Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Legge

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestio...
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita'
nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento
ambientale. (13G00016)
GU n.11 del 14-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di
criticita' nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie
zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione
Campania;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nelle gestioni commissariali di alcune emergenze
ambientali, atteso il permanere di gravi fenomeni di inquinamento,
con particolare riferimento alle gestioni riguardanti i comuni di
Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di
Cogoleto (GE), nonche' di consentire la proroga della gestione
straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al
fine di consentire le attivita' necessarie a porre in sicurezza,
rimuovere e trasferire la nave stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive
modificazioni, e' differito al 30 giugno 2013. A partire dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le
disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al
31 dicembre 2013.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita' nelle gestioni delle medesime emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e
successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012. Fino allo stesso
termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2013
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza