Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale n. 11 del 14 gennaio 2013), coordinato con la legge
di conversione 1° febbraio 2013, n. 11 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il
superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e
di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.". (13A00934)
GU n. 28 del 2-2-2013
Art. 1
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive
modificazioni, e' differito al 30 giugno 2013. A partire dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano (( le
disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. ))
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al
31 dicembre 2013.
(( 2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio
2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1
dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse. ))
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((Art. 1 bis
1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: «ad
aprile» sono sostituite dalle seguenti: «a luglio».))
Art. 2
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita' nelle gestioni delle medesime emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e
successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, ((nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive
modificazioni.)) Fino allo stesso termine continuano a produrre
effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e
connessi alle ordinanze di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
((Art. 2 bis
All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, dopo le parole: «possono essere concessi contributi» sono
inserite le seguenti: «, anche in modo tale da coprire integralmente
le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili,».))
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
03-02-2013 21:53
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