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Legge

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi de...
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
(13G00014)
GU n.12 del 15-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20 aprile 2012, n.1, e dell'articolo 5 della medesima legge
costituzionale.
2. La presente legge puo' essere abrogata, modificata o derogata
solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le
procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilita' e
finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni
centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale;
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle
entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in
conformita' alle modalita' stabilite dall'ordinamento dell'Unione
europea;
c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o
l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato
corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure
una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformita'
all'ordinamento dell'Unione europea;
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo
strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea;
f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le
fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri
stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo
3, comma 3;
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato
differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di
crediti e le spese correnti e in conto capitale.
2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e
d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati
dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni
parlamentari.
Capo II
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITA' DEL DEBITO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 3
Principio dell'equilibrio dei bilanci
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma,
della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio
termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo di programmazione,
obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per
sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento
dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di
avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e
8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformita'
all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi
finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo
significativo sulla sostenibilita' delle finanze pubbliche.
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo
strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a
quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti
condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero
evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello
indicato dall'articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento
all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a
quello indicato dall'articolo 8, comma 1.
Art. 4
Sostenibilita' del debito pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento
dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno
lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento
dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui
all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessita' di garantire
una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con
il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti
dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non e'
consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie.
Art. 5
Regole sulla spesa
1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle
amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla
normativa dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui
al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per
il triennio di riferimento, il livello della spesa delle
amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della
collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al
monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo,
qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una
relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
programmatici.
Art. 6
Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti
temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da
individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si
intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area
dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato,
ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita'
naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria
generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui
al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente
dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea,
presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari,
una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che
indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le
finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza
dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo
programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di
cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo
scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto
dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale
ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di
rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma
3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate
nella richiesta di cui al medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di
cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero
qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo
intenda apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il
Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).
Capo III
MECCANISMO DI CORREZIONE
Art. 7
Monitoraggio degli scostamenti
rispetto agli obiettivi di finanza pubblica
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora
preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino
scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale
rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.
Art. 8
Meccanismo di correzione degli scostamenti
rispetto all'obiettivo programmatico strutturale
1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto
all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del
saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio
precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi
precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato
significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi
internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti
autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che
tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni
compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entita' e le
cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui e'
stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo
programmatico strutturale.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano
la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al
comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del
rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di
coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3,
possono disporre la sospensione dell'operativita' del meccanismo di
correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio
precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del
piano di rientro di cui al medesimo comma.
Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO
DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle
citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che
di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in
sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del
presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al
medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali
da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del
debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i
saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche
al finanziamento di spese di investimento con le modalita' previste
dall'articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare
agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento
dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di
equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere
anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri
analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo
conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle
amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.
Art. 10
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni
e degli enti locali
1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare
spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal
presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono
effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali
sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli
oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate
sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione
di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione, come definito
dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni,
le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di
appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo
modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede
di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare
attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale
puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese
per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di
previsione.
4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio
di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla
determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale
dell'anno successivo del complesso degli enti della regione
interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli
enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione
del presente articolo.
Art. 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi
di eventi eccezionali
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso
dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi
eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili
e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal
ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti
del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare
della dotazione del Fondo di cui al presente comma e' determinato nei
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base
della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo
conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo
10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo
strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi
dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo e' determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli
eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui
all'articolo 10, comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra gli enti di cui
all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie
di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e
degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
Art. 12
Concorso delle regioni e degli enti locali
alla sostenibilita' del debito pubblico
1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni
pubbliche ai sensi del presente articolo, nonche', secondo modalita'
definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge.
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota
di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata
dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del
contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo e' incluso tra le
spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra gli enti di cui
al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun
ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque
adottato.
Capo V
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON
TERRITORIALI
Art. 13
Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non
territoriali
1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che
adottano la contabilita' finanziaria si considerano in equilibrio
quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un
saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate
finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo,
l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella misura di
quanto effettivamente realizzato, solo successivamente
all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali
condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che
adottano esclusivamente la contabilita' economico-patrimoniale si
considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri
stabiliti con legge dello Stato.
3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri
al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni
di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole
categorie di amministrazioni, nonche' i criteri per il recupero di
eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto
dell'equilibrio.
Capo VI
BILANCIO DELLO STATO
Art. 14
Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato
1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore
del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli
obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio
devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le
entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi
dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.
4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da
finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e da'
autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore
indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella
relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale
dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al
valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle
eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure
statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste
dall'ordinamento dell'Unione europea.
Art. 15
Contenuto della legge di bilancio
1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di
entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali
a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di
programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e
di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di
legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per
la gestione finanziaria dello Stato.
2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio
di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di
cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio
considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti
articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a
quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza
con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega,
di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura
localistica o microsettoriale.
3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le
previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e
di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto
dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da
introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello
Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso
assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate
dalla prima sezione del disegno di legge.
4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di
votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata,
gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il
quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito
articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di
quelli da rimborsare.
5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla
provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e
tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il
bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali
aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni. Le unita' di voto parlamentare sono
costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai
programmi.
6. Il disegno di legge di bilancio e' accompagnato da una nota
tecnico-illustrativa. La nota e' un documento conoscitivo di raccordo
tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che
espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui
saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la
quantificazione degli stessi.
7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno
di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella
seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono
corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli
effetti recati da ciascuna disposizione, nonche' sulle relative
coperture. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai
fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del
saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento
netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progressivo superamento
delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle
relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.
9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo
il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative
a unita' di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
legge dello Stato.
10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente articolo.
Capo VII
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI
FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI
BILANCIO
Art. 16
Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio
1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f),
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo
indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza
pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di
bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con
sede in Roma, presso le Camere.
2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed e' costituito da un Consiglio di tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto
adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti
indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di
finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi
componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolamenti parlamentari.
I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta
indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di
economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.
Al Presidente e' riconosciuto un trattamento economico complessivo
pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio e' riconosciuto un
trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello
spettante al Presidente.
3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio
possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in
materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei
relativi componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolamenti
parlamentari.
4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne
stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme di organizzazione e
funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale operante presso l'Ufficio, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi
comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio.
Art. 17
Risorse umane, strumentali
e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio
1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia,
unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con
esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
2. Il personale dell'Ufficio e' composto da:
a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, nonche' di amministrazioni pubbliche o di
diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
c) personale selezionato attraverso procedure comparative
pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di
durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.
3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni
pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio e'
obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti
di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di
ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti.
L'Ufficio puo' restituire alle amministrazioni di appartenenza il
personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle
amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del
collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle
Camere e' subordinata all'assenso dell'Ufficio.
4. Nei primi tre anni di attivita', la dotazione di personale
dell'Ufficio non puo' superare il limite di trenta unita'. Decorso
tale termine, la dotazione di personale non puo' superare
complessivamente le quaranta unita'.
5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore
generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di
economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del
personale di cui al comma 2.
6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio
locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse
strumentali.
Art. 18
Funzioni dell'Ufficio
1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime,
effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di
maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e
l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui
all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal
verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai
fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al
presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.
Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni
parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto
a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti
di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza
pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di
confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a
quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle
attivita', che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle
funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni
parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e
i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma
annuale delle attivita' nonche' le analisi e i rapporti di cui al
secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale
dell'Ufficio.
5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto da
persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia
e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con
il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito
all'attivita' dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio
corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di
diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e
richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni,
ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle
sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma
6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati
in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o
alimentate.
Art. 19
Dotazione finanziaria dell'Ufficio
1. A decorrere dall'anno 2014, e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese
necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di
cui al presente comma puo' essere rideterminata esclusivamente con la
legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni
caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 18.
2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al
bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e
il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Funzioni di controllo della Corte dei conti
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche
1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione
dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto
disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e
alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del
controllo di cui al comma 1.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. E' autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita
attivita' di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un
bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio
della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo
programmatorio e allocativo del bilancio. L'attivita' di
sperimentazione e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014,
presenta alle Camere una relazione in merito all'attivita' di
sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che
deriverebbero per il sistema di contabilita' e finanza pubblica
dall'adozione di un bilancio «a base zero».
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di
stabilita' di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009,
n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi
forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di
bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e
dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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