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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolame...
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13G00065)
GU n.74 del 28-3-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, re
cante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articol
o 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante
disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte
nenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, e
d in particolare
l'articolo 1;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlame
nto europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluor
urati ad effetto
serra e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento n. 1493/2007 della Com
missione, del 17
dicembre 2007, che istituisce, a norma del reg
olamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il formato della
relazione che deve essere presentata dai produttori
, importatori ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto ser
ra;
Visto il regolamento n. 1494/2007 della Com
missione, del 17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al reg
olamento (CE) n.
842/2006, la forma delle etichette e i requisiti
di etichettatura
ulteriori per i prodotti e le apparecchiature conte
nenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1497/2007 della Com
missione, del 18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al reg
olamento (CE) n.
842/2006, i requisiti standard di controllo dell
e perdite per i
sistemi di protezione antincendio fissi conten
enti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1516/2007 della Com
missione, del 19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al reg
olamento (CE) n.
842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite per le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizio
namento d'aria e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra;
Visto il regolamento n. 303/2008 della Commission
e, del 2 aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento
(CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconos
cimento reciproco
della certificazione delle imprese e del pers
onale per quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione
, condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluo
rurati ad effetto
serra;
Visto il regolamento n. 304/2008 della Commission
e, del 2 aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento
(CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconos
cimento reciproco
della certificazione delle imprese e del pers
onale per quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincend
io e gli estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 305/2008 della Commission
e, del 2 aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento
(CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconos
cimento reciproco
della certificazione del personale addetto al recup
ero di taluni gas
fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta
tensione;
Visto il regolamento n. 306/2008 della Commission
e, del 2 aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento
(CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconos
cimento reciproco
della certificazione del personale addetto al re
cupero di taluni
solventi a base di gas fluorurati ad effet
to serra dalle
apparecchiature;
Visto il regolamento n. 307/2008 della Commissio
ne del 2 aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento
(CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi per i programmi di formazione e
le condizioni per
il riconoscimento reciproco degli attestati di
formazione del
personale per quanto concerne gli impianti di condi
zionamento d'aria
in determinati veicoli a motore contenenti taluni g
as fluorurati ad
effetto serra;
Visto il regolamento n. 308/2008 della Commission
e, del 2 aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento
(CE) n. 842/2006,
il formato della notifica dei programmi d
i formazione e
certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 2012,
n. 43, concernente le modalita' di attuazione del r
egolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 maggio 2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, reca
nte modifiche al
sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consigl
io dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri
, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europe
i e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'
ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanz
ionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 842/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, di
seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti
(CE) n. 1493/2007,
n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/20
08, n. 304/2008,
n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008
, come attuati dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le d
efinizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2
del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Art. 3
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3
del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle
perdite di gas
fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'o
peratore che non
ottempera agli obblighi di controllo di cui all'art
icolo 3, paragrafi
2, 3, e 4, del regolamento, in conformita' a qua
nto disposto dai
regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in qu
anto applicabili,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 7.000,00 euro
a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ope
ratore che nelle
attivita' di controllo delle perdite di cui all'art
icolo 3, paragrafo
2, del regolamento, non si avvale di persone
in possesso del
pertinente certificato di cui all'articolo 9
del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
, ovvero di cui
agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove
applicabili, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ope
ratore che nelle
attivita' di riparazione delle perdite di cui al
l'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del
regolamento (CE)
n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avval
e di persone in
possesso del pertinente certificato di cui all'arti
colo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.
43, ovvero di cui
agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove
applicabili, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operat
ore che non tiene
il registro dell'apparecchiatura di cui all'
articolo 2 del
regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del
sistema di cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e
' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 e
uro a 100.000,00
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operat
ore che tiene i
registri di cui al comma 4 in modo incompleto, ine
satto o comunque
non conforme alle disposizioni di cui all'articolo
3, paragrafo 6,
del regolamento, nonche' di cui all'articolo 2 del
regolamento (CE)
n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 1516/2007, in
quanto applicabili, e' punito con la sanzion
e amministrativa
pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La s
tessa sanzione si
applica qualora l'operatore non rispetti il
formato di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente del
la Repubblica 27
gennaio 2012, n. 43.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operat
ore che non mette
a disposizione dell'autorita' competente, di cui
all'articolo 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblic
a 27 gennaio 2012,
n. 43, o della Commissione europea i registri di cu
i al comma 4, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento
, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
5.000,00 euro.
Art. 4
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4
del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fl
uorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'
operatore di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che n
on si avvale di
persone in possesso del certificato di cui all'arti
colo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.
43, ovvero, nei
casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10
e 14 dello stesso
decreto, nell'attivita' di recupero di gas
fluorurati dalle
apparecchiature, durante la loro riparazione e manu
tenzione, al fine
di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o l
a distruzione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a
100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni
previste dalla
normativa in materia di rifiuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le impre
se che effettuano
il recupero dei gas fluorurati dagli impianti d
i condizionamento
d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo
di applicazione
della direttiva 2006/40/CE, con esclusione del
la attivita' di
ricarica che non comporta preventivo o successivo
recupero dei gas
fluorurati dagli impianti stessi, impiegando p
ersonale non in
possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comm
a 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n
. 43, ovvero di
quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto
sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 e
uro a 100.000,00
euro. Sono fatte salve le sanzioni previste da
lla normativa in
materia di rifiuti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il pr
oprietario di un
contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento, che
non provvede affinche' i gas fluorurati ivi
contenuti siano
recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio,
la rigenerazione o
la distruzione, e' punito con la sanzione amminist
rativa pecuniaria
da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte s
alve le sanzioni
previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5
del regolamento
(CE) n. 842/2006 a carico delle impr
ese
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le impre
se che effettuano
le attivita' di cui agli articoli 3 e 4, p
aragrafo 1, del
regolamento, e che, nell'ambito di tali attivi
ta', prendono in
consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzand
o personale non in
possesso del pertinente certificato di cui all'arti
colo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.
43, ovvero di cui
agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove
applicabili, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le impre
se che svolgono le
attivita' disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/
2007 e n. 304/2007
senza essere in possesso del pertinente cert
ificato di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Rep
ubblica 27 gennaio
2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e
14 dello stesso
decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzio
ne amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 6
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6
del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle
informazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
il produttore,
l'importatore o l'esportatore che non trasmette la
relazione di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento,
nel termine ivi
previsto, alla Commissione europea ed all'Autorita'
competente di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica
27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzio
ne amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato,
il produttore,
l'importatore o l'esportatore che trasmette la rela
zione di cui al
comma 1 incompleta, inesatta o comunque non
conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 1493/2007
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 euro
a 10.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunq
ue non ottempera
agli obblighi di trasmissione delle informazioni di
cui all'articolo
16, comma 1, del decreto del Presidente della Repub
blica 27 gennaio
2012, n. 43, nel termine ivi previsto, e' punito
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000
,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiun
que trasmette le
informazioni di cui al comma 3 in modo incomp
leto, inesatto o
comunque non conforme alle disposizioni di cui all'
articolo 16, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 2012, n.
43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuni
aria da 1.000,00
euro a 10.000,00 euro.
Art. 7
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7
del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei
prodotti e delle
apparecchiature.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi
unque immette in
commercio i prodotti di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, del
regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista
e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro
a 50.000,00 euro.
La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'e
tichetta non sia
conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1
494/2007.
Art. 8
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8
del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso
.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque
utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base d
i esafluoruro di
zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualo
ra la quantita' di
esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a
850 chilogrammi
l'anno, e' punito con l'arresto da tre mesi a
nove mesi o con
l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque
utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base d
i esafluoruro di
zolfo per il riempimento degli pneumatici, e' punit
o con l'arresto da
tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 e
uro a 150.000,00
euro.
Art. 9
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9
del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di immissione in comm
ercio.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque
immette in commercio prodotti e apparecchiature ch
e contengono gas
fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato
II del regolamento
o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo
che la data di
fabbricazione e' precedente all'entrata in vig
ore del relativo
divieto di immissione in commercio, e' punito con
l'arresto da tre
mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro
a 150.000,00 euro.
Art. 10
Violazione degli obblighi in materi
a
di iscrizione al Registro
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le
imprese di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica
27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano
agli obblighi di
iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dell
o stesso decreto,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuni
aria da 1.000,00
euro a 10.000,00 euro.
Art. 11
Procedimento di applicazione delle sanzioni amminis
trative pecuniarie
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzion
i amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, s
i applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. L'attivita' di vigilanza e di accerta
mento, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1,
e' esercitata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territor
io e del mare.
Art. 12
Proventi delle sanzioni amministrative pe
cuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative p
ecuniarie per le
violazioni di cui all'articolo 11 sono versati
all'entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le a
ttivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanzia
rie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Disposizione finale
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previ
ste dal presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articol
i 3, commi 2 e 3,
e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 6
89, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta
to, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss
ervarlo e di farlo
osservare.
Avv. Antonino Sugamele

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