
ne del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n
. 59;
Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlame
nto europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed
importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlam
ento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto
di esportazione
del mercurio metallico e di taluni composti e misce
le del mercurio e
allo stoccaggio in sicurezza del mercurio m
etallico e, in
particolare, l'articolo 7 che rinvia agli S
tati membri la
determinazione delle norme relative alle sanzioni a
pplicabili per la
violazione delle disposizioni del regolamento e l'a
dozione di tutte
le misure necessarie per la loro applicazione;
Visto il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlame
nto europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed
importazione di
sostanze chimiche pericolose (rifusione);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1
52, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.
200, recante la
disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed
importazione di
sostanze chimiche pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consigl
io dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europe
i e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'
ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanz
ionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1102/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 otto
bre 2008, relativo
al divieto di esportazione del mercurio metall
ico e di taluni
composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio
in sicurezza del
mercurio metallico, di seguito denominato: 'regolam
ento'.
Art. 2
Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1
del regolamento
in materia di divieto di esportazio
ne
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reat
o chiunque viola
le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
del regolamento
e' punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mes
i o con l'ammenda
da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 3
Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3
del regolamento
in materia di stoccaggio e smaltimento del m
ercurio metallico
considerato rifiuto
1. Chiunque, avvalendosi della facolta' di cui
all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, viola le disposi
zioni di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dell
o stesso articolo
3 e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da
2.600,00 euro a 27.000,00 euro.
Art. 4
Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 5
, paragrafo 3, e
dall'articolo 6 del regolamento in materia di tra
smissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli
importatori, gli
esportatori e i gestori delle attivita' di smaltime
nto delle sostanze
di cui all'articolo 2 del regolamento che omettono
di inviare alla
Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare i dati di cui all'articolo
5, paragrafo 3,
dello stesso regolamento, nel termine di tre mes
i dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono sogget
ti al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00
euro a 20.000,00
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestor
i degli impianti
di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commis
sione europea e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territor
io e del mare i
dati relativi alla disattivazione del mercurio in u
n determinato anno
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolame
nto, nel termine
stabilito al comma 3 dello stesso articolo,
sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000,00 euro
a 20.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestor
i degli impianti
di fonderia, di purificazione del gas naturale
e di operazioni
minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di i
nviare i dati di
cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolame
nto, nel termine
stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo,
sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000,00 euro
a 20.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applic
ano anche nel caso
in cui i dati forniti risultino incompleti o inesat
ti.
Art. 5
Procedimento di applicazione delle sanzioni amminis
trative pecuniarie
1. L'attivita' di vigilanza e di accertamento rel
ativa al rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 4 e' svol
ta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 6
89, e successive
modificazioni, e le relative sanzioni sono ir
rogate ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previ
ste dal presente
decreto legislativo non si applica il pagamento in
misura ridotta di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art. 6
Proventi delle sanzioni amministrative pe
cuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative p
ecuniarie per le
violazioni previste dal presente decreto sono versa
te all'entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devon
o derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le a
ttivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanzia
rie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta
to, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss
ervarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi', 5 marzo 2013
Avv. Antonino Sugamele

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